venerdì 22 gennaio 2016

Stepchild adoption , 10 motivi per il no

Da Avvenire del 22.01.2016

Unioni civili, matrimoni gay, stepchild adoption, adozione del figliastro, affido rafforzato. Tante questioni complesse e, troppo spesso, tanta confusione condita da abbondanti dosi di ideologia e mistificazioni. Ecco una guida per orientarsi nel dibattito.


1 Cos’è la stepchild adoption?
 
È la proposta di modifica del titolo IV della legge sulle adozioni (184 del 1983) che già prevede, in casi particolari, decisi volta per volta dal giudice, l’adozione del figlio del coniuge. La proposta di legge Cirinnà vorrebbe aggiungere alla parola «coniuge», questa specificazione: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». La modifica aprirebbe la strada alla possibilità di adottare da parte del partner omosessuale. Il minore superiore ai 14 anni sarebbe comunque chiamato ad esprimere il suo consenso. E se di età dai 12 ai 14 dovrebbe esprimere un’opinione. Per i bambini più piccoli la parola passerebbe invece al giudice che dovrebbe valutare idoneità affettiva, situazione personale, capacità educative del partner omosessuale. Ma quanti giudici si sentiranno liberi di esprimere una valutazione obiettiva, di fronte al rischio di un’inevitabile accusa di omofobia da parte delle associazioni Lgtb in caso di parere contrario? 


2 Quanti sarebbero interessati alla stepchild adoption? 
Un numero esiguo di persone. Per quanto riguarda i minori che vivono all’interno di coppie omosessuali non esistono statistiche ufficiali. Le associazioni delle famiglie arcobaleno parlano di 100mila bambini. Ma è un numero poco credibile, considerando che le persone omosessuali rappresentano, secondo gli studi più accreditati, non più del 3% della popolazione. Inoltre, solo una piccola percentuale di questi minori potrebbe avere i requisiti per l’adottabilità, considerando che sarebbe comunque necessario il consenso – revocabile – dell’altro genitore biologico. Quindi il numero di minori potenzialmente interessati alla 'stepchild adoption' 


3 Dove esiste già la 'stepchild'?In Europa le coppie omosessuali possono accedere all’adozione piena, cioè 'legittimante', in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Invece Germania, Estonia, Slovenia e Svizzera hanno scelto l’adozione 'non legittimante', come sarebbe anche la 'stepchild' nel disegno di legge Cirinnà. 


4 Quali problemi dovrebbe risolvere? 
Secondo i sostenitori della 'stepchild adoption' dovrebbe garantire innanzitutto la continuità affettiva ai minori che vivono già all’interno di coppie omosessuali, nel caso di decesso del genitore biologico. Al di là di questi casi, l’adozione dovrebbe offrire al partner omosessuale del genitore biologico la possibilità di esercitare una potestà genitoriale 'non legittimante' in tutte le altre circostanze della vita. È però da verificare se questa ipotesi vada fatta rientrare nell’ambito del «superiore interesse del minore», secondo la Carta Onu per i diritti del minore. O se, al contrario, non si tratta di una preoccupazione dettata da pretese 'adultocentriche', secondo la logica discutibile e rischiosa del 'figlio ad ogni costo'. 


5 Come tutelare i bambini?Innanzi tutto esiste già, come detto, il titolo IV della legge sulle adozioni («adozione in casi particolari») che potrebbe essere modificato per includere, in determinati contesti, anche questi nuovi casi. L’eventuale modifica andrebbe però realizzata senza necessità di collegarla alla legge sulle Unioni civili: le due norme dovrebbero viaggiare su binari paralleli, evitando rischiose 'contaminazioni'. 


6 Perché la 'stepchild' apre la strada all’utero in affitto? 
Perché, legittimando l’adozione gay, indurrebbe alcune coppie omosessuali – e probabilmente anche eterosessuali – a ricorrere a questa pratica di sfruttamento. Non regge, a questo proposito, l’affermazione secondo cui in Italia l’utero in affitto è comunque punito per legge, e quindi non rappresenterebbe un problema. Di fronte a una crescita delle richieste di trascrizione all’anagrafe di questi bambini 'ordinati e acquistati' all’estero, quale giudice potrebbe opporsi una volta che è stata aperta la breccia 


