Locazioni brevi
Nell’ambito
della c.d. “Manovra correttiva” - DL n. 50/2017 convertito nella
legge 96/2017 pubblicata sulla G.U. n. 144 del 23 giugno 2017- il
Legislatore ha introdotto uno specifico regime fiscale applicabile ai
redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi da
parte di persone fisiche che agiscono in qualità di privati.
In
particolare sono ora ricomprese tra le locazioni produttive di
reddito fondiario anche quelle che prevedono, oltre all’affitto
dell’immobile, la pulizia dello stesso e la fornitura della
biancheria.
Locazioni brevi
Si
intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che
prevedono la prestazioni di fornitura di biancheria e di pulizia dei
locali, stipulati da persone fisiche e comunque al di fuori
dell'esercizio d'impresa ovvero a seguito di intermediazione
immobiliare, così come anche tramite soggetti che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile
con persone che dispongono di unità immobiliari da locare
Disciplina normativa
Il
contratto di locazione con finalità turistica (conosciuto anche con
il nome di “affitto turistico”) è sostanzialmente regolato dagli
artt. 1571
e seguenti del
Codice Civile. L’art. 1,c. 2, lett. c) della legge 431/1998 esclude
espressamente l’applicabilità della maggior parte delle norme ivi
contenute agli alloggi aventi finalità turistico-abitative. Inoltre,
la disciplina delle locazioni turistiche non rientra neppure in
quella particolare per le locazioni di natura transitoria di cui
all’art. 5 della medesima legge.
Le locazioni da privati
I
privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o
senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché
non esercitino l'attività a livello abituale e professionale.
Essi
sono soggetti alle imposte per i redditi conseguiti dalle locazioni
per finalità turistiche (redditi di fabbricati a tassazione
ordinaria IRPEF o a cedolare secca).
Sulle
ricevute di pagamento emesse per importi superiori a 77,47 €uro,
devono essere apposte le marche da bollo, mentre i contratti di
affitto non sono soggetti a obbligo di registrazione né al pagamento
della relativa imposta se non sono stipulati con scrittura privata
autenticata o con atto pubblico e se hanno durata non superiore a
trenta giorni complessivi nell'anno (DPR n. 131/1986). In caso
contrario, devono essere registrati entro trenta giorni (risoluzione
16 novembre 2000 n. 207/E) e sono soggetti all'imposta di registro
del 2%, calcolata sul valore dell'importo pattuito con un minimo di
67 €uro, tranne nel caso in cui il locatore decidesse di esercitare
l'opzione per la cedolare secca.
Quando
l'attività diviene abituale e organizzata professionalmente, sorge
l'obbligo di aprire la partita IVA e di adempiere a utti gli oneri
relativi rapportati al volume d'affari conseguito. Anche il reddito
percepito diventa reddito d'impresa e segue le regole previste dal
TUIR. Il confine tra le due situazioni non è facilmente delineabile.
E'
molto importante inquadrare in modo corretto questa particolare
tipologia di locazione abitativa con finalità turistica, infatti ove
venisse stipulata una locazione turistica simulata per sfuggire alle
norme della legge 431/1998, si deve ritenere che il conduttore possa
ottenere la riconduzione alla normativa dei contratti così detti
"liberi" della durata di 4 anni +4.
Caratteristiche locazioni brevi
Locazioni brevi
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Sintesi
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FINALITA'
TURISTICA
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Le parti
contraenti devono indicare nel contratto i motivi e le finalità
turistiche che sono alla base della stipula del contratto.La
specifica indicazione del fine turistico è necessaria per
determinare l'entità del canone e della durata del contratto ed
anche per evitare che il contratto di locazione possa cambiare da
locazione turistica a quella abitativa primaria oppure transitoria
per scopi di lavoro o studio.
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DISCIPLINA APPLICABILE |
Esclusioni |
Alla locazione abitativa per finalità turistica non si applicano
alcune norme della L. 431/1998:
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Norme del Codice civile |
La
disciplina normativa delle locazioni aventi finalità
turistico-abitativo è individuata nelle norme del Codice civile
relative le locazioni di cui agli artt. 1571 e ss. del Codice
Civile.
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La
disciplina del Codice civile permette alle parti contraenti di
avere la più ampia libertà nello predisporre il contenuto del
contratto senza per questo incorrere in eventuali nullità dei
patti stipulati inter partes, come invece avviene per le locazioni
ad uso abitativo, rispetto al regime delle loro nullità, in base
a quanto previsto dall’art.13 della L. 431/1998.
