Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.
Spesso ci si trova fare i conti con richieste di pagamento, da parte del Comune, per somme dovute a titolo di IMU per vecchie annualità. Ma non sempre queste sono dovute. A tal fine bisogna quindi sapere qual è la prescrizione IMU ossia dopo quanto tempo il Comune perde il diritto di riscuotere tale imposta.
Si segnala innanzitutto che la prescrizione opera automaticamente, per il solo fatto del decorso del tempo. Inoltre, il termine viene interrotto da qualsiasi richiesta di pagamento, ricominciando così, ogni volta, a Detto ciò, bisogna quindi distinguere tra prescrizione IMU del Comune e prescrizione della cartella esattoriale relativa anch’essa all’IMU. La prima si verifica se il Comune chiede il pagamento dell’IMU dopo oltre 5 anni da quando il diritto di credito poteva essere fatto valere (e quindi dall’anno in cui il pagamento era dovuto). La seconda si verifica se, dopo la notifica della cartella, decorrono almeno 5 anni.
In entrambi i casi tuttavia il contribuente deve fare ricorso contro l’atto che gli è stato notificato per chiederne l’annullamento alla Corte di Giustizia Tributaria.
Sul punto si segnala, da ultimo, che, per i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tarsu), la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31260, pubblicata il 6 novembre 2023, ha statuito che la prescrizione è quinquennale. La Suprema corte, ha ritenuto che l’Imu «soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del Codice civile, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile (Cassazione, 3 luglio 2020, n. 13683, e 29 novembre 2017, n. 28576)».
Pertanto, la prescrizione applicabile a tali tributi è quella quinquennale, e non quella decennale, che riguarda, invece, esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie «derivanti da sentenza passata in giudicato» (Cassazione, sezioni unite, 10 dicembre 2009, n. 25790; confermata, tra le altre, da Cassazione, 11 marzo 2011, n. 5837).
(Da "la leggepertutti.it)