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martedì 19 maggio 2020
giovedì 23 gennaio 2020
Contanti: riduzione della soglia e sanzioni
A
partire dal 1° luglio 2020, chi darà più di 1.999,99 euro
in contanti a
un’altra persona, a qualsiasi titolo ciò avvenga, dovrà pagare
sanzioni amministrative assai salate. Se anche non scatta alcun
reato, i colpevoli – perché le sanzioni colpiranno sia chi dà i
soldi, sia chi li riceve – potranno essere costretti a pagare fino
a 50mila euro.
Sono
queste le conseguenze della riforma fiscale approvata con la manovra
di fine anno dal governo conte2.
L’esecutivo
ha abbassato la soglia dell’uso
dei contanti,
fatto ormai noto a tutti. Le modifiche, che entreranno in vigore tra
circa sei mesi, non consentiranno più di prestare, donare o
acquistare in contanti se l’importo complessivo raggiunge i 2.000
euro. Tale soglia, peraltro, a partire dal 2022, scende ulteriormente
sino ad arrivare a 1.000 euro
E
nuove regole si applicano anche ai regali tra familiari.
Così, ad esempio, un padre non potrà più elargire al figlio 2mila
euro in contanti, ma dovrà dargli un assegno o fare un bonifico.
La
riforma ha modificato, però, anche la misura delle sanzioni.
Si va da un minimo di 2mila euro a un massimo
di 50mila euro che, come detto, ricadono su entrambi
i soggetti coinvolti nell’operazione. Invece dal 2022, il minimo
scende a 1.000 euro.
In
pratica:
- Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 mentre il massimo è di € 50.000;
- Per le violazioni commesse e contestate dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000 mentre il massimo resta sempre di € 50.000.
Spetterà
all’autorità amministrativa stabilire l’entità
della sanzione che
sarà rapportata all’importo scambiato. È verosimile pensare che
le sanzioni saranno così graduate:
- Fino al 31.12.2021, per scambi da 1 a 2.000 euro, la sanzione è di 2.000 euro che, come detto, costituisce il minimo; all’aumentare dell’importo corrisponderà un proporzionale aumento della sanzione (ad esempio, per uno scambio di 10mila euro si arriverà a una sanzione di 10mila euro), fino ad arrivare a un massimo di 50mila euro. Risultato: chi scambia 100mila euro in contanti subisce una sanzione di 50mila euro;
- Dal 1.01.2022, per scambi da 1 a 1.000 euro la sanzione è di 1.000 euro che, come anticipato, è anche la soglia minima. La sanzione poi aumenta col crescere dell’importo scambiato.
venerdì 17 gennaio 2020
Carta di credito: come bloccare il pagamento online? Come bloccare un pagamento automatico?
Carta di credito: come bloccare il pagamento online?
Collegandoti al servizio di home banking del tuo istituto, cioè alla tua pagina personale del sito Internet della banca. Questo servizio viene offerto ormai pressoché da tutti gli istituti di credito.
Dovrai, quindi, inserire le tue credenziali (login e password) nella pagina in cui viene gestita la tua carta. Apparirà sul monitor un modulo da compilare con le stesse informazioni richieste al telefono, cioè dati anagrafici, numeri del conto e della carta, dati del pagamento da annullare.
Una volta compilato, il modulo va inviato telematicamente alla banca. Poiché non hai avuto alcuna conversazione con un operatore e non hai potuto chiedere entro quando viene annullato il pagamento e da quando puoi disporre del denaro, controlla spesso l’estratto conto per vedere se ci sono delle variazioni.
Carta di credito: come bloccare un pagamento automatico?
Abbiamo
detto che ci sono alcuni pagamenti
collegati alla carta di credito che
con cadenza mensile, trimestrale o semestrale (a seconda delle
disposizioni date al momento del contratto) vengono fatti in
automatico. Normalmente, si tratta di abbonamenti a dei servizi come
Spotify, Skype, una pay-tv, un gruppo editoriale, ecc. In questo
caso, si può bloccare
il pagamento quando
è stata data la disdetta perché il servizio non interessa più ma i
soldi continuano ad essere puntualmente scalati?
