Introdotta dalla recente riforma della Giustizia civile (D. L. 132/2014) entra in vigore da lunedì prossimo la negoziazione assistita obbligatoria. Si tratta di uno dei molteplici strumenti messi in campo dal legislatore per favorire la soluzione stragiudiziale delle controversie, ovvero per non far arrivare nei tribunali già congestionati da ingenti carichi di lavoro arretrato, nuove cause civili. Le controversie civili, quindi, prima di arrivare davanti al giudice dovranno essere portate necessariamente a conoscenza degli avvocati che dovranno obbligatoriamente tentare di risolvere la questione attraverso la negoziazione strutturata.
Per alcune specifiche tipologie di cause, da cui sono comunque escluse le cause per i diritti indisponibili e le vertenze in materia di lavoro, diviene, dal prossimo 9 Febbraio, obbligatoria quella forma di negoziazione (la negoziazione assistita, per l’appunto) che dallo scorso Settembre era considerata facoltativa. Ecco quali sono le principali novità in proposito.
Campi di applicazione
La negoziazione assistita sarà, dal prossimo 9 Febbraio, una procedura obbligatoria per:
La negoziazione assistita sarà, dal prossimo 9 Febbraio, una procedura obbligatoria per:
- le controversie per risarcimento di danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti;
- domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme fino a 50000 euro;
Casi di esclusione
Gli avvocati non potranno, invece, tentare di negoziare la risoluzione di controversie che riguardino:
Gli avvocati non potranno, invece, tentare di negoziare la risoluzione di controversie che riguardino:
- le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- i casi di recupero del credito in cui il creditore intende mettere in campo un decreto ingiuntivo;
- i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- i procedimenti in camera di consiglio;
- l’azione civile esercitata nel processo penale;
- i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente;
Modalità di applicazione e procedure specifiche
Nel caso in cui una delle due parti coinvolte nella controversia voglia avviare la procedura di negoziazione assistita, deve, attraverso il proprio legale, invitare l’altra parte in causa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nel caso in cui ci si rivolga a un giudice senza aver avuto prima tentato la procedura di negoziazione assistita, la domanda inoltrata al giudice non può avere seguito e il giudice stesso, fissa nell’arco dei 15 giorni successivi, il termine entro il quale le parti dovranno obbligatoriamente trasmettere (alla parte opposta) l’invito ad avviare la procedura di negoziazione assistita. A questo punto possono configurarsi due possibili scenari:
Nel caso in cui una delle due parti coinvolte nella controversia voglia avviare la procedura di negoziazione assistita, deve, attraverso il proprio legale, invitare l’altra parte in causa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
Nel caso in cui ci si rivolga a un giudice senza aver avuto prima tentato la procedura di negoziazione assistita, la domanda inoltrata al giudice non può avere seguito e il giudice stesso, fissa nell’arco dei 15 giorni successivi, il termine entro il quale le parti dovranno obbligatoriamente trasmettere (alla parte opposta) l’invito ad avviare la procedura di negoziazione assistita. A questo punto possono configurarsi due possibili scenari:
- la parte coinvolta nella controversia che ha ricevuto l’invito (ad avviare la procedura di negoziazione assistita) non aderisce o, comunque, rifiuta nei 30 giorni successivi alla ricezione dell’invito. In questo caso è possibile procedere per vie giudiziarie contro la parte coinvolta nella controversia, il cui atteggiamento poco collaborativo, in sede processuale, verrà valutato negativamente, ai fini delle spese del giudizio e della responsabilità della parte per aver agitoin malafede.
- La seconda ipotesi è che l’invito ad avviare la procedura di negoziazione venga accettato. In questo caso gli avvocati che rappresentano le parti in causa dovranno redigere, in forma scritta, e sottoscrivere un’apposita convenzione di negoziazione assistita che deve precisare il fatto che la controversia non riguarda diritti indisponibili o materie giuslavoristiche. La procedura dovrà essere svolta nel termine massimo di 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni. Può accadere che la procedura non porti, comunque, a un accordo: in questo caso ci si avvia al processo civile. Se invece le due parti raggiungono un accordo, quest’ultimo (che deve essere trascritto integralmente nell’atto di precetto) una volta sottoscritto dalle parti e certificato dagli avvocati che le rappresentano, consente di ipotecare giudizialmente il contenzioso (di archiviarlo).