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martedì 24 aprile 2018

Come avviare un’attività di affitto stanze?


A livello nazionale sono disciplinate le regole standard [ L. n. 217/83 del 17 maggio 1983. ] ma i dettagli sono stati forniti dalle giunte regionali.
Di norma – nell’ambito dell’attività di affittacamere – è possibile affittare al massimo 6 camere arredate e ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati nello stesso stabile. Il numero di posti letto, varia di norma in base ai metri quadrati della camera in questione (possono andare fino a 12 posti letto totali).
Ogni legge regionale regola quindi: quante camere è possibile affittare e altre regole per l’apertura; come aprire un’attività (eventuali comunicazioni e richieste di autorizzazione); quante ore di ricevimento giornaliere si devono garantire; i servizi minimi che devono essere garantiti (come la pulizia quotidiana, il cambio di biancheria e la fornitura di energia, gas, acqua e riscaldamento; le regole di gestione amministrativa.

Cosa offre un affittacamere?

Le camere e gli appartamenti – per essere a norma – devono avere dei requisiti minimi: le camere devono avere letto, sedia, armadio, cuscini, scrivania, cestino per rifiuti, biancheria, telefono; gli appartamenti devono essere dotati di servizio igienico (la toilet) completo e a norma; Il servizio di ricevimento deve offrire una garanzia minima e ci deve essere sempre un addetto al servizio reperibile; L’alloggio deve comprendere i servizi minimi di pulizia quotidiana, cambio biancheria, fornitura di riscaldamento, acqua, luce e gas.
Oltre a questo servizio standard, se ne possono aggiungere anche altri complementari. Ad esempio:
  • la prima colazione (in questo caso la struttura assume la denominazione di Room&breakfast o Bed&breakfast;
  • l’attività di ristorazione e somministrazione bevande (in questo caso però la struttura prende il nome di Locanda);
  • servizi di lavanderia e pulizia straordinaria.
Ovviamente se vengono offerti questi servizi complementari, subentra a maggior ragione l’obbligo di essere in regola con tutte le norme igienico-sanitarie.
Come si diventa affittacamere? L'attività può essere svolta in maniera saltuaria oppure professionalePer iniziare l'attività occorre chiedere l’autorizzazione amministrativa al Comune l’attività, presentando la Scia (segnalazione di inizio attività) specificando, tra tutte le altre cose, in che modo si intende avviare l’attività: professionale o saltuaria. Alla Scia si allegano poi tutte le autocertificazioni e attestazioni dei tecnici su impianti a norma, agibilità, nulla osta igienico-sanitario della Asl, ecc.

Affittacamere non professionale Per diventare affittacamere occasionale non bisogna iscriversi né al Registro delle imprese, né aprire partita Iva. Si deve però provvedere a presentare al Comune in cui è presente la struttura, la Scia (la Segnalazione certificata di inizio attività). A livello legale infatti l’amministrazione vuole sapere il motivo del via vai che si creerà nella struttura, la capacità ricettiva, quale attività viene messa in piedi, quali servizi verranno offerti.

Affittacamere professionale

Se invece vuoi diventare affittacamere professionale, devi aprire partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della tua attività e devi iscrivere l’attività al Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio. Oltre ovviamente alla presentazione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) allo sportello per le attività produttive (Suap) del Comune in cui è presente la struttura.

Nel momento in cui si presenta la Scia, si dovrà anche allegare tutta un’altra serie di documentazioni, tra cui: il nulla osta igienico-sanitario della Asl; il certificato di agibilità la certificazione degli impianti a norma, ecc).
Inoltre, è di norma obbligatorio:effettuare la comunicazione-denuncia degli ospiti in Questura (se la permanenza è inferiore a 30 giorni); registrare il contratto con gli ospiti presso l’Agenzia delle entrate (se questo è superiore ai 30 giorni). Anche se in realtà di norma i soggiorni presso gli affittacamere sono relativamente brevi; comunicare i prezzi praticati (di norma sono esonerati da questa incombenza gli affittacamere non professionali).

Quando affittacamere è un’attività non professionale?

Innanzitutto: quando non è svolta con continuità, ma è saltuaria; di norma quando non si offrono altri servizi complementari; quando l’attività viene esercitata nella casa in cui si è residenti e domiciliati. In pratica abbiamo una casa molto grande e ci abitiamo, ma decidiamo di dedicare all’attività saltuaria di affittacamere le due stanze che restano vuote.

