giovedì 10 ottobre 2024

Lavoratori, addio alle assenze ingiustificate per farsi licenziare e accedere alla Naspi: arrivano le dimissioni di fatto

 

Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate e prolungate

In materia di diritto del lavoro è stato di recente introdotto l'istituto delle dimissioni di fatto. Esso è previsto da un emendamento al D.D.L. Lavoro, approvato dalla XI Commissione della Camera.

La finalità dell'istituto è limitare l'utilizzo di una prassi oramai piuttosto comune tra i lavoratori, i quali, al fine di farsi licenziare dal datore di lavoro, si assentano dal luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, in attesa appunto del licenziamento. L’obiettivo dei dipendenti è ottenere la Naspi a seguito del licenziamento.

Pertanto, per risolvere tale problematica, il legislatore è intervenuto, qualificando le dimissioni di fatto come una modalità innovativa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In altre parole, il datore di lavoro, dinanzi all’assenza ingiustificata e prolungata di un lavoratore, potrà comunicare la stessa all’Ispettorato del Lavoro. Si parla di 
assenza ingiustificata e prolungata quando il lavoratore si assenta dal luogo di lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dal C.C.N.L. o, comunque, superiore ai 15 giorni.

Una volta ricevuta tale comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro procederà a verificare la veridicità di quanto affermato dal datore di lavoro. Qualora il controllo dovesse avere esito positivo, allora si verificherà una risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, per la quale non saranno necessarie ulteriori formalità.
Il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro è particolarmente rilevante in questo ambito. Esso, infatti, funge da garante contro licenziamenti arbitrari o ingiusti. Inoltre, il suo intervento è finalizzato a far sì che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in condizione di equilibrio e parità tra le parti.

Tuttavia, il meccanismo delle dimissioni di fatto non sarà operativo qualora il lavoratore sia in grado di dimostrare che, in realtà, la sua assenza dal luogo di lavoro è stata determinata da cause di forza maggiore o da eventi a lui non imputabili.
Pertanto, in presenza di una giustificazione da parte del lavoratore, non si verificherà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.

In questo modo, il legislatore fornisce comunque un meccanismo di protezione nei confronti dei lavoratori, affinché l’istituto delle dimissioni di fatto non sia impiegato in modo scorretto e con finalità punitive.

La disciplina delle dimissioni di fatto si intreccia anche con quella del ticket di licenziamento.
Secondo la normativa odierna, quando un datore di lavoro licenzia un proprio dipendente, è obbligato a versare il cosiddetto
ticket di licenziamento” all’Inps, ovvero un contributo economico finalizzato a sostenere il costo della disoccupazione. L’importo del ticket di licenziamento è stabilito annualmente, tenendo conto dei dati dell’inflazione.

Tale istituto è stato oggetto di numerose critiche da parte delle imprese, le quali hanno lamentato che in questo modo si introduce, a loro carico, un ulteriore costo, da applicare anche nei casi di licenziamenti giustificati.

Tuttavia, quando operano le dimissioni di fatto, questo contributo non dev’essere versato dal datore di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per volontà del lavoratore, non trattandosi di un vero e proprio licenziamento.



giovedì 18 aprile 2024

Pignoramento pensione: è possibile? Ci sono dei limiti?

Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione del debitore.

Questi limiti sono stabiliti dal Codice di procedura civile.

In particolare, in base all’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, se il pignoramento viene eseguito alla fonte, cioè direttamente presso l’ente che eroga la pensione:

  • esso non può intaccare il cosiddetto minimo vitale impignorabile che è pari ad euro 1.068,82 e può invece avere ad oggetto solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82;

  • nel caso in cui vi siano più creditori e che quindi si sommino più pignoramenti, il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.068,82 euro;

  • nel suo caso specifico quindi, nel quale ci sono due creditori, le potranno essere pignorati in tutto i due quinti (un quinto per ciascun creditore) della parte di pensione (al netto delle imposte) che eccede euro 1.068,82.

