martedì 23 ottobre 2018

permessi dal lavoro: come funzionano


Il dipendente, oltre alla fruizione delle ferie e dei congedi per specifici motivi, ha la possibilità di assentarsi dal lavoro, per brevi periodi, utilizzando i permessi. Il permesso è un’assenza dal lavoro, solitamente di breve durata, riconosciuta dalla legge o dal contratto collettivo applicato: il permesso può spettare su base oraria o per determinati motivi, come l’assistenza di un familiare disabile o l’effettuazione di un esame. Solitamente i permessi sono retribuiti, ma vi sono diversi casi in cui l’assenza, pur essendo legittima, non è retribuita. Facciamo allora il punto della situazione sui permessi dal lavoro: come funzionano, quali sono le tipologie di permesso esistenti, quando e come sono pagati, chi può richiederli.

Rol
Rol sono i permessi per riduzione dell’orario di lavoro: rientrano nell’elenco dei permessi retribuiti riconosciuti in base al contratto collettivo applicato, mentre la riduzione dell’orario di lavoro, dalla quale quindi dipende l’ammontare totale dei permessi, è determinata su base annua e in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore.

Quando si possono chiedere i Rol?
La fruizione di questi permessi, al pari delle ferie, deve essere concordata col datore di lavoro: tuttavia, a differenza delle ferie, i Rol possono essere monetizzati, dato che derivano dalla contrattazione, quindi dalla volontà delle parti, non da norme di legge.
Dunque, se entro il periodo massimo indicato dal contratto (collettivo, territoriale, aziendale o individuale) i permessi non vengono utilizzati dal lavoratore, possono essere liquidati dal datore come indennità; sui permessi non goduti sono comunque dovuti i contributi all’Inps, che devono essere pagati ed inseriti nella dichiarazione Uniemens entro il mese successivo al termine per la loro fruizione.
L’invio di una domanda per fruire dei permessi per riduzione dell’orario di lavoro non è obbligatorio: se, però, gli accordi collettivi, aziendali o individuali lo prevedono, il dipendente deve inviare al datore un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso, senza necessità di indicare alcuna motivazione per la fruizione delle assenze.

Permessi ex festività

permessi ex festività sono dei permessi previsti, nella maggior parte dei contratti collettivi, per compensare l’abolizione delle seguenti festività:
  • San Giuseppe (19 marzo);
  • Ascensione (39° giorno successivo alla Pasqua);
  • Corpus Domini (60° giorno successivo alla Pasqua);
  • Santi Pietro e Paolo (29 giugno, a Roma è comunque festeggiato come giornata del Santo Patrono);
  • Unità Nazionale (4 novembre).
Relativamente all’ex-festività del 4 novembre, la maggior parte dei contratti collettivi, anziché il permesso, riconosce il trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica, quindi la maggiorazione della paga nella misura di una giornata.
Per le altre ex-festività, spettano in tutto 32 ore di permesso all’anno, o 4 giorni, che maturano in ratei pari ad 1/12 al mese (2,6667 ore mensili).
Anche in questo caso, non essendo i permessi previsti dalla legge, ma dalla volontà delle parti, possono essere sostituiti da un’indennità se non goduti entro un periodo massimo: in ogni caso, entro lo stesso periodo, devono essere pagati i contributi Inps.

Quando si possono chiedere i permessi ex festività?

Non è obbligatorio presentare un’apposita domanda per richiedere i permessi ex-festività: tuttavia, gli accordi collettivi, aziendali o individuali, possono prevedere l’invio di un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali ci si vorrebbe assentare, assieme al numero di ore di permesso; ad ogni modo, non è necessario indicare una specifica motivazione per la fruizione delle assenze.

Permessi Legge 104

permessi Legge 104 sono assenze dal lavoro retribuite, pari a tre giornate mensili (frazionabili), finalizzate all’assistenza di un familiare portatore di handicap grave.
L’argomento è lungo e complesso: per i dettagli sulla spettanza del diritto rinviamo alla nostra Guida ai permessi Legge 104 e alla Guida completa alle agevolazioni Legge 104. Grazie a una recente sentenza della Cassazione, questi permessi possono essere chiesti non solo per assistere il coniuge o un parente, ma anche il convivente.