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ADEMPIMENTI FISCALI E DI ORDINE PUBBLICO |
Durata superiore ai 30 giorni |
• Obbligo
di registrazione del contratto con il pagamento della relativa
imposta di registro nella misura del 2% del canone pattuito in
contratto ma in ogni caso non inferiore ad € 67,00. • Obbligo
di comunicazione della cessione di fabbricato per conduttori non
comunitari
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Durata uguale/inferiore ai 30 giorni |
Non è richiesta né la registrazione del contratto né la comunicazione di cessione del fabbricato (tranne nel caso in cui l'immobile sia locato a cittadini non comunitari).Tuttavia anche per i privati per le case vacanze, la Polizia di Stato ha previsto la comunicazione attraverso le schedine per gli alloggiati. La comunicazione puo’ anche essere telematica (art. 7 Dl.gs 25.07.1998 n° 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. |
Scadenza del contratto
Trascorso
il termine concordato tra le parti del contratto di locazione
transitorio, la locazione si conclude senza necessità di effettuare
alcuna comunicazione né da parte del locatore né da parte del
conduttore.
Nell'ipotesi
in cui, allo scadere del contratto, siano in essere ancora le cause
di transitorietà, le parti dovranno decidere per confermare
l'interesse a proseguire l'affitto transitorio.
Si
ricorda infine che il contratto temporaneo può essere rinnovato alla
scadenza qualora si comunichi al locatore tale possibilità e
quest’ultimo non la neghi esplicitamente. In tal caso non si potrà
procedere ad un nuovo contratto di locazione transitorio, ma lo
stesso sarà sostituito con un contratto classico di quattro anni di
durata più eventuali quattro rinnovabili.
Disposizioni regionali
Le
singole Regioni, in quanto usufruiscono di potestà legislativa
concorrente a quella statale, possono intervenire a regolamentare
questo tipo di contratto di locazione mentre la circostanza che gli
affitti turistisci siano collegati solo alle norme del codice civile,
li ha svincolati dagli abituali limiti di durata e determinazione del
canone, che sono, di conseguenza, liberamente concordati dalle parti.
L’assenza
di vincoli nella determinazione della durata del contratto non deve
ovviamente essere intesa quale motivo per eludere la disciplina
normativa che regola le tradizionali locazioni au uso abitativo. Gli
affitti turistici si stipulano allo scopo di soddisfare
esigenze
abitative di natura temporanea e voluttuaria
,
che nulla hanno a che vedere con esigenze abitative primarie.
Proprio
in quest’ottica si inquadra l'introduzione a livello regionale di
limiti di durata massima degli affitti turistici: un anno in Liguria,
6 mesi in Veneto, Marche, Umbria ed Emilia Romagna.
Altro
significativo punto di divergenza rispetto alle tradizionali forme di
locazione appare senza dubbio la mancata previsione di una caparra (o
della canonica cauzione) a garanzia di eventuali danni arrecati
all’immobile, o per il pagamento delle utenze rimaste insolute, che
costituisce una mera facoltà delle parti. Ma non solo: lo
scioglimento del contratto avverrà automaticamente alla scadenza
pattuita, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione al
conduttore.
Per
quanto riguarda i consumi delle utenze e le spese per le piccole
riparazioni, le stesse sono di solito poste a carico dell’inquilino.
Forma scritta del contratto
Da
un punto di vista formale, l’art. 1, comma 4 della Legge
n.431/1998, che va letto alla luce delle disposizioni del successivo
art. 13, comma 5 (rapporto di locazione di fatto),ha introdotto
l’obbligo
di usare la forma scritta senza alcuna specifica esclusione.
Il
contratto di locazione per uso turistico, quale che ne sia la
durata,pertanto, deve essere redatto in forma scritta
a
pena di nullità
e
deve contenere tutti i dati relativi dell’immobile ed i contraenti.
L’importanza
della stipula per iscritto del contratto non deve essere
sottovalutata dal proprietario. In caso di
sinistro
(danni
all’immobile causati dall’inquilino, furti, incendi, ecc.) la
mancanza del contratto non solo rischia di lasciare il locatore
sprovvisto di qualsiasi tutela nei confronti del conduttore, ma
espone il proprietario al rischio più che concreto di vedersi
comminare pesanti sanzioni fiscali.
Non
è poi da escludere che l’inquilino continui ad occupare l’immobile
oltre il termine pattuito verbalmente, rendendo quantomeno complicato
accertare quale fosse detto termine.
Il
contratto di locazione per finalità turistiche deve essere
assoggettato all'imposta di bollo di cui al Tuib (testo unico imposta
di bollo) ovvero contrassegno telematico pari a euro 16 ogni quattro
facciate scritte massimo 100 righi con impostazione pagina uso bollo.
Tipologia di contratto
É
opportuno sia redatto a seconda della diversa tipologia di permanenza
potendo essere relativo a:
- locazione turistica lunga (“contratto casa vacanze”): in questo caso nel contratto devono essere presenti, fra l’altro, clausole sulle modalità di pagamento del canone, sulla sua rivalutazione in corso di contratto e sul deposito cauzionale.
- locazione turistica breve (“contratto brevi vacanze”) cioè della durata non maggiore di 15/30 gg: il contratto dovrà contenere,tra l’altro, clausole specifiche relative al recesso, all’entità delle spese accessorie e all’utilizzo degli eventuali spazi accessori.
- locazione turistica brevissima (“contratto week-end”): il contratto dovrà contenere una pattuizione forfettaria dei consumi utenze (luce, acqua, gas ecc.).