Se, invece, i creditori intendessero pignorare la sua pensione non alla fonte, ma attingendo al suo conto corrente, i limiti resterebbero quelli appena illustrati con una particolarità che le vado ad illustrare.

Ed infatti l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che quando laccredito della pensione avviene sul conto corrente intestato al debitore, possono essere pignorate:

  • tutte le somme giacenti sul conto che eccedono il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento;

  • nel caso in cui, invece, l’accredito della pensione avvenga lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, questi accrediti potranno essere pignorati con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.068,82 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro e, perciò, nel suo caso specifico (di due creditori) al massimo per i due quinti della parte che eccede euro 1.068,82 euro.

In sostanza, nel caso di pignoramento della pensione eseguito sul conto corrente, il creditore preleva dal conto tutto quello che è giacente sul conto da prima del pignoramento che eccede euro 1.603,23 euro (cioè in pratica, se il giorno del pignoramento sul suo conto vi sono euro 10.000,00 il creditore che effettua il pignoramento preleva, fino a concorrenza del suo credito, l’intero importo lasciando sul conto euro 1.603,23).

Sui ratei pensionistici accreditati in seguito, i limiti di pignoramento sono quelli, per ciascun creditore, di un quinto dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82 (e, nel caso di due creditori, due quinti dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82).

(Da laleggepertutti.it) 

mercoledì 14 febbraio 2024

Emozioni e riflessioni

 Ho sentito la canzone " due altalene" di Mr.Rain a Sanremo: è la storia tra un padre e i suoi figli che non ci sono più.  Ha fatto affiorare alla mente e al cuore momenti e immagini meravigliose del rapporto con i miei figli, oggi grandi. Istanti del passato che hanno segnato il nostro legame e che riaffiorano , ravvivando la gioia e la meraviglia  di un rapporto profondo e direi eterno. Alle volte poche note ed un buon testo aiutano a riflettere  e vedere la bellezza  della vita, nonostante la  quotidianità   che spesso spegne l'anima e l'abbrutisce. 

mercoledì 6 dicembre 2023

Quali sono i diritti del passeggero a seguito di un volo cancellato e quando spetta il danno morale?

 A causa di un volo cancellato, al passeggero spettano una serie di diritti. Infatti, può scegliere tra:

  • rimborso del costo del biglietto
  • imbarco su un volo alternativo
  • assistenza a terra
  • sistemazione in albergo
  • trasferimento dall’aeroporto ad altra sistemazione e viceversa

Oltre a queste opzioni, ha diritto ad un ulteriore risarcimento chiamato compensazione pecunaria e, solo in alcuni casi, al danno morale.

 

A quanto ammonta la compensazione pecunaria?

Il risarcimento per un volo cancellato, detto compensazione pecunaria, varia in base alla tratta aerea e dai chilometri da percorrere.

Per le tratte aeree intracomunitarie le somme sono:

  • 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
  • 400 euro per tratte superiori a 1.500 Km

Per le tratte aeree extracomunitarie le somme sono:

  • 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
  • 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
  • 600 euro per tratte superiori a 3.500 Km

  • Il diritto di ricevere la compensazione pecunariasi perde nei seguenti casi:

    • quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è dipesa da ragioni non imputabili all’azienda come ad esempio, condizioni meteo avverse o problemi relativi alla sicurezza
    • quando il viaggiatore è stato informato della cancellazione del volo:
    1. almeno 14 giorni prima dalla data prevista
    2. tra le due settimane ed i sette giorni prima della data prevista, a patto che gli sia stato proposto in sostituzione un volo con partenza non oltre due ore prima e che comporti un ritardo di non oltre 4 ore, rispetto a quello programmato
    3. meno di 7 giorni prima della partenza, con un volo che parta non oltre un’ora prima e arrivi massimo due ore dopo l’orario originario.

     

    Sono previsti ulteriori risarcimenti in caso di cancellazione di un volo?

    I diritti sopra elencati sono previsti dalla legge e per vederseli erogare è sufficiente esibire il biglietto.

