Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi
Il
risarcimento
del danno non spetta all'assicurazione,
a meno che il contratto della polizza non preveda una copertura per
agenti armosferici. Il dovere di risarcire spetta al proprietario
dell'area in cui l'albero è caduto.
Se si tratta di strade, piazze, parchi comunali, spetta al Comune. Se
si tratta di strada extraurbana, invece, spetta all'Anas, se si
tratta di area privata, al soggetto o ente proprietario. A regolarlo
è l'articolo 2051 del Codice Civile.
Come richiedere il risarcimento
Per
richiedere il risarcimento, in seguito alla caduta di un albero o di
qualche ramo sulla propria vettura, è necessario inviare
una diffida al Comune (o
a chi gestisce l'area interessata dall'incidente) attraverso
raccomandata a/r. All'interno della diffida deve esseere descritto
l'evento, con tanto di foto e devono essere riportati gli estremi del
veicolo, del proprietario e tutti i dettagli relativi all'incidente
(orario, luogo, danno con fattura del preventivo di riparazione).
Quando il danno non viene risarcito
Come
detto sopra, i danni procurati dalla caduta di alberi devono essere
risarciti dall'ente proprietario di quella determinata area, a meno
che, quest'ultimo non dimostri che l'evento sia "imprevedibile e
inevitabile", in tal caso, la colpa non è attribuibile all'ente
e, dunque, a pagare i danni dovrà essere il proprietario della
vettura danneggiata.