7 Quali sono le alternative? 
Un’ipotesi è quella dell’affido rafforzato, ma anche in questo caso le contraddizioni giuridiche sono evidenti. L’affido è una situazione transitoria e riguarda quasi sempre minori in stato d’abbandono o che hanno alle spalle una situazione familiare problematica. Quindi sarebbe necessario il verificarsi di queste ipotesi. Un’altra proposta è quella di lasciare al giudice la valutazione volta per volta. Ma si tratterebbe di una soluzione a rischio, perché in assenza di linee generali, troppi giudici avrebbero la tentazione di trasformarsi in legislatori. L’unica soluzione ragionevole, come indicato anche dal presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, sarebbe quella di stralciare il capitolo adozioni dalla legge sulle Unione civili e procedere ad una modifica equilibrata e non ideologica della legge 184 del 1983 con la preoccupazione reale di mettere i bambini al primo posto. Troppo bello per essere vero? 


8 Cosa cambierebbe con il nuovo emendamento allo studio? 
Ben poco, perché la proposta di concedere l’adozione dopo due anni di verifica preadottiva, con la decisione finale da parte di un giudice, lascia inalterate tutte le contraddizioni giuridiche e i dubbi sostanziali della 'stepchild adoption' prima maniera e si concluderebbe in ogni caso con un’adozione 


9 La proposta Cirinnà presenta rischi di incostituzionalità?Verissimo. Secondo la Corte costituzionale la regolamentazione delle unioni civili avrebbe dovuto essere 'diversa dal matrimonio' (sentenza n. 138/2010). Invece, anche nella nuova stesura, sono rimasti tutti i riferimenti agli articoli del Codice civile che disciplinano il matrimonio. Anche i nuovi emendamenti allo studio sono tutti da verificare sotto questo punto di vista. 


10 Esistono altre incongruenze? Molte. Al punto 1 dell’art. 3 del disegno di legge si vuole introdurre l’obbligo reciproco alla 'coabitazione'. Ma già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva cancellato questo obbligo, tanto che i coniugi sono liberi di fissare la loro residenza in luoghi diversi. E inoltre, per sciogliere le unioni civili omosessuali, il ddl Cirinnà fa riferimento alla disciplina della separazione e del divorzio (capo V del titolo VI del libro primo del Codice civile). Ma quelle leggi erano pensate per sciogliere un vincolo matrimoniale, non una «dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile ». Di fatto non si ha certezza su cosa succederebbe. Tutta da verificare anche la compatibilità del disegno di legge con la norma sul diritto al riconoscimento delle origini biologiche approvata nel giugno scorso.




venerdì 2 ottobre 2015

Le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare

In sintesi si ripercorrono brevemente le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, istituita dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) che ha introdotto, tra gli altri, con decorrenza 11 dicembre 2014, l’art. 492 bis c.p.c. e l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
All’art. 492 c.p.c. è stato abrogato il comma 7, il quale consentiva all’ufficiale giudiziario di rivolgere la richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di ricercare beni utilmente pignorabili.
Ora con la riforma citata questo non può più avvenire, in quanto si deve seguire il dettato dell’art. 492-bis cpc, ossia “su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la sede verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare….omissis….con l’autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri competenti, al momento l’ufficiale Giudiziario non è in grado di poter dare attuazione all’articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato, pertanto alcuni Presidenti di Tribunali, dando attuazione all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. autorizzano il creditore a fare richiesta ai gestori delle banche dati previsti dall’art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere le informazioni nelle stesse contenute. 
Successivamente, per ovviare alla mancanza dell’emanazione, da parte delle autorità preposte, dei decreti attuativi richiamati dall’art. 492-bis c.p.c., con il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art 155-quinquies, disp. att. c.p.c., si legge: “la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’art. 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati".
Pertanto stante quanto disposto dal Decreto Legge n. 83/2015, i gestori di banche dati di cui all’art. 492-bis cpc, non possono più esimersi dal fornire i dati in loro possesso in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi da parte delle autorità preposte.
Infatti dopo innumerevoli richieste di accesso rigettate, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo. Con provvedimento del 23/09/2015, l’Agenzia delle Entrate di Arezzo ha concesso l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, come da allegato.
Un piccolo ma significativo passo verso la piena attuazione della riforma ex art. 492-bis c.p.c.

venerdì 4 settembre 2015

Invalidità civile Diritto alle erogazioni da parte dell'Inps . Domanda di riconoscimento dell'invalidità

I requisiti, i benefici e le tabelle


Laddove la malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla legge (Vedi in proposito le Tabelle invalidità civile con le indicazioni dei punti di invalidità) il soggetto interessato può beneficiare innanzitutto dell'assegno mensile di assistenza.
Ma se la percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Più nel dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e il suo reddito annuo personale non deve superare la somma di Euro 4.805,19. 
Tale provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.

