giovedì 18 aprile 2024

Pignoramento pensione: è possibile? Ci sono dei limiti?

Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione del debitore.

Questi limiti sono stabiliti dal Codice di procedura civile.

In particolare, in base all’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, se il pignoramento viene eseguito alla fonte, cioè direttamente presso l’ente che eroga la pensione:

  • esso non può intaccare il cosiddetto minimo vitale impignorabile che è pari ad euro 1.068,82 e può invece avere ad oggetto solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82;

  • nel caso in cui vi siano più creditori e che quindi si sommino più pignoramenti, il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.068,82 euro;

  • nel suo caso specifico quindi, nel quale ci sono due creditori, le potranno essere pignorati in tutto i due quinti (un quinto per ciascun creditore) della parte di pensione (al netto delle imposte) che eccede euro 1.068,82.

Se, invece, i creditori intendessero pignorare la sua pensione non alla fonte, ma attingendo al suo conto corrente, i limiti resterebbero quelli appena illustrati con una particolarità che le vado ad illustrare.

Ed infatti l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che quando laccredito della pensione avviene sul conto corrente intestato al debitore, possono essere pignorate:

  • tutte le somme giacenti sul conto che eccedono il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento;

  • nel caso in cui, invece, l’accredito della pensione avvenga lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, questi accrediti potranno essere pignorati con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.068,82 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro e, perciò, nel suo caso specifico (di due creditori) al massimo per i due quinti della parte che eccede euro 1.068,82 euro.

In sostanza, nel caso di pignoramento della pensione eseguito sul conto corrente, il creditore preleva dal conto tutto quello che è giacente sul conto da prima del pignoramento che eccede euro 1.603,23 euro (cioè in pratica, se il giorno del pignoramento sul suo conto vi sono euro 10.000,00 il creditore che effettua il pignoramento preleva, fino a concorrenza del suo credito, l’intero importo lasciando sul conto euro 1.603,23).

Sui ratei pensionistici accreditati in seguito, i limiti di pignoramento sono quelli, per ciascun creditore, di un quinto dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82 (e, nel caso di due creditori, due quinti dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82).

(Da laleggepertutti.it) 

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