In questo caso, come abbiamo accennato, non si deve aprire alcuna Partita Iva né effettuare iscrizione al Registro delle imprese.

martedì 27 febbraio 2018

Scade il 31 marzo 2018 il termine per presentare la domanda di anticipo pensionistico a carico dello Stato.

l tempo stringe per i lavoratori appartenenti alle categorie tutelate che vogliono fruire della possibilità di pensionarsi con 3 anni e 7 mesi di anticipo: l’Inps, con una recente circolare, ha difatti ricordato che il termine per presentare le domande di Ape sociale scade il 31 marzo 2018 . Sarà comunque possibile, dopo questa data, presentare la domanda entro il 15 luglio 2018, oppure, tardivamente, entro il 30 novembre 2018 ma, in quest’ultimo caso, potrà essere accolta solo se vi sono risorse residue.
Per poter presentare la domanda nel 2018, ad ogni modo, è necessario che il requisito contributivo (30 anni o 36 anni di contributi, a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne), assieme agli altri requisiti richiesti per le specifiche categorie di beneficiari dell’Ape sociale, siano maturati entro il 31 dicembre 2018. Chi matura i requisiti nel 2019 deve invece attendere l’emanazione di un successivo intervento legislativo.
Chi ha diritto all’Ape sociale
Ricordiamo che l’Ape sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, dal 2019 pari a 67 anni), sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi (in pratica, per chi matura la pensione di vecchiaia dal 2019 il requisito di accesso si sposta a 63 anni e 5 mesi, anche se sul punto si attendono chiarimenti dall’Inps). L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.
Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.
I lavoratori devono appartenere a particolari categorie tutelate: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi dal 74% in su e addetti ai lavori gravosi.
Domanda di certificazione del diritto all’Ape sociale
Il primo passo per ottenere l’anticipo pensionistico a carico dello Stato è inviare domanda all’Inps di certificazione del diritto all’Ape sociale. Questa domanda può essere inviata tramite patronato, o direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’Inps, se possiede le credenziali di accesso (codice Pin dispositivo, carta nazionale dei servizi o identità unica digitale Spid di secondo livello).
Eseguito l’accesso al portale, bisogna seguire il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione”; bisogna poi cliccare su “Nuova domanda” nella colonna di sinistra.
La domanda di certificazione dei requisiti, per chi matura i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018, può essere inviata entro il 31 marzo 2018, oppure entro il 15 luglio 2018. Come abbiamo detto, possono essere prese in considerazione anche le domande pervenute dopo queste date, purché entro il 30 novembre 2018, ma solo se vi sono risorse residue.

Certificazione dell’Inps del diritto a pensione

Una volta ricevute le domande di certificazione dei requisiti, l’Inps deve verificare, in base al numero dei richiedenti e dal perfezionamento o meno delle condizioni richieste (non tutti i requisiti, comunque, devono essere perfezionati alla domanda di certificazione, in quanto alcuni possono essere certificati dall’Inps in prospettiva, come il possesso degli anni di contributi richiesti per la categoria di appartenenza), quali sono i beneficiari dell’anticipo pensionistico. Ai beneficiari è inviata una comunicazione dall’istituto in cui sono certificati i requisiti per l’Ape social.
L’Inps, in particolare, comunicherà agli interessati l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
  • entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;
  • entro il 15 ottobre 2018 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2018;
  • entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Domanda di Ape sociale

Una volta certificati i requisiti, gli interessati possono inviare la domanda di Ape sociale, utilizzando sempre gli stessi mezzi, patronato o sito web dell’Inps. Nello specifico, per presentare la domanda di anticipo pensionistico, bisogna accedere al sito dell’Inps con le proprie credenziali (codice fiscale e Pin, oppure carta nazionale dei servizi, o identità digitale Spid) e seguire il percorso: “Altre prestazioni/Anticipo pensione/Ape sociale”.
Esiste anche la possibilità, per chi possiede già tutti i requisiti per l’Ape sociale, di inviare la domanda di certificazione del diritto all’anticipo assieme alla domanda di pensionevera e propria. Per l’ok al trattamento e la sua liquidazione, però, si deve sempre aspettare la risposta dell’Inps.