    Per quanto riguarda il danno morale, nel 2008 la Cassazione ha stabilito che i esso prevede un risarcimento solo se scaturisce da:

    • un reato
    • la violazione di un diritto costituzionale

    In altri termini e nel caso della cancellazione dei voli, per ottenere il risarcimento bisogna incorrere nei seguenti casi:

    • la lesione dev’essere grave
    • il danno non dev’essere futile
    • deve trattarsi della lesione di un diritto riconosciuto nella Costituzione italiana

    I danni morali, quindi, oltre a dover sempre essere provati, vanno valutati dal giudice singolarmente nel rispetto della tutela costituzionale dei rapporti familiari e l’unicità dell’evento mancato.

  • ( INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO https://www.finsenas.com)

mercoledì 25 ottobre 2023

Cartelle esattoriali: blocco del conto corrente senza autorizzazioni e con collegamento diretto agli archivi della banca.

 

La cartella esattoriale

Come sempre, il pignoramento presuppone sempre la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento immediatamente esecutivo delle Entrate (in questo secondo caso però, l’Esattore invia una lettera semplice con la comunicazione di “presa in carico” della riscossione).

Da tale atto decorrono 60 giorni per consentire al contribuente di fare ricorso al giudice.

L’avvio del pignoramento

Se dalla data di ricevimento della cartella esattoriale sono decorsi più di 12 mesi, l’Esattore deve inviare un ulteriore sollecito, chiamato “intimazione di pagamento” a pena di nullità del pignoramento.

l pignoramento

Svolte tali attività, l’Esattore può procedere a individuare i beni del contribuente da sottoporre a esecuzione forzata e quindi avviare il vero e proprio pignoramento.

Un tempo questa attività era piuttosto complicata: per poter conoscere i conti correnti del debitore, l’Agente per la Riscossione doveva affacciarsi all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Con la riforma tutto ciò non è più necessario. Difatti, tra le pieghe della bozza della legge di bilancio per il 2024 spunta anche la “velocizzazione” dei pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Quest’ultimo potrà, in via stragiudiziale, accedere con collegamento telematico diretto, alle informazioni sulle risorse del debitore sui suoi conti correnti. Se trova disponibilità sul conto, anche presso più istituti finanziari, l’Esattore può procedere subito al blocco delle somme presso terzi inviando alla banca una richiesta di “storno” delle somme dal conto del debitore a quello dell’Esattore medesimo.

L’Agente per la riscossione tuttavia non potrà procedere senza aver informato di ciò il contribuente nei 30 giorni successivi dalla richiesta di pagamento alla banca, pena la nullità del pignoramento.

Nuova misura sul vincolo dei pagamenti della PA

La legge di bilancio prevede inoltre un’altra misura nei confronti di chi non paga le cartelle esattoriali. Chi ha debiti scaduti e già iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, non potrà avvalersi della compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Una preclusione destinata a cessare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

(da laleggepertutti.it)


venerdì 9 giugno 2023

Il lavoratore può farsi assistere dall’avvocato davanti al datore di lavoro in sede di procedimento disciplinare ? L'assistenza del sindacalista è obbligatoria?

 La legge consente al dipendente al lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, di presentarsi da solo o assistito da un rappresentante sindacale. 

Secondo la Cassazione, tale disposizione non può estendersi anche all’avvocato, il quale quindi non è ammesso all’audizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare. 

il lavoratore ha il diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale nel corso di un procedimento disciplinare. 

Tuttavia l’assistenza del sindacalista non è obbligatoria ma scatta solo se è il lavoratore a richiederla.

 Inoltre, la richiesta deve essere fatta prima dell’audizione e non durante o dopo. 

Non vi è alcuna violazione del procedimento disciplinare se l’incolpato e il rappresentante sindacale vengono ascoltati in momenti diversi.

Il diritto di difesa consiste nella possibilità del lavoratore di esprimere la propria posizione, che può avvenire sia oralmente che per iscritto, con o senza l’assistenza di un rappresentante sindacale.

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