Devi
sapere che quando firmi un contratto con uno di questi fornitori di
servizi, la banca
ed
il circuito che
gestisce la tua carta di credito sono dei semplici esecutori
dell’ordine di pagamento che tu hai dato Per capirci meglio:
l’accordo l’hai fatto con l’operatore, non con loro. Questo
vuol dire che, nel caso in cui tu voglia chiudere la fornitura, non
dovrai rivolgerti al tuo istituto di credito o al circuito (Visa,
American
Express,
Mastercard). Dovrai chiedere a Skype, a Spotify o alla pay-tv di
interrompere sia il servizio sia i prelievi
di denaro.
Se,
però, la tua richiesta viene disattesa, allora dovrai disdire
la carta di credito.
Per questo, sarà necessario che ti vada in banca a firmare i
relativi moduli.
(da laleggepertutti.it)
mercoledì 11 dicembre 2019
Sim Swap, e il tuo conto in banca è vuoto. Nuova e pericolosa frode
All’improvviso,
la rete telefonica del proprio smartphone va in tilt. Non è più
possibile collegarsi alla rete telefonica, non si possono inviare
SMS, non ci si connette ad Internet.
Spe
sso
si tratta di un guasto temporaneo, ma non bisogna mai abbassare la
guardia e mantenere la mente vigile: l’utente pensa si tratti di un
guasto temporaneo, ma in un paio d’ore invece i pirati informatici
prendono il controllo della scheda telefonica e svuotano velocemente
il conto corrente.
Nata
negli Stati Uniti, come per lo più succede alle novità
tecnologiche, la nuova truffa della “Sim Swap” ha raggiunto ora
anche l’Italia; è
particolarmente insidiosa, si basa sulla clonazione della scheda
telefonica della vittima, che di colpo vede la rete del proprio
smartphone andare in avaria.
La
procedura è semplice e redditizia, tanto che
la
Polizia ha divulgato sul proprio sito una guida per allertare i
cittadini.
Il Cyber criminale individua una vittima e cerca il suo numero di
cellulare, magari attraverso una App spia o una mail infetta:
ricordiamo che la raccolta dei dati personali presenti online è il
primo passo per un furto di identità.
A
questo punto il
criminale falsifica un documento d’identità e lo presenta in un
centro assistenza per chiedere una nuova scheda telefonica,
affermando che è stato rubato il cellulare.
Tutto
questo diventa molto facile se c’è anche la complicità di un
esercente di schede telefoniche, ma non è indispensabile.
Appena
la nuova Sim arriva in mano al criminale, la vecchia scheda in uso
alla persona truffata viene disabilitata automaticamente. L’ultimo
passo consiste nel richiedere all’assistenza telefonica della
banca, magari tramite un sms, i nuovi dati di accesso al conto
corrente della vittima. La banca non si accorge della truffa, perché
la chiamata arriva dal numero registrato nei propri sistemi
informatici.A
questo punto il criminale ha la piena operatività sul conto corrente
della vittima.
Come
difendersi? Le ‘best practices’ sono sempre i migliori consigli:
- usare password non banali e differenti per ogni sito;
- se si notano rallentamenti, o sparisce il campo per mezza giornata, contattare subito il gestore e verificare con la banca lo stato del proprio conto corrente;
- evitare di dichiarare troppi dati personali, come numero di cellulare o IBAN, nei propri profili online, sia nei normali siti web sia nei social network, per impedire la raccolta automatizzata dei nostri dati;
- fare attenzione all’installazione di App di dubbia provenienza; le informazioni personali possono essere estrapolate anche da App maligne o infette;
- almeno per i siti di maggior importanza, come quelli delle banche online, è utile dotarsi di una chiave di sicurezza aggiuntiva, per non usare il cellulare come secondo fattore di autenticazione;
Purtroppo
il boom delle frodi legate alle Sim clonate dipende proprio dal
rafforzamento di alcune misure di sicurezza dei conti correnti
online,
come l’uso del numero di telefono come secondo fattore di
autenticazione (il cosiddetto ‘token software’) al posto delle
vecchie “chiavette” (i token fisici)
giovedì 17 maggio 2018
prelievi e versamenti di contanti subito segnalati
E' bene sapere che prelievi e versamenti di contanti sul conto corrente superiori a 3mila euro vengono monitorati automaticamente. Quindi, se fino a ieri eri libero di prelevare e versare sul tuo conto qualsiasi somma, anche di piccolo importo, con la consapevolezza che solo sui versamenti l’Agenzia delle Entrate poteva esercitare il proprio controllo e chiederti chiarimenti sulla provenienza, ora le cose si complicano: se depositi o prelevi più di 3mila euro dal tuo conto corrente verrai segnalato immediatamente alla Banca d’Italia. In particolare, prelievi e versamenti verranno segnalati in automatico all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
A introdurre la novità è stato un recente decreto legislativo [ D.lgs. n. 90/2017 ] che verrà attuato proprio in questi giorni.