Come si chiedono i permessi Legge 104?

Per ottenere i permessi Legge 104 deve essere presentata un’apposita domanda all’Inps, perché l’Istituto retribuisce i permessi con un’indennità.
La domanda all’Inps, redatta su un apposito modello denominato SR08_Hand 2, deve contenere:
  • i dati del dipendente, l’orario lavorativo e il suo inquadramento;
  • i dati del disabile e la relazione di parentela col lavoratore;
  • l’indicazione sull’esistenza o meno di altri familiari beneficiari di permessi o congedi per lo stesso disabile;
  • l’eventuale ricovero del disabile;
  • la distanza tra l’abitazione del lavoratore e quella del disabile;
  • l’autodichiarazione dei dati e del possesso di handicap in situazione di gravità, firmata dallo stesso disabile, o dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno, in caso di documentato impedimento;
  • le eventuali modalità di pagamento, nei casi in cui l’indennità non sia liquidata dal datore di lavoro, ma direttamente dall’Inps.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di handicap grave rilasciato da parte della Commissione Asl integrata, oppure il certificato provvisorio o il certificato sostitutivo rilasciato da un medico specialista, nei casi di ritardo nel rilascio della certificazione necessaria.
La domanda all’Inps può essere inviata tramite il sito web o il call center dell’Istituto (per chi possiede il pin dispositivo o l’identità digitale spid), oppure tramite patronato.
Deve essere poi inoltrata copia della domanda al datore di lavoro, anche se lo stesso non ha discrezionalità in merito alla concessione dei permessi Legge 104, ma può esclusivamente verificare l’esistenza dei requisiti per il godimento.

Permessi per lutto o grave malattia di un familiare

Se un familiare del lavoratore muore o si ammala gravemente, il dipendente ha diritto ad un massimo di 3 giorni l’anno di permessi retribuiti. Il familiare deve essere un parente entro il secondo grado, o un componente della famiglia anagrafica.
Non è necessario che il lavoratore fornisca un determinato preavviso ed il permesso può essere anche frazionato ad ore: in caso di grave malattia del parente, il lavoratore deve presentare al datore la documentazione che la comprovi entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività, fatta salva la possibilità, per il datore, di richiedere la verifica della gravità dell’infermità.

Permessi e congedi per motivi personali

Molti contratti collettivi prevedono la concessione di permessi per motivi personali, solitamente non retribuiti; vediamo i principali:
  • per il settore Alimentare ed Autrasporto possono essere concessi brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà per l’azienda di non corrispondere la retribuzione; il contratto Autotrasporto prevede inoltre 20 ore di permessi annui non retribuiti (10 ore possono essere retribuite per l’effettuazione di esami clinici e visite specialistiche);
  • il contratto collettivo Calzature prevede brevi permessi per assentarsi dall’azienda durante l’orario di lavoro per giustificati motivi (da richiedersi con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza);
  • il contratto collettivo Carta, per motivi personali e familiari, prevede, oltre all’aspettativa non retribuita, dei brevi permessi, con facoltà per l’azienda di non erogare la retribuzione;
  • il contratto collettivo Chimica prevede, oltre a un’aspettativa per necessità personali comprovate, brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi; inoltre prevede ulteriori brevi permessi per assistere figli di età inferiore a 6 anni (non disabili), per esigenze familiari in genere e per lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei che debbano rimpatriare per gravi motivi familiari;
  • il contratto collettivo Gomma/Plastica, per motivi personali o familiari, prevede un’aspettativa non retribuita, mentre il Ccnl Grafica /Editoria, oltre all’aspettativa, prevede anche la fruizione di brevi permessi, compatibilmente con le esigenze aziendali;
  • il contratto collettivo Legno /Arredamento non prevede permessi con motivazione generica, ma prevede soltanto 3 giorni complessivi di permesso retribuito, per decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
  • il contratto collettivo Metalmeccanica prevede brevi permessi non retribuiti, o un’aspettativa sino a 6 mesi (per i lavoratori con 10 anni e più di anzianità), per motivi personali in genere; 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
  • il contratto collettivo Commercio e Terziario prevede:
    • 3 giorni complessivi di permesso retribuito (anche frazionabile) per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del dipendente;
    • un’aspettativa non retribuita sino a 2 anni, per gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti previsti dal codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche non conviventi;
  • il contratto collettivo Turismo, infine, prevede un congedo straordinario retribuito fino a 5 giorni per disgrazia a familiari o per gravi calamità e permessi di breve durata per motivi personali in genere, con possibilità di recupero con ore di lavoro (al massimo un’ora al giorno), in casi speciali e giustificati.