Quando viene pagata l’Ape sociale

Per le nuove categorie di beneficiari dell’Ape sociale (caregiver che assistono parenti o affini di 2° grado, nuove categorie di addetti ai lavori usuranti, nuove categorie di disoccupati), che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018,  l’anticipo pensionistico avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.
Questo, perché coloro che rientrano nelle citate categorie non hanno potuto, in precedenza, presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso all’agevolazione completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

giovedì 23 novembre 2017

A chi rivolgersi per problemi di demenza degli anziani?


La demenza senile è uno dei problemi degli anziani più comuni, raggiunta una certa età. Ma anche uno dei più complicati da affrontare. Perché l’anziano non ha una malattia grave, ma ha una malattia seria. Capisce e non capisce. I figli, ad un certo punto, non sanno quanto l’anziano non si renda conto di quello che fa o quanto, a volte, abbia di proposito un certo comportamento per attirare l’attenzione. I suoi atteggiamenti cambiano, la sua irritabilità aumenta. Spesso è disorientato. La memoria recente piano piano scompare. Il risultato è un rapporto con l’anziano problematico e frustrante. A chi rivolgersi per problemi di demenza dell’anziano?
Può sembrare banale, ma la prima cosa da fare quando si avvertono questi primi sintomi è accertarsi che il problema dell’anziano sia quello della demenza senile e che non si tratti di qualcosa di più grave (un morbo di Alzheimer, per esempio).
A chi rivolgersi? Al medico di base che ha in cura l’anziano.
Se lo stadio della malattia è avanzato, a chi rivolgersi per i problemi con l’anziano che soffre di demenza? In questo caso, ci potrebbero essere le condizioni per un ricovero in una Rsa, ovvero in una Residenza sanitaria assistenziale, indipendentemente dall’età. Fattori come una malattia che possa avere delle conseguenze prolungate nel tempo e che provochi una perdita progressiva dell’autonomia del soggetto (la capacità di mangiare da solo o di camminare, oppure l’incontinenza).
Se ne deduce che questi anziani avranno un bisogno permanente di cure sanitarie. Che cosa fare, allora, e a chi rivolgersi?
L’anziano dovrà essere visitato da un medico dell’Asl di competenza territoriale per ottenere il certificato di non autosufficienza in cui viene segnato il grado di gravità della malattia. Con quel certificato, il parente dovrà contattare il Servizio sociale del Comune di residenza per fissare un appuntamento a domicilio, nel corso del quale bisognerà presentare la valutazione diagnostica in originale e in copia, l’eventuale certificato di invalidità ed il modello Isee.
Spetterà al Servizio sociale decidere se optare per un ricovero diurno, per l’assistenza domiciliare o per un ricovero in una Rsa disponibile.
Se il paziente è in grado di farlo (cioè se le sue condizioni ancora glielo permettono) può decidere quando farsi ricoverare. Ai suoi parenti verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute purché prestino servizio di volontariato nella struttura in cui l’anziano viene ricoverato.

Il voucher demenze

C’è da ammettere che il nome fa venire un certo brivido, ma questo è, e così ce lo dobbiamo tenere: il voucher demenze è rivolto ai pazienti con diagnosi di demenza certificata da uno specialista in fase iniziale (cioè quando si presentano principalmente problemi cognitivi e di comportamento e non ancora sintomi clinici) e alle loro famiglie. Può richiedere questo servizio la famiglia che si trova in difficoltà a gestire la situazione di un anziano e che ha bisogno di aiuto per affrontarla.
Va da sé che il paziente non deve ricevere altri aiuti e non deve essere seguito da altri servizi sul territorio.
A chi rivolgersi per ottenere il voucher demenza? (Ogni volta che lo scrivo mi viene quel certo brivido.) Al medico di famiglia, che lo farà attivare dopo avere ricevuto una relazione dell’assistente sociale del Comune di residenza del malato. La famiglia può chiederlo anche direttamente all’assistente sociale oppure all’Asl di competenza.