Il monitoraggio automatico operato dalla task force di Bankitalia non ha però scopi fiscali, non serve cioè per eseguire controlli contro l’evasione – verifica che già compie l’anagrafe dei conti correnti in uso all’Agenzia delle Entrate – ma ha una finalità di contrasto alla commissione di reati come il riciclaggio, l’usura e l’abusivismo finanziario. Da oggi, quindi, il funzionario di banca avrà due poteri. Il primo è quello tradizionale: in presenza di operazioni poco cristalline (per importi o modalità di esecuzione), può attivare la procedura di Sos, ossia la segnalazione di operazione sospetta. A ciò si aggiunge l’obbligo di segnalazione di prelievi e versamenti superiori a 3mila euro, segnalazione che andrà fatta sempre all’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia.
mercoledì 21 marzo 2018
Garanzia sui prodotti come funziona
Garanzia sui prodotti come funziona
Nel
nostro ordinamento giuridico il sistema della garanzia dei prodotti è
disciplinato dal codice del consumo,
che prevede le modalità con cui il diritto alla garanzia può essere
esercitato e i requisiti indispensabili, sia dal punto di vista
dei tempi
necessari a far valere la garanzia che
in relazione alle problematiche che il bene deve presentare affinchè
possano essere utilizzati i rimedi previsti dalla normativa in
materia. Si
tratta di quella che viene definita garanzia legale,
cioè quella che si può far valere nei confronti del venditori di
beni di consumo: l’acquirente di un prodotto ha infatti diritto di
ricevere dal venditore un bene che sia conforme al contratto ed alle
qualità e requisiti promessi dal venditore.
Alla
garanzia legale può aggiungersi anche quella che ha il nome di
garanzia convenzionale,
che è la garanzia del produttore, disciplinata da uno specifico
contratto aggiuntivo che può essere sottoscritto – ma non è
obbligatorio farlo – al momento dell’acquisto del bene.
Quando
il prodotto acquistato presenti dei vizi, di produzione o di
conformità, esistenti al momento della consegna all’acquirente o
anche manifestatisi in un momento successivo, il consumatore potrà
rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi
previsti per legge, purchè rispetti precise tempistiche.
I tempi per far valere la garanzia
In
relazione ai termini
per far valere la garanzia,
la responsabilità del venditore copre un periodo di 24 mesi (due
anni) dal momento dell’acquisto (da intendersi quale avvenuta
consegna del bene all’acquirente). Il consumatore, non appena si
accorge del difetto del prodotto, deve comunicare al venditore
l’esistenza del vizio o del difetto di conformità del bene, e deve
provvedere alla comunicazione entro due mesi da quando ha scoperto
tale difetto.
Prodotti in garanzia: rimedi previsti per il malfuzionamento
Se il bene rientra nel periodo di garanzia e il vizio o difetto di conformità vengono comunicati entro i due mesi dalla scoperta, il consumatore avrà diverse opzioni fra le quali optare.
I
rimedi previsti in caso di bene rientrante in garanzia possono
realizzarsi infatti attraverso differenti modalità:
- ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della riparazione del bene;
- ripristino, senza alcuna spesa aggiuntiva da sostenere da parte del consumatore – acquirente, della conformità del bene, attraverso il rimedio della sostituzione con un bene analogo;
- se non è possibile riparare o sostituire il bene, ottenere una riduzione adeguata del prezzo;
- in alternativa alla riduzione, sempre che non sia possibile la riparazione o la sostituzione, il consumatore può optare per la risoluzione del contratto.
La
scelta dell’acquirente fra la sostituzione e la riparazione del
prodotto è consentita sempre che il rimedio scelto non sia
oggettivamente impossibile oppure eccessivamente oneroso rispetto
all’alternativa.
Se
si sceglie di chiedere
la sostituzione o la riparazione del bene,
entrambe devono essere effettuate in tempi ragionevoli, senza gravare
in alcun modo sul consumatore, che non dovrà sostenere alcuna spesa,
né per quanto riguarda materiali e mano d’opera né in relazione a
eventuali spese di spedizione. Se le tempistiche si dovessero
allungare oltre un congruo termine, l’acquirente potrà anche
chiedere a sua scelta di ottenere una riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
Prodotti in garanzia e Unione Europea
Le
regole sulla garanzia dei prodotti acquistati in un paese dell’Unione
Europea sono le stesse che abbiamo analizzato finora. L’acquirente
che abbia comprato un prodotto in un paese ricompreso fra gli stati
europei avrà quindi a disposizione due anni per far valere la
garanzia, e 60 giorni per segnalare il malfunzionamento del bene dal
momento in cui lo stesso smetta di funzionare correttamente. Si potrà
quindi ottenere la sostituzione o la riparazione o chiedere, come
abbiamo visto per la garanzia in Italia, un rimborso o la
restituzione di quanto pagato.
giovedì 8 febbraio 2018
Bollette da 28 giorni a mensili: cosa cambia e come fare per i rimborsi
Con
il decreto fiscale di fine anno (Dl 148/2017), poi convertito dalla
legge 172/2017,
il Governo ha deciso di intervenire d'urgenza sulla
questione delle bollette a 28
giorni, stabilendo il definitivo
ripristino della fatturazione su base mensile (o di multipli di mese)
per tutti i servizi di telefonia (sia fissa che mobile), reti
televisive e comunicazioni.
La norma ha imposto a tutti gli operatori
di telefonia e pay tv di adeguarsi entro 120 giorni dalla sua entrata
in vigore (avvenuta il 6 dicembre).
A partire da questa data, cioè
il 4 aprile 2018, gli operatori inadempienti dovranno pagare a
ciascun utente un indennizzo forfettario di 50 euro, maggiorato di un
euro per ogni giorno successivo
lunedì 4 dicembre 2017
Banca dati cattivi pagatori: obbligo di comunicazione preventiva e tempi di permanenza. Le regole del Garante.
Non
hai ancora pagato una rata del finanziamento e temi che questo
ritardo possa comportare una segnalazione nella banca dati dei
cattivi pagatori.
Quanti
giorni di tolleranza sono dovuti ed è necessario avvisare il
debitore con una comunicazione preventiva?
La
segnalazione avviene in qualsiasi caso di ritardo oppure è
consentita una tolleranza nei confronti di chi, come te, resta un
soggetto affidabile (assunto e con stipendio), ma ha avuto solo
difficoltà economiche?
Nell’ipotesi
più nera in cui dovessi essere segnalato,per
quanto tempo rimane la segnalazione nella
banca dati?
Alle
tue domande ha fornito una risposta, in questi giorni, il Garante
della Privacy che ha adottato un provvedimento pubblicato proprio
ieri in Gazzetta Ufficiale [Garante
Privacy provv. n. 438/2017 del 26.10.2017 in Gazz. Uff. del
29.11.2017
].
Vediamo
cosa ha detto l’Autorità per la protezione dei dati personali.
Il preavviso di imminente registrazione
Il
primo punto toccato dal Garante in merito alla segnalazione per il
pagamento in ritardo del prestito riguarda la preventiva
comunicazione al debitore.
La
legge [Articolo
. 4 co. 7, codice deontologico operatori finanziari ]prevede
l’obbligo, per la banca o la finanziaria, di inviare al debitore,
prima della segnalazione in Crif o in un tutte le altre banche dati
definite Sic (così si chiamano i cosiddetti «Sistemi di
informazioni creditizie»), una lettera in cui lo avvisa che, se non
verserà il dovuto, verrà iscritto nella banca dati. Lo scopo
della
norma è rendere edotto l’interessato delle conseguenze di un
perdurante inadempimento, dandogli così la possibilità di sanarlo
prima dell’iscrizione. Ebbene, su come debba essere trasmessa
questa comunicazione si sono registrate, in passato, posizioni
discordanti. Solo in tempi recenti la giurisprudenza ha detto che il
mittente deve dimostrare non tanto la spedizione della missiva, ma
l’effettivo ricevimento da parte del debitore.
Il
Garante si allinea a questa interpretazione, più garantista per il
soggetto finanziato, e chiarisce una volta per tutta che l’iscrizione
nella lista nera può avvenire solo se la banca o la finanziaria
dimostrano che l’avviso è stato ricevuto (o che l’interessato
non lo ha voluto ricevere). In termini molto pratici significa che il
preavviso di imminente registrazione va spedito con raccomandata a/r
o posta elettronica certificata e non con lettera semplice. Se così
fosse, non potendosi dimostrare l’effettivo ricevimento,
l’iscrizione sarebbe illegittima e il debitore avrebbe diritto non
solo alla cancellazione del nominativo, ma anche al risarcimento del
danno.
Il
preavviso va inviato almeno 15 giorni dell’iscrizione
Un
ritardo di pochi giorni di una singola rata non può essere causa di
segnalazione alla banca dati dei cattivi pagatori. L’episodio
infatti potrebbe dipendere da una momentanea indisponibilità di
liquidi (ad esempio è il caso dello stipendio pagato con qualche
giorno di ritardo). Ci deve essere invece la prova di una effettiva
situazione di difficoltà economica che renda improbabile il rispetto
di tutti gli altri patti e, a catena, il ritardo anche sulle
successive rate. L’iscrizione alla centrale implica «una
situazione del debitore non già di mero temporaneo e occasionale
inadempimento, ma di vero e proprio stato di grave e non transitoria
difficoltà economica del debitore, incapace di adempiere alle
proprie obbligazioni».
«Non
è pertanto sufficiente – sostiene la Cassazione [Cass.
sent. n. 7958/2009.
]
un
mero ritardo nei pagamenti» ma è necessaria «una situazione
patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non
transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non
coincidente, con la condizione di insolvenza». In termini concreti
vuol dire che, per la segnalazione alla Centrale rischi non è
sufficiente che il debitore si sia solo dimenticato di pagare o non
abbia potuto farlo per una transitoria difficoltà facilmente
superabile; al contrario devono esserci fondati rischi che
quest’ultimo si trovi davvero in crisi di liquidità ed è quindi
verosimile che non paghi neanche le successive rate.
Per quanto tempo si resta segnalati?
Altro problema affrontato dal Garante riguarda i tempi di segnalazione nelle banche dati come Crif. Questi tempi, dice l’Authority, non possono mai superare cinque anni dalla cessazione del rapporto. La cancellazione deve avvenire in automatico, senza cioè una richiesta inviata dal debitore.
Vediamo allora quali sono i tempi di cancellazione delle segnalazioni negativein Cri e nelle altre Sic private:
- anche una semplice richiesta di finanziamento viene segnalata. La durata è quella del periodo di tenuta dell’istruttoria del finanziamento e, comunque, non oltre 6 mesi.Se invece il cliente invece rinuncia al finanziamento, e quindi la procedura viene interrotta, i tempi di permanenza scendono a un mese soltanto;
- finanziamenti rimborsati regolarmente: le restituzioni puntuali delle rate restano nelle banche dati per 36 mesi massimo dalla data di estinzione effettiva;
- ritardi relativi a 1 o 2 rate o mensilità: 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
- ritardi relativi a 3 o più rate o mensilità: 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
- finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità): 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l’istituto di credito ha fornito l’ultimo aggiornamento.
Il
punto affrontato dal Garante è da il momento a partire dal quale
decorrono questi termini. Secondo l’Autorità si deve considerare
la scadenza contrattuale o la cessazione del contratto, mentre per
gli altri specifici casi previsti dal Codice (cessione del rapporto a
società di recupero crediti, o la cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti), il tempo di conservazione non può
comunque mai superare i cinque anni dalla data di scadenza del
rapporto.
Che succede in caso di ritardo nel pagamento?
In caso di ritardo nel pagamento di una rata del finanziamento, la banca o la finanziaria mandano il sollecito al correntista con l’avviso che, in difetto di pagamento, invieranno la segnalazione entro 15 giorni alla centrale. Se regolarizzi subito il ritardo l’informativa non verrà recepita alle Sic e alla Crif. L’obbligo della segnalazione vale però solo per la prima rata. Non vi sono obblighi di informare il cliente in caso di ritardi successivi al primo; in tali ipotesi infatti la segnalazione avviene mensilmente senza previo invio di raccomandata al debitore.
Che succede se chiedo un finanziamento?
Nel caso in cui un cliente chieda solo un preventivo prima di formalizzare una vera e propria richiesta di finanziamento. In tale momento, banche e finanziarie devono tener conto solo ed esclusivamente delle informazioni rese, direttamente e spontaneamente, dal consumatore, senza possibilità di accedere ai sistemi di informazione creditizia (Art. 124 Tub).
lunedì 2 ottobre 2017
Tutela avverso bollette luce e gas sbagliate
Luce
e gas:
più difficile andare in causa se la bolletta sarà
salata e ingiustificata.
