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venerdì 27 dicembre 2024
giovedì 10 ottobre 2024
Lavoratori, addio alle assenze ingiustificate per farsi licenziare e accedere alla Naspi: arrivano le dimissioni di fatto
Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate e prolungate
In materia di diritto del lavoro è stato di recente introdotto l'istituto delle dimissioni di fatto. Esso è previsto da un emendamento al D.D.L. Lavoro, approvato dalla XI Commissione della Camera.
La finalità dell'istituto è limitare l'utilizzo di una prassi oramai piuttosto comune tra i lavoratori, i quali, al fine di farsi licenziare dal datore di lavoro, si assentano dal luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, in attesa appunto del licenziamento. L’obiettivo dei dipendenti è ottenere la Naspi a seguito del licenziamento.
Pertanto,
per risolvere tale problematica, il legislatore è intervenuto,
qualificando le dimissioni di fatto come una modalità innovativa di
risoluzione del rapporto di lavoro.
In
altre parole, il datore di lavoro, dinanzi all’assenza
ingiustificata e prolungata di un lavoratore, potrà comunicare la
stessa all’Ispettorato del Lavoro. Si parla di assenza
ingiustificata e prolungata quando il lavoratore si assenta dal luogo
di lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dal
C.C.N.L. o, comunque, superiore ai 15 giorni.
Una
volta ricevuta tale comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro
procederà a verificare la veridicità di quanto affermato dal datore
di lavoro. Qualora il controllo dovesse avere esito positivo, allora
si verificherà una risoluzione
del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore,
per la quale non saranno necessarie ulteriori formalità.
Il ruolo
dell’Ispettorato del Lavoro è particolarmente rilevante in questo
ambito. Esso, infatti, funge da garante contro licenziamenti
arbitrari o ingiusti. Inoltre, il suo intervento è finalizzato a far
sì che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in condizione di
equilibrio e parità tra le parti.
Tuttavia,
il meccanismo delle dimissioni di fatto non sarà operativo qualora
il lavoratore sia in grado di dimostrare che, in realtà, la sua
assenza
dal luogo di lavoro è stata determinata da cause di forza
maggiore o
da eventi a lui non imputabili.
Pertanto,
in presenza di una giustificazione da parte del lavoratore, non si
verificherà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
In questo modo, il legislatore fornisce comunque un meccanismo di protezione nei confronti dei lavoratori, affinché l’istituto delle dimissioni di fatto non sia impiegato in modo scorretto e con finalità punitive.
La
disciplina delle dimissioni di fatto si intreccia anche con quella
del ticket
di licenziamento.
Secondo
la normativa odierna, quando un datore di lavoro licenzia un proprio
dipendente, è obbligato a versare il cosiddetto “ticket
di licenziamento” all’Inps,
ovvero un contributo
economico finalizzato a sostenere il costo della disoccupazione.
L’importo del ticket di licenziamento è stabilito annualmente,
tenendo conto dei dati dell’inflazione.
Tale istituto è stato oggetto di numerose critiche da parte delle imprese, le quali hanno lamentato che in questo modo si introduce, a loro carico, un ulteriore costo, da applicare anche nei casi di licenziamenti giustificati.
Tuttavia, quando operano le dimissