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venerdì 4 settembre 2015

Invalidità civile Diritto alle erogazioni da parte dell'Inps . Domanda di riconoscimento dell'invalidità

I requisiti, i benefici e le tabelle


Laddove la malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla legge (Vedi in proposito le Tabelle invalidità civile con le indicazioni dei punti di invalidità) il soggetto interessato può beneficiare innanzitutto dell'assegno mensile di assistenza.
Ma se la percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Più nel dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma di Euro 4.805,19. 
Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.

Chi supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno sociale, mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità mensile di frequenza se il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19.

Diverso dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito annuo personale non superi  la somma di Euro 16.532,10.

Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l'indennità di accompagnamento.
Per l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia accompaganta dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile


Le modalità per presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile sono state recentemente revisionate dal decreto legge n. 78/2009, con l’intento di contrastare le frodi in materia.
L’intervento normativo ha, inoltre, rivisto le modalità di valutazione sanitaria e di concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio.
In sostanza, oggi le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dell’ausilio di un patronato o di un’associazione di categoria dei disabili, previa compilazione di un certificato medico digitale ad opera di un medico competente abilitato dall’Inps.
Più nel dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena l’impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso sulla ricevuta per l’inoltro telematico della domanda.
In essa andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il fatto che si tratta di domanda di invalidità, l’indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i dati anagraficidell’eventuale tutore, l’indicazione di domicilio provvisorio e l’indirizzo e-mail.
Contestualmente alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.



L’accertamento sanitario


Una volta presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente essere integrata con la presenza di un medico Inps tra i membri effettivi.
Se ne ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a domicilio.
Laddove l’istante non si presenti alla visita, viene riconvocato. 
Se, però, non si presenta neanche la seconda volta, l’assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda.
Se la Commissione accerta l’invalidità, al richiedente sono riconosciute le relative provvidenze economiche, la cui concessione è attribuita alle Regioni e affidata all’Inps, previi controlli amministrativi e reddituali effettuati dall’istituto, in ragione del fatto che l’assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre specificare che gli accertamenti che si concludono a maggioranza (e non all’unanimità) vengono verificati con riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.


Le verifiche ordinarie e straordinarie

L’Inps, in via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa l’invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL, indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato positivo o negativo.
Talvolta, inoltre, sono state previste delle verifiche straordinarie circa la permanenza dello stato invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono state programmate 100.000 visite.


Trasparenza del processo amministrativo e sanitario

Al fine di garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito dell’Inps ed accedendo ad un’apposita pagina personale tramite un pin rilasciato dall’Istituto.

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento sanitario

Laddove l’invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario.
Unico legittimato passivo è l’Inps e, laddove venga nominato dal giudice un CTU, il medico legale dell’istituto deve necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito della riforma del 2009, non è più possibile né presentare un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del contenzioso di qualsiasi genere. 


Quanto spetta in concreto (Tabella)

Tipo di provvidenza
Importo 
Limite di reddito
Pensione ciechi civili assoluti
302,53
16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
279,75
16.532,10
Pensione ciechi civili parziali
279,75
16.532,10 
Pensione invalidi civili totali
279,75
16.532,10
Pensione sordi
279,75
16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali
279,75
4.805,19
Indennità mensile frequenza minori
279,75
4.805,19 
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
880,70
Nessun limite
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
508,55
Nessun limite
Indennità comunicazione sordi
253,26
Nessun limite
Indennità speciale ciechi ventesimisti
203,15
Nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
502,39
Nessun limite

Lo sai che:
- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l’acquisito di protesi ed altri strumenti medici.

    - con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
    -con una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
    - con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
    - con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
    - con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di inabilità
    - Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'
    indennità di accompagnamento).
    - I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle condizioni indicate in questa pagina dell'INPS (inps.it/...dir=10035) hanno diritto alla indennità mensile di frequenza

giovedì 7 agosto 2014

Fondo di Garanzia Inps: come fare domanda



FR, crediti di lavoro e fondo di garanzia

Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.
Il Fondo di garanzia Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, ossia delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.

Presupposti per l'intervento del fondo di garanzia INPS

La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro:dimissionilicenziamentoscadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
La legge distingue tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a tali procedure.
I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).

Chi può richiedere l'intervento del fondo di garanzia

Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.

A chi presentare la domanda

La domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps - questo il modello - deve essere presentata dal lavoratore presso la sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. Nel caso in cui sia stata presentata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Questa invece la dichiarazione, compilata e firmata dal lavoratore, che deve essere presentata in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale.
Si ricorda che in caso di spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata o in caso di delega alla presentazione a terzi occorre allegare la fotocopia del documento di identità personale.

Cosa succede in caso di decesso del lavoratore

In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Questa la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro in favore deglieredi. A tale richiesta va allegata questa dichiarazione.
Questo, infine, il modello di delega che può essere presentato in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps quando il pagamento è richiesto a favore di un solo erede.
L’Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.

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