lunedì 11 settembre 2017

Si possono avere 2 leggi 104 (avendo due disabili)?

Se il lavoratore dipendente assiste due disabili può cumulare i permessi per la loro assistenza?
permessi retribuiti Legge 104 generalmente possono essere richiesti per l’assistenza di un solo disabile. Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di assistere più persone disabili, cumulando i relativi permessi, se si tratta dei seguenti familiari:
  • il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente;
  • un parente o affine entro il 1° grado;
  • un parente o affine entro il 2° grado, se i genitori o il coniuge/partner/convivente -del disabile hanno:
    • compiuto i 65 anni;
    • oppure sono affetti da patologie invalidanti;
    • oppure sono deceduti o mancanti.
Il cumulo è consentito, però, solo se la presenza del lavoratore è necessaria per l’assistenza di ciascun disabile in momenti diversi.
Pertanto, il dipendente non può cumulare i permessi Legge 104 se altre persone possono fornire l’assistenza, oppure se lo stesso lavoratore può, secondo la natura della disabilità, assistere adeguatamente più persone nel corso dello stesso periodo.

Come funziona il cumulo dei permessi Legge 104 per assistere più disabili

Come abbiamo visto, è possibile cumulare i permessi Legge 104 per l’assistenza di più disabili solo se si tratta del coniuge/partner/convivente o di un familiare entro il 1° grado, mentre è possibile assistere i familiari di 2° grado solo in casi eccezionali.


In caso di cumulo tra più permessi, a meno che non sia possibile l’assistenza contemporanea di più disabili, devono essere sommate le assenze spettanti: ad esempio, se i disabili assistiti sono due, il lavoratore non avrà diritto soltanto a 3 giornate mensili di permesso, ma a 6 giornate al mese.
Si considera necessaria l’assistenza disgiunta, nei confronti di due o più disabili, quando la stessa può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi: in pratica, l’assistenza deve essere esclusiva e continua per ciascuno dei disabili nelle situazioni in cui l’assistenza congiunta risulterebbe inadeguata.

Cumulo permessi Legge 104 del lavoratore disabile che assiste un familiare

Se il lavoratore fruisce dei permessi orari o giornalieri per sé stesso, perché disabile grave, può cumularli col godimento di ulteriori 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare portatore di handicap grave; in questi casi non è necessaria senza l’acquisizione di un parere medico legale sulla capacità del lavoratore di assistere il familiare disabile.
È inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare lavoratore referente per la sua assistenza .

Cumulo permessi Legge 104 con altre assenze

Se il lavoratore, nel corso del mese, ha beneficiato di altri permessi o congedi (permessi sindacali, maternità malattia…), i permessi Legge 104 non possono essere riproporzionati. L’intento di garantire al disabile un’assistenza adeguata, difatti, non può essere compromesso dalla fruizione di assenze con finalità diverse. Lo stesso vale anche nel caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie.
Domanda permessi Legge 104 per assistere due disabili
Se il lavoratore deve assistere due o più disabili deve presentare tante domande quanti sono i familiari per i quali chiede i permessi. Deve poi allegare alle domande, oltre alle certificazioni relative alla natura dell’handicap posseduto, una dichiarazione di responsabilità sulle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.
Nel dettaglio, le domande devono essere inoltrate all’Inps, in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.
Le domande possono essere inviate:
  • tramite i servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’ente (è necessario il codice Pin o l’identità unica digitale Spid);
  • chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
  • tramite un qualsiasi patronato.
È comunque necessario inviare le domande anche al datore di lavoro; il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi, ma può domandare al dipendente una programmazione degli stessi, se:
non è compromesso il diritto di assistenza dei disabili;
  • le giornate di assenza sono individuabili;
  • i criteri di programmazione sono condivisi.

Resta ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete esigenze dei disabili, che prevalgono sulle esigenze azienda

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