A chi rivolgersi per problemi con anziani malati di Alzheimer


Chi, invece, ha in famiglia un anziano con il morbo di Alzheimer ha diritto ad avere la possibilità di ricoverarlo a spese del Servizio sanitario nazionale. E’ la Corte di Cassazione a stabilire che, in questo tipo di patologia, si possono separare le attività socio-assistenziali da quelle sanitarie e che, quindi, l’anziano con problemi di Alzheimer deve avere «prestazioni totalmente a carico del Ssn»
A nulla serve (o dovrebbe servire) il fatto che Regioni o Comuni dispongano in modo diverso. La Suprema Corte sancisce in modo ben preciso che «il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana». Il diritto aggiunge anche che «ogni promessa di pagamento da parte dei familiari al momento del ricovero è da ritenersi nulla» e che non è possibile alcuna rivalsa nei confronti dell’anziano o dei parenti se, nel frattempo, il congiunto fosse deceduto.
I familiari dell’anziano malato di Alzheimer a cui viene chiesta l’integrazione della retta, devono rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di residenza, per verificare chi se ne può fare carico. E’ opportuno anche inviare alla Rsa una lettera di recesso dall’impegno sottoscritto in cui si comunica che nulla più verrà pagato. Se la struttura minacciasse le dimissioni dell’anziano, sarebbe opportuno ricordarle che potrebbe incorrere nel reato di abbandono di persone incapaci
Allora, a chi rivolgersi per problemi con gli anziani malati di Alzheimer?
Per accedere ai servizi di assistenza che si occupano di questo tipo di malattia, bisogna rivolgersi a:
  • il medico curante per quanto riguarda i servizi sanitari e socio-sanitari;
  • l’assistente sociale del Comune di residenza per i servizi socio-assistenziali;
  • il Centro di assistenza domiciliare presso il Distretto socio-sanitario.
Ciascuno di questi interlocutori sarà in grado di consigliare la soluzione migliore per l’assistenza all’anziano malato di Alzheimer.

L’assistenza domiciliare integrata all’anziano malato di Alzheimer

L’assistenza domiciliare agli anziani malati di Alzheimer si divide in due tipi: quello sanitario e quello sociale. Il primo è un servizio gratuito erogato dall’Asl a persone con patologie croniche in fase avanzata e con elevati livelli di dipendenza, quindi anche agli anziani malati di Alzheimer. Vengono erogate prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali presso il domicilio del paziente. A chi rivolgersi per attivare il servizio? Al proprio medico curante.
L’assistenza domiciliare di tipo sociale, invece, non prevede delle prestazioni sanitarie ma soltanto quelle di natura socio-assistenziale mirate a consentire la permanenza dell’anziano nel normale ambiente di vita e di ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali.
Le principali prestazioni erogate dal Servizio di Assistenza Domiciliare sono:
  • l’aiuto per la cura della persona (igiene personale);
  • l’aiuto per la gestione della casa (pulizie, commissioni e spese);
  • il sostegno per lo svolgimento delle attività quotidiane;
  • l’aiuto per il mantenimento dei rapporti con vicini ed amici.
Il servizio è gratuito per i nuclei familiari al di sotto di una certa soglia di reddito Isee, mentre è prevista la compartecipazione alla spesa delle famiglie che eccedono dai parametri stabiliti dalle Amministrazioni comunali.
Altre prestazioni socio-assistenziali a domicilio sono i buoni sociali, cioè i contributi economici per le famiglie che hanno a carico, erogati in base ad un tetto limite dell’indicatore Isee, ed i pasti a domicilio, qualora fossero previsti nel Comune di residenza.

A chi rivolgersi per un ricovero temporaneo

I servizi sociali del Comune di residenza possono valutare la possibilità di un ricovero temporaneo dell’anziano con problemi di Alzheimer. Viene chiamato anche «ricovero di sollievo», con una durata compresa tra 15 e 30 giorni presso strutture residenziali (Rsa). Questa prestazione è compatibile con le altre, in quanto non è definitiva. Concede ai familiari dell’anziano di prendere un respiro per poi farsi di nuovo carico di lui.

A chi rivolgersi per un ricovero presso una Rsa di un anziano con Alzheimer



Altra possibilità, per affrontare i problemi con anziani malati di Alzheimer, è quella del ricovero presso una Rsa, cioè una Residenza sanitaria assistenziale, quella che una volta veniva chiamata casa di riposo. Si tratta di un ricovero temporaneo o definitivo per gli anziani che non possono più essere assistiti a domicilio. A chi rivolgersi in questo caso?
I familiari del paziente devono presentare la domanda direttamente alla struttura individuata tra quelle accreditate dalla propria Regione oppure presso il Centro unico di prenotazioni (il Cup).
Come detto in precedenza, la Cassazione ha stabilito che le rette devono essere a carico del Servizio sanitario nazionale.

(da laleggepertutti.it)

lunedì 11 settembre 2017

Si possono avere 2 leggi 104 (avendo due disabili)?

Se il lavoratore dipendente assiste due disabili può cumulare i permessi per la loro assistenza?
I permessi retribuiti Legge 104 generalmente possono essere richiesti per l’assistenza di un solo disabile. Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di assistere più persone disabili, cumulando i relativi permessi, se si tratta dei seguenti familiari:
  • il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente;
  • un parente o affine entro il 1° grado;
  • un parente o affine entro il 2° grado, se i genitori o il coniuge/partner/convivente -del disabile hanno:
    • compiuto i 65 anni;
    • oppure sono affetti da patologie invalidanti;
    • oppure sono deceduti o mancanti.
Il cumulo è consentito, però, solo se la presenza del lavoratore è necessaria per l’assistenza di ciascun disabile in momenti diversi.
Pertanto, il dipendente non può cumulare i permessi Legge 104 se altre persone possono fornire l’assistenza, oppure se lo stesso lavoratore può, secondo la natura della disabilità, assistere adeguatamente più persone nel corso dello stesso periodo.

Come funziona il cumulo dei permessi Legge 104 per assistere più disabili

Come abbiamo visto, è possibile cumulare i permessi Legge 104 per l’assistenza di più disabili solo se si tratta del coniuge/partner/convivente o di un familiare entro il 1° grado, mentre è possibile assistere i familiari di 2° grado solo in casi eccezionali.


In caso di cumulo tra più permessi, a meno che non sia possibile l’assistenza contemporanea di più disabili, devono essere sommate le assenze spettanti: ad esempio, se i disabili assistiti sono due, il lavoratore non avrà diritto soltanto a 3 giornate mensili di permesso, ma a 6 giornate al mese.
Si considera necessaria l’assistenza disgiunta, nei confronti di due o più disabili, quando la stessa può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi: in pratica, l’assistenza deve essere esclusiva e continua per ciascuno dei disabili nelle situazioni in cui l’assistenza congiunta risulterebbe inadeguata.

Cumulo permessi Legge 104 del lavoratore disabile che assiste un familiare

Se il lavoratore fruisce dei permessi orari o giornalieri per sé stesso, perché disabile grave, può cumularli col godimento di ulteriori 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare portatore di handicap grave; in questi casi non è necessaria senza l’acquisizione di un parere medico legale sulla capacità del lavoratore di assistere il familiare disabile.
È inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare lavoratore referente per la sua assistenza .

Cumulo permessi Legge 104 con altre assenze

Se il lavoratore, nel corso del mese, ha beneficiato di altri permessi o congedi (permessi sindacali, maternità malattia…), i permessi Legge 104 non possono essere riproporzionati. L’intento di garantire al disabile un’assistenza adeguata, difatti, non può essere compromesso dalla fruizione di assenze con finalità diverse. Lo stesso vale anche nel caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie.
Domanda permessi Legge 104 per assistere due disabili
Se il lavoratore deve assistere due o più disabili deve presentare tante domande quanti sono i familiari per i quali chiede i permessi. Deve poi allegare alle domande, oltre alle certificazioni relative alla natura dell’handicap posseduto, una dichiarazione di responsabilità sulle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.
Nel dettaglio, le domande devono essere inoltrate all’Inps, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.
Le domande possono essere inviate:
  • tramite i servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’ente (è necessario il codice Pin o l’identità unica digitale Spid);
  • chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
  • tramite un qualsiasi patronato.
È comunque necessario inviare le domande anche al datore di lavoro; il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una programmazione degli stessi, se:
non è compromesso il diritto di assistenza dei disabili;
  • le giornate di assenza sono individuabili;
  • i criteri di programmazione sono condivisi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze dei disabili, che prevalgono sulle esigenze azienda

giovedì 31 agosto 2017

Legge 104: quali sono i benefici per il lavoratore



la Legge 104/92 è una condizione giuridica che da diritto a secondo del tipo di riconoscimento sulla gravità del proprio status ad alcuni benefici fiscali, economici ed agevolazioni lavorative (come permessi retribuiti).
Tale normativa quadro riconosce le suddette agevolazioni in determinate situazioni (da provare ed oggetto di esame) di gravità, legate alla condizione di svantaggio sociale conseguente ad una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione. Il riconoscimento della disabilità è valutata secondo criteri medico sociali e non medico legali o espressi in percentuale.
Per richiedere i benefici connessi alla legge 104/92 è prima necessario il riconoscimento dello stato di disabilità. Tale richiesta dovrà essere inoltrata dal proprio medico (a corredo potrà essere allegata tutta la documentazione attestante le proprie patologie). Prima dell’accoglimento della domanda, si sarà sottoposti ad accertamenti sanitari da parte di un’apposita commissione Asl, avente al suo interno anche un medico dell’Inps. Al termine dell’accertamento medico, se sussistono i requisiti, verrà rilasciato il certificatocomprovante l’handicap o l’invalidità, per poter accedere ai benefici richiesti. I benefici sono differenti a seconda del grado di handicap e d’invalidità:
– l’handicap può essere non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3;
– l’invalidità è riconosciuta in misura percentuale (per avere dei benefici, la percentuale d’invalidità deve risultare superiore al 33,33%: si tratta della riduzione di un terzo della capacità lavorativa).
Con riguardo alle agevolazioni lavorative è possibile usufruire di 3 giorni di permessi retribuiti (frazionabili anche ad ore) o in alternativa riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
I lavoratori con disabilità grave hanno diritto, altresì, alla scelta della sede lavorativa, al rifiuto del trasferimento (quest’ultimo è un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore disabile); ed ancora i titolari di legge 104 hanno il diritto di preferenza nella richiesta di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time. E’ importante evidenziare che tale scelta è subordinata a dei casi limite introdotti dalla normativa vigente; difatti oltre che per i pazienti oncologici, tale preferenza (attenzione non si parla di diritto soggettivo! Pertanto andrà dimostrato e certificato) è stata estesa ai lavoratori affetti da patologie croniche ingravescenti che devono essere medicalmente accertate, attraverso una commissione ad hoc istituita presso l’ASL territorialmente competente. Stesso discorso vale se il lavoratore deve sottoporsi a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità lavorativa. Occorre infatti inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo l’indicazione dei giorni previsti per la sua esecuzione. A tale certificazione faranno seguito, periodiche dichiarazioni. In ogni caso la richiesta del lavoratore non può essere negata e entrambe le parti possono stabilire una nuova collocazione temporale dell’orario di lavoro, che può essere di tipo orizzontale, verticale o in ultimo misto.
Al fine di una maggiore chiarezza espositiva è importante far constare che, nel caso in cui a seguito della richiesta per il riconoscimento della Legge 104 per handicap, si scelga di ottenere anche il riconoscimento per l’invalidità (riduzione della capacità lavorativa), quest’ultima potrà essere inoltrata congiuntamente con la richiesta della L. 104/92 e sono previsti i seguenti benefici:
1) contributi figurativi per invalidità: quest’ultima è un’agevolazione non collegata alla Legge 104, ma al possesso d’invalidità sopra il 75%: in questo caso, si ha diritto, dalla data di riconoscimento di tale percentuale d’invalidità, a 2 mesi l’anno di contributi figurativi aggiuntivi, con la finalità di raggiungere prima la pensione. L’anticipo massimo consentito è pari a 5 anni.
2) la pensione anticipata d’invalidità: nel dettaglio, i lavoratori invalidi all’80%, o con una percentuale superiore, hanno diritto di accedere alla pensione di vecchiaia anticipata. Per l’accesso al trattamento sono necessari almeno 60 anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, ai quali vanno aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita (pertanto, sino al 31 dicembre 2015, i requisiti sono 55 anni e 3 mesi per le donne e 60 anni e 3 mesi per gli uomini, mentre dal primo gennaio 2016 saranno rispettivamente di 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi). Per ricevere l’assegno, è necessario attendere una finestra di 12 mesi, che parte dalla data in cui maturano i requisiti.
Ed ancora è importante far presente che è possibile ottenere una certificazione provvisoria nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (richiesta da effettuare per il tramite del proprio medico). L’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’ASL che attesti la situazione di gravità. La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve specificare per essere ritenuta idonea, oltre che la diagnosi anche le difficoltà socio-lavorative relazionali e situazionali che la patologia determina. Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme percepite per aver fruito dei permessi retribuiti. La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo.


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