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lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico

La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017, accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.

La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma la Cassazione ribalta tutto, ritenendo, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui) che l'affermazione della corte d'Appello, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda".Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

martedì 4 ottobre 2016

Se la moglie cambia serratura di casa: reato senza sanzioni

Cambiare la serratura di casa per impedire al coniuge – anche se in via di separazione – di entrare dentro l’appartamento è reato? Se lo si chiede a qualsiasi avvocato ti dirà di sì e ti sconsiglierà certamente dal farlo. Questo perché le conseguenze potrebbero essere sia penali (il reato contestato è quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”), sia quelle di un processo civile per spoglio dal possesso. Così, ad esempio, la moglie che, avendo avviato le carte per la separazione giudiziale dal marito, decide di non farlo più entrare in casa, confidando magari nel fatto che il giudice gliela assegnerà certamente, dovrebbe essere condannata da qualsiasi giudice per quest’atto di autotutela. “Dovrebbe”: usiamo appunto il condizionale dopo la sentenza della Cassazione di qualche giorno fa (Cass. sent. n. 39458 del 22.09.2016) la punizione non è più certa.
Secondo, infatti, la Suprema Corte, il comportamento di chi cambia la serratura della porta della casa coniugale è, comunque, di lieve gravità (è un “fatto tenue”, per usare una terminologia legale) e, pertanto, può rientrare in quei casi in cui la legge penale consente il perdono. Dunque, in ipotesi del genere, pur restando la fedina penale macchiata, non c’è alcuna sanzione.
Ben inteso: il marito avrà ugualmente la possibilità di agire in via civile per far sì che il giudice ordini alla moglie di consegnare un nuovo mazzo di chiavi al coniuge spossessato. Ma, in questo caso, il penale non c’entra più.
 
È certamente la sentenza della settimana e può essere così sintetizzata: non è punibile il reato posto dalla moglie che cambia la serratura di casa, per non far entrare il marito, nonostante quest’ultimo sia il legittimo proprietario dell’appartamento.
La vicenda riguarda il processo penale intentato contro una moglie che, in vista di una separazione particolarmente conflittuale, si era cautelata facendo sostituire la chiave dell’appartamento per evitare visite sgradite del marito. La donna si era difesa affermando di aver agito per tutelare la propria incolumità perché il coniuge era «affetto da serie patologie psichiche». Ma, secondo i giudici, il comportamento non è giustificabile; resta pertanto – almeno sulla carta – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Reato, tuttavia, di lieve entità e che, pertanto, non impone l’applicazione della sanzione. Insomma, niente multe, niente carcere e niente conseguenze penali per la donna che ha “sfrattato” il marito ancora non divenuto “ex”.

Per tornare al caso di specie, però, la donna non aveva dato prova di un vero e proprio pericolo incombente per la propria incolumità: fatto che lascia intendere che, laddove tale dimostrazione sia adeguatamente fornita, non scatta neanche il reato per esercizio della legittima difesa. La quale richiede l’esistenza del rischio attuale di un’offesa ingiusta, mentre va esclusa nel caso di un pericolo solo presunto, immaginario o futuro.

martedì 30 agosto 2016

Cambio delle serrature della casa coniugale

Si possono cambiare le serrature della casa coniugale se il coniuge non se ne va?

Se il giudice non si è ancora pronunciato sulla separazione e, dunque, non ha ancora assegnato all’uno o all’altro coniuge la casa coniugale, il coniuge non ha alcun diritto al cambio della serratura di ingresso dell’abitazione familiare anche ove la casa sia di proprietà esclusiva dello stesso e i coniugi siano in regime di separazione dei beni.
Il cambio della serratura non è neppure ammesso nel caso in cui l’altro coniuge abbia abbandonato il tetto coniugale. Infatti, finché non interviene l’ordinanza presidenziale che, autorizzando i coniugi a vivere separati, attribuisce ad uno o all’altro la casa, la stessa deve rimanere nella disponibilità e nel godimento di entrambi. Solo con la separazione il coniuge acquista un diritto personale di abitazione che ne legittima l’uso esclusivo.
Ove venisse comunque cambiata la serratura, il coniuge potrebbe agire mediante un’azione di spoglio per ottenere il reintegro della situazione precedente.
Diversamente si deve invece dire nel caso in cui sia già intervenuta l’ordinanza presidenziale che assegnando l’immobile ad uno dei coniugi lo legittima al cambio della serratura.

venerdì 22 gennaio 2016

Stepchild adoption , 10 motivi per il no

Da Avvenire del 22.01.2016

Unioni civili, matrimoni gay, stepchild adoption, adozione del figliastro, affido rafforzato. Tante questioni complesse e, troppo spesso, tanta confusione condita da abbondanti dosi di ideologia e mistificazioni. Ecco una guida per orientarsi nel dibattito.


1 Cos’è la stepchild adoption?
 
È la proposta di modifica del titolo IV della legge sulle adozioni (184 del 1983) che già prevede, in casi particolari, decisi volta per volta dal giudice, l’adozione del figlio del coniuge. La proposta di legge Cirinnà vorrebbe aggiungere alla parola «coniuge», questa specificazione: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». La modifica aprirebbe la strada alla possibilità di adottare da parte del partner omosessuale. Il minore superiore ai 14 anni sarebbe comunque chiamato ad esprimere il suo consenso. E se di età dai 12 ai 14 dovrebbe esprimere un’opinione. Per i bambini più piccoli la parola passerebbe invece al giudice che dovrebbe valutare idoneità affettiva, situazione personale, capacità educative del partner omosessuale. Ma quanti giudici si sentiranno liberi di esprimere una valutazione obiettiva, di fronte al rischio di un’inevitabile accusa di omofobia da parte delle associazioni Lgtb in caso di parere contrario? 