Permessi donazione sangue

Per la donazione di sangue ed emocomponenti, il lavoratore ha il diritto di assentarsi per 24 ore, a partire dal prelievo. Il permesso è retribuito dal datore di lavoro e rimborsato dall’Inps. Al termine della fruizione del permesso, il lavoratore è tenuto a presentare l’attestazione sanitaria dell’avvenuto prelievo.

Permessi per visite mediche

Se il lavoratore deve sottoporsi a visite mediche o terapie, sia generiche che specialistiche, possono essergli concessi, a seconda di quanto disposto dai contratti collettivi e dalle prassi aziendali:
  • dei permessi retribuiti: in questo caso, per l’indennizzo dell’assenza, è necessario che il dipendente presenti un’attestazione, da parte del medico, che certifichi la visita e l’orario in cui è stata eseguita;
  • lo scomputo delle assenze per visita medica, su base oraria, dal monte di ore di permessi retribuiti spettanti, come rol (riduzione dell’orario di lavoro) o ex festività;
  • dei permessi non retribuiti.
In alcuni casi, inoltre, è indennizzato anche il tempo impiegato per recarsi sul luogo di effettuazione della visita.
Se il dipendente si assenta per effettuare delle visite mediche o per sottoporsi a terapie ambulatoriali in regime di day hospital, l’assenza beneficia dello stesso trattamento delle assenze per malattiaLo stesso trattamento delle assenze per malattia vale anche se il dipendente deve assentarsi per effettuare cicli di cura ricorrenti.

Permessi per gli invalidi

I dipendenti mutilati e invalidi civili, se possiedono un’invalidità superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo straordinario pari ad un massimo di 30 giorni, per le cure relative alle infermità possedute (ad esempio fisioterapia, riabilitazione dei cardiopatici, etc.).
Per ottenere il congedo retribuito, il dipendente deve presentare all’azienda una domanda da cui risulti la necessità della terapia, in relazione all’infermità invalidante riconosciuta: la domanda deve essere accompagnata da un’apposita richiesta proveniente da  un medico convenzionato col servizio sanitario nazionale, o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica.
Le assenze sono retribuite con un’indennità, a carico del datore di lavoro, calcolata secondo le regole dell’indennità di malattia: tuttavia, non trattandosi di assenze per malattia, non rientrano nel periodo di comporto.

Altri permessi

I casi in cui possono essere concessi dei permessi non si esauriscono in quelli elencati. Tra le principali causali in cui può essere ottenuto un permesso, ricordiamo anche:
  • i permessi per chi ricopre cariche pubbliche elettive (sindaci, consiglieri comunali, regionali e provinciali, componenti di consigli circoscrizionali, membri del Parlamento, del Governo, degli organi elettivi Ue,E etc…);
  • i permessi per chi ricopre cariche sindacali;
  • i permessi per attività di formazione e per esami;
  • i permessi per attività di volontariato;
  • i permessi legati alla maternità ed alla paternità (congedo di maternità e paternità, congedo parentale, riposi per allattamento, permessi per visite mediche in gravidanza, permessi per malattia dei figli, permessi per genitori di disabili).

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