Se il lavoratore dipendente assiste due disabili può cumulare i permessi per la loro assistenza?
I permessi
retribuiti Legge 104 generalmente
possono essere richiesti per l’assistenza di un solo disabile.
Tuttavia, il lavoratore ha il diritto di assistere più
persone disabili,
cumulando i relativi permessi, se si tratta dei seguenti familiari:
- il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente;
- un parente o affine entro il 1° grado;
- un parente o affine entro il 2° grado, se i genitori o il coniuge/partner/convivente -del disabile hanno:
- compiuto i 65 anni;
- oppure sono affetti da patologie invalidanti;
- oppure sono deceduti o mancanti.
Il cumulo è
consentito, però, solo se la presenza del lavoratore è necessaria
per l’assistenza di ciascun disabile in momenti
diversi.
Pertanto,
il dipendente non può cumulare i permessi
Legge 104 se
altre persone possono fornire l’assistenza, oppure se lo stesso
lavoratore può, secondo la natura della disabilità, assistere
adeguatamente più persone nel corso dello stesso periodo.
Come funziona il cumulo dei permessi Legge 104 per assistere più disabili
Come abbiamo visto, è possibile cumulare i permessi Legge 104 per l’assistenza di più disabili solo se si tratta del coniuge/partner/convivente o di un familiare entro il 1° grado, mentre è possibile assistere i familiari di 2° grado solo in casi eccezionali.
In caso di cumulo tra più permessi, a meno che non sia possibile l’assistenza contemporanea di più disabili, devono essere sommate le assenze spettanti: ad esempio, se i disabili assistiti sono due, il lavoratore non avrà diritto soltanto a 3 giornate mensili di permesso, ma a 6 giornate al mese.
Si
considera necessaria l’assistenza disgiunta, nei confronti di due o
più disabili, quando la stessa può essere assicurata solo con
modalità ed in tempi
diversi:
in pratica, l’assistenza deve essere esclusiva e continua per
ciascuno dei disabili nelle situazioni in cui l’assistenza
congiunta risulterebbe inadeguata.
Cumulo permessi Legge 104 del lavoratore disabile che assiste un familiare
Se
il lavoratore fruisce dei permessi orari o giornalieri per
sé stesso,
perché disabile
grave,
può cumularli col godimento di ulteriori
3 giorni di
permesso mensile per assistere un proprio
familiare portatore
di handicap grave; in questi casi non è necessaria senza
l’acquisizione di un parere medico legale sulla capacità del
lavoratore di assistere il familiare disabile.
È
inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso
da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare
lavoratore referente per
la sua assistenza
.
Cumulo permessi Legge 104 con altre assenze
Se
il lavoratore, nel corso del mese, ha beneficiato di altri
permessi o congedi (permessi
sindacali, maternità malattia…), i permessi Legge 104 non possono
essere riproporzionati. L’intento di garantire al disabile
un’assistenza adeguata, difatti, non può essere compromesso dalla
fruizione di assenze con finalità diverse. Lo stesso vale anche nel
caso in cui il lavoratore fruisca delle ferie.
Se
il lavoratore deve assistere due o più disabili deve
presentare tante
domande quanti
sono i familiari per i quali chiede i permessi. Deve poi allegare
alle domande, oltre alle certificazioni relative alla natura
dell’handicap posseduto, una dichiarazione
di responsabilità sulle
circostanze che giustificano la necessità di assistenza
disgiunta.
Nel
dettaglio, le domande devono essere inoltrate all’Inps,
in quanto è l’Istituto a pagare l’indennità relativa.
Le
domande possono essere inviate:
- tramite i servizi online per il cittadino, all’interno del portale web dell’ente (è necessario il codice Pin o l’identità unica digitale Spid);
- chiamando il numero 803.164 (Contact Center Inps- Inail: è ugualmente necessario il codice Pin);
- tramite un qualsiasi patronato.
È
comunque necessario inviare le domande anche al datore
di lavoro;
il datore di lavoro non può sindacare sulla spettanza dei permessi,
ma può domandare al dipendente una programmazione degli
stessi, se:
non
è compromesso il diritto di assistenza dei disabili;
- le giornate di assenza sono individuabili;
- i criteri di programmazione sono condivisi.
Resta
ad ogni modo ferma la facoltà, in capo al dipendente, di modificare
unilateralmente le giornate di permesso, in base alle concrete
esigenze dei disabili, che prevalgono sulle esigenze azienda