I requisiti, i benefici e le tabelle
Laddove la
malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla
legge (Vedi
in proposito le Tabelle
invalidità civile con
le indicazioni dei punti di invalidità) il soggetto interessato può
beneficiare innanzitutto dell'assegno
mensile di assistenza.
Ma se la
percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di
invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si
acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Più nel
dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e
il suo reddito annuo personale non deve superare la
somma di Euro 4.805,19.
Tale
provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.
Chi
supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto
all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno
sociale,
mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità
mensile di frequenza se
il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19.
Diverso
dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di
inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata
riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che
abbia un'età
compresa
tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito
annuo personale non superi la somma di Euro 16.532,10.
Per
chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate
condizioni, anche l'indennità
di accompagnamento.
Per
l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti
reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è
necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia
accompaganta dall'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente
necessità di un'assistenza continua.
Non
possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano
ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga
indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o
di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole.
Le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile
Le modalità
per presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità
civile sono state recentemente revisionate dal
decreto legge n. 78/2009, con l’intento di contrastare le frodi
in materia.
L’intervento
normativo ha, inoltre, rivisto le modalità di valutazione sanitaria
e di concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio.
In sostanza,
oggi le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente in
via telematica, anche avvalendosi dell’ausilio di un patronato
o di un’associazione di categoria dei disabili, previa
compilazione di un certificato medico digitale ad opera di
un medico competente abilitato dall’Inps.
Più nel
dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal
sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda
presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena
l’impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso
sulla ricevuta per l’inoltro telematico della domanda.
In essa
andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di
residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il
fatto che si tratta di domanda di invalidità,
l’indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i
dati anagraficidell’eventuale tutore, l’indicazione
di domicilio provvisorio e l’indirizzo e-mail.
Contestualmente
alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita
la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta
ed entro limiti di tempo predefiniti.
L’accertamento sanitario
Una volta
presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla
Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente
essere integrata con la presenza di un medico Inps tra
i membri effettivi.
Se ne
ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a
domicilio.
Laddove l’istante
non si presenti alla visita, viene riconvocato.
Se,
però, non si presenta neanche la seconda volta,
l’assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia
alla domanda.
Se la
Commissione accerta l’invalidità, al richiedente sono riconosciute
le relative provvidenze economiche, la cui concessione è
attribuita alle Regioni e affidata all’Inps, previi controlli
amministrativi e reddituali effettuati dall’istituto, in
ragione del fatto che l’assegno di invalidità spetta in misura
proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre
specificare che gli accertamenti che si concludono a
maggioranza (e non all’unanimità) vengono verificati con
riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.
Le verifiche ordinarie e straordinarie
L’Inps, in
via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa
l’invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e
il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL,
indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato
positivo o negativo.
Talvolta,
inoltre, sono state previste delle verifiche
straordinarie circa la permanenza dello stato
invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione
dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono
state programmate 100.000 visite.
Trasparenza del processo amministrativo e sanitario
Al fine di
garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e
sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in
ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito
dell’Inps ed accedendo ad un’apposita pagina personale tramite un
pin rilasciato dall’Istituto.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento sanitario
Laddove
l’invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere
in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale
sanitario.
Unico
legittimato passivo è l’Inps e, laddove venga nominato
dal giudice un CTU, il medico legale dell’istituto deve
necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito
della riforma del 2009, non è più possibile né presentare
un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del
contenzioso di qualsiasi genere.
Quanto spetta in concreto (Tabella)
Tipo
di provvidenza
|
Importo
|
Limite
di reddito
|
Pensione
ciechi civili assoluti
|
302,53
|
16.532,10
|
Pensione
ciechi civili assoluti (se ricoverati)
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
ciechi civili parziali
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
invalidi civili totali
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
sordi
|
279,75
|
16.532,10
|
Assegno
mensile invalidi civili parziali
|
279,75
|
4.805,19
|
Indennità
mensile frequenza minori
|
279,75
|
4.805,19
|
Indennità
accompagnamento ciechi civili assoluti
|
880,70
|
Nessun limite
|
Indennità
accompagnamento invalidi civili totali
|
508,55
|
Nessun limite
|
Indennità
comunicazione sordi
|
253,26
|
Nessun limite
|
Indennità
speciale ciechi ventesimisti
|
203,15
|
Nessun limite
|
Lavoratori
con drepanocitosi o talassemia major
|
502,39
|
Nessun limite
|
Lo sai che:
- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l’acquisito di protesi ed altri strumenti medici.
-
con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al
collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è
riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
-con
una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
- con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
- con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
-
con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di
inabilità
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'indennità di accompagnamento).
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'indennità di accompagnamento).
-
I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate in questa pagina dell'INPS
(inps.it/...dir=10035)
hanno diritto alla indennità
mensile di frequenza