Chi supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno sociale, mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità mensile di frequenza se il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19.

Diverso dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che abbia un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito annuo personale non superi  la somma di Euro 16.532,10.

Per chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate condizioni, anche l'indennità di accompagnamento.
Per l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia accompaganta dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente necessità di un'assistenza continua.
Non possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile


Le modalità per presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile sono state recentemente revisionate dal decreto legge n. 78/2009, con l’intento di contrastare le frodi in materia.
L’intervento normativo ha, inoltre, rivisto le modalità di valutazione sanitaria e di concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio.
In sostanza, oggi le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dell’ausilio di un patronato o di un’associazione di categoria dei disabili, previa compilazione di un certificato medico digitale ad opera di un medico competente abilitato dall’Inps.
Più nel dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena l’impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso sulla ricevuta per l’inoltro telematico della domanda.
In essa andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il fatto che si tratta di domanda di invalidità, l’indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i dati anagraficidell’eventuale tutore, l’indicazione di domicilio provvisorio e l’indirizzo e-mail.
Contestualmente alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta ed entro limiti di tempo predefiniti.



L’accertamento sanitario


Una volta presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente essere integrata con la presenza di un medico Inps tra i membri effettivi.
Se ne ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a domicilio.
Laddove l’istante non si presenti alla visita, viene riconvocato. 
Se, però, non si presenta neanche la seconda volta, l’assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda.
Se la Commissione accerta l’invalidità, al richiedente sono riconosciute le relative provvidenze economiche, la cui concessione è attribuita alle Regioni e affidata all’Inps, previi controlli amministrativi e reddituali effettuati dall’istituto, in ragione del fatto che l’assegno di invalidità spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre specificare che gli accertamenti che si concludono a maggioranza (e non all’unanimità) vengono verificati con riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.


Le verifiche ordinarie e straordinarie

L’Inps, in via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa l’invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL, indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato positivo o negativo.
Talvolta, inoltre, sono state previste delle verifiche straordinarie circa la permanenza dello stato invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono state programmate 100.000 visite.


Trasparenza del processo amministrativo e sanitario

Al fine di garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito dell’Inps ed accedendo ad un’apposita pagina personale tramite un pin rilasciato dall’Istituto.

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento sanitario

Laddove l’invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario.
Unico legittimato passivo è l’Inps e, laddove venga nominato dal giudice un CTU, il medico legale dell’istituto deve necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito della riforma del 2009, non è più possibile né presentare un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del contenzioso di qualsiasi genere. 


Quanto spetta in concreto (Tabella)

Tipo di provvidenza
Importo 
Limite di reddito
Pensione ciechi civili assoluti
302,53
16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
279,75
16.532,10
Pensione ciechi civili parziali
279,75
16.532,10 
Pensione invalidi civili totali
279,75
16.532,10
Pensione sordi
279,75
16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali
279,75
4.805,19
Indennità mensile frequenza minori
279,75
4.805,19 
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
880,70
Nessun limite
Indennità accompagnamento invalidi civili totali
508,55
Nessun limite
Indennità comunicazione sordi
253,26
Nessun limite
Indennità speciale ciechi ventesimisti
203,15
Nessun limite
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
502,39
Nessun limite

Lo sai che:
- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l’acquisito di protesi ed altri strumenti medici.

    - con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
    -con una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
    - con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
    - con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
    - con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di inabilità
    - Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'
    indennità di accompagnamento).
    - I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle condizioni indicate in questa pagina dell'INPS (inps.it/...dir=10035) hanno diritto alla indennità mensile di frequenza

lunedì 24 agosto 2015

l’arte del non-combattere

Riportare cento vittorie in altrettante battaglie non significa avere grande abilità. Sottomettere il nemico senza combattere: questa è l’arte suprema.
– Sun Tsu

venerdì 21 agosto 2015

Ripresa attività il 20 agosto



Ripresa l'attività professionale. Studio operativo full time dal lunedi al venerdi dall 9.30 alle 19.30. Il sabato dalle 9.30 alle 12.30

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