La legge consente al dipendente al lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, di presentarsi da solo o assistito da un rappresentante sindacale.
Secondo la Cassazione, tale disposizione non può estendersi anche all’avvocato, il quale quindi non è ammesso all’audizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare.
il lavoratore ha il diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale nel corso di un procedimento disciplinare.
Tuttavia l’assistenza del sindacalista non è obbligatoria ma scatta solo se è il lavoratore a richiederla.
Inoltre, la richiesta deve essere fatta prima dell’audizione e non durante o dopo.
Non vi è alcuna violazione del procedimento disciplinare se l’incolpato e il rappresentante sindacale vengono ascoltati in momenti diversi.
Il diritto di difesa consiste nella possibilità del lavoratore di esprimere la propria posizione, che può avvenire sia oralmente che per iscritto, con o senza l’assistenza di un rappresentante sindacale.