2 Quanti sarebbero interessati alla stepchild adoption? 
Un numero esiguo di persone. Per quanto riguarda i minori che vivono all’interno di coppie omosessuali non esistono statistiche ufficiali. Le associazioni delle famiglie arcobaleno parlano di 100mila bambini. Ma è un numero poco credibile, considerando che le persone omosessuali rappresentano, secondo gli studi più accreditati, non più del 3% della popolazione. Inoltre, solo una piccola percentuale di questi minori potrebbe avere i requisiti per l’adottabilità, considerando che sarebbe comunque necessario il consenso – revocabile – dell’altro genitore biologico. Quindi il numero di minori potenzialmente interessati alla 'stepchild adoption' 


3 Dove esiste già la 'stepchild'?In Europa le coppie omosessuali possono accedere all’adozione piena, cioè 'legittimante', in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Invece Germania, Estonia, Slovenia e Svizzera hanno scelto l’adozione 'non legittimante', come sarebbe anche la 'stepchild' nel disegno di legge Cirinnà. 


4 Quali problemi dovrebbe risolvere? 
Secondo i sostenitori della 'stepchild adoption' dovrebbe garantire innanzitutto la continuità affettiva ai minori che vivono già all’interno di coppie omosessuali, nel caso di decesso del genitore biologico. Al di là di questi casi, l’adozione dovrebbe offrire al partner omosessuale del genitore biologico la possibilità di esercitare una potestà genitoriale 'non legittimante' in tutte le altre circostanze della vita. È però da verificare se questa ipotesi vada fatta rientrare nell’ambito del «superiore interesse del minore», secondo la Carta Onu per i diritti del minore. O se, al contrario, non si tratta di una preoccupazione dettata da pretese 'adultocentriche', secondo la logica discutibile e rischiosa del 'figlio ad ogni costo'. 


5 Come tutelare i bambini?Innanzi tutto esiste già, come detto, il titolo IV della legge sulle adozioni («adozione in casi particolari») che potrebbe essere modificato per includere, in determinati contesti, anche questi nuovi casi. L’eventuale modifica andrebbe però realizzata senza necessità di collegarla alla legge sulle Unioni civili: le due norme dovrebbero viaggiare su binari paralleli, evitando rischiose 'contaminazioni'. 


6 Perché la 'stepchild' apre la strada all’utero in affitto? 
Perché, legittimando l’adozione gay, indurrebbe alcune coppie omosessuali – e probabilmente anche eterosessuali – a ricorrere a questa pratica di sfruttamento. Non regge, a questo proposito, l’affermazione secondo cui in Italia l’utero in affitto è comunque punito per legge, e quindi non rappresenterebbe un problema. Di fronte a una crescita delle richieste di trascrizione all’anagrafe di questi bambini 'ordinati e acquistati' all’estero, quale giudice potrebbe opporsi una volta che è stata aperta la breccia 


7 Quali sono le alternative? 
Un’ipotesi è quella dell’affido rafforzato, ma anche in questo caso le contraddizioni giuridiche sono evidenti. L’affido è una situazione transitoria e riguarda quasi sempre minori in stato d’abbandono o che hanno alle spalle una situazione familiare problematica. Quindi sarebbe necessario il verificarsi di queste ipotesi. Un’altra proposta è quella di lasciare al giudice la valutazione volta per volta. Ma si tratterebbe di una soluzione a rischio, perché in assenza di linee generali, troppi giudici avrebbero la tentazione di trasformarsi in legislatori. L’unica soluzione ragionevole, come indicato anche dal presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, sarebbe quella di stralciare il capitolo adozioni dalla legge sulle Unione civili e procedere ad una modifica equilibrata e non ideologica della legge 184 del 1983 con la preoccupazione reale di mettere i bambini al primo posto. Troppo bello per essere vero? 


8 Cosa cambierebbe con il nuovo emendamento allo studio? 
Ben poco, perché la proposta di concedere l’adozione dopo due anni di verifica preadottiva, con la decisione finale da parte di un giudice, lascia inalterate tutte le contraddizioni giuridiche e i dubbi sostanziali della 'stepchild adoption' prima maniera e si concluderebbe in ogni caso con un’adozione 


9 La proposta Cirinnà presenta rischi di incostituzionalità?Verissimo. Secondo la Corte costituzionale la regolamentazione delle unioni civili avrebbe dovuto essere 'diversa dal matrimonio' (sentenza n. 138/2010). Invece, anche nella nuova stesura, sono rimasti tutti i riferimenti agli articoli del Codice civile che disciplinano il matrimonio. Anche i nuovi emendamenti allo studio sono tutti da verificare sotto questo punto di vista. 


10 Esistono altre incongruenze? Molte. Al punto 1 dell’art. 3 del disegno di legge si vuole introdurre l’obbligo reciproco alla 'coabitazione'. Ma già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva cancellato questo obbligo, tanto che i coniugi sono liberi di fissare la loro residenza in luoghi diversi. E inoltre, per sciogliere le unioni civili omosessuali, il ddl Cirinnà fa riferimento alla disciplina della separazione e del divorzio (capo V del titolo VI del libro primo del Codice civile). Ma quelle leggi erano pensate per sciogliere un vincolo matrimoniale, non una «dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile ». Di fatto non si ha certezza su cosa succederebbe. Tutta da verificare anche la compatibilità del disegno di legge con la norma sul diritto al riconoscimento delle origini biologiche approvata nel giugno scorso.




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