Tra
circa 3 mesi arriva infatti un nuovo sistema di tutela per gli
utenti:
una conciliazione ad
hoc che
servirà a rimediare agli errori delle compagnie ed evitare di dover
ricorrere necessariamente – come sino ad oggi spesso si è fatto –
alla lunga e costosa tutela di un giudice. È stata infatti appena
pubblicata la delibera dell’Aeegsi (Autorità Garante per l’Energia
elettrica, il Gas e il sistema idrico) [ AEEGSI delibera n. 639/2017/E/com.] che
predispone, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di
richiedere l’intervento della medesima autorità sulle controversie
con i fornitori di energia elettrica o gas.
L’attuale
sistema di tutele del consumatore è strutturato su tre livelli.
Vediamoli singolarmente.
In
presenza di una bolletta
della luce o del gas errata l’utente
deve prima inviare un reclamo scritto alla società fornitrice. Se
non si ottiene risposta o questa non è soddisfacente, scatta il
secondo livello di tutela: il tentativo di conciliazione che è
obbligatorio esperire se si intende agire in tribunale.
Dal
1° gennaio 2018 si aggiunge dunque un terzo livello che è
alternativo al ricorso al giudice e che si deve esperire dopo il
fallimento della conciliazione: l’intervento dell’Autorità
Garante affinché dirima la questione.
La richiesta va presentata
entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di
conciliazione. In questo modo l’utente evita la causa e tutto si
risolve dinanzi all’Autorità garante che potrebbe anche inibire
determinati comportamenti alle società fornitrici, irrogando
sanzioni elevate in caso di abusi ai danni dei consumatori.
martedì 31 maggio 2016
Auto difettosa, la riparazione in garanzia esclude la sostituzione
Con sentenza del 22 febbraio 2016, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di un consumatore che aveva citato in giudizio la concessionaria e l'azienda automobilistica in ragione della circostanza che l'acquirente non può richiedere la sostituzione dell'autovettura difettosa, né tantomeno la risoluzione del contratto, se a seguito dell'intervento in garanzia le anomalie di funzionamento sono state superate.
giovedì 5 marzo 2015
Tutela Legale anatocismo e usura bancaria
L'Anatocismo (bancario), è la capitalizzazione di "interessi su interessi".
Il calcolo degli interessi e di altre competenze liquidate sui conti correnti con capitalizzazione degli interessi passivi (spesso trimestralmente) determina sovente un "tasso annuo effettivo" superiore a quello stabilito contrattualmente ovvero un costo reale per il cliente correntista superiore a quello nominalmente pattuito all'inizio del rapporto, e ciò determina la fattispecie definita anatocismo.
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi trimestrali e comunque di ogni forma di anatocismo.
L'Anatocismo è illegittimo e dà titolo per ottenere la declatoria di nullità delle clausole di capitalizzazione, con diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.
Il calcolo degli interessi e di altre competenze liquidate sui conti correnti con capitalizzazione degli interessi passivi (spesso trimestralmente) determina sovente un "tasso annuo effettivo" superiore a quello stabilito contrattualmente ovvero un costo reale per il cliente correntista superiore a quello nominalmente pattuito all'inizio del rapporto, e ciò determina la fattispecie definita anatocismo.
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi trimestrali e comunque di ogni forma di anatocismo.
L'Anatocismo è illegittimo e dà titolo per ottenere la declatoria di nullità delle clausole di capitalizzazione, con diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.
Lo Studio fornisce consulenza e tutela a privati, aziende, Enti e soggetti giurdici , effettuando un calcolo di fattibilità, attravero la redazione di una perizia tecnica asseverata, in tempi rapidi e costi contenuti, stimando le somme recuperabili per effetto dell'anatocismo e verificando se ciò ha determinato la fattispecie penale del reato di usura.
Qualora emergessero le fattispecie sopra evidenziate, lo Studio attraverso i propri legali intraprende le azioni stragiudiziali , e giudiziali necessarie per ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto ed il risarcimento dei danni subiti.
Spese
il cliente anticipa le seguenti spese che saranno restituite, in aggiunta al risarcimento dei danni, a conclusione dell'attività legale:
Per la fase stragiudiziale:
- redazione perizia;
- avvio ed eventuale conclusione della mediazione obbligatoria.
per la fase giudiziale:
- contributo unificato per l'iscrizione del giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario competente;
- compenso Consulente tecnico Tribunale.
Il compenso legale sarà determinato specificamente al conferimento del mandato e sarà commisurato al valore della controversia.
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Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
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Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motiva...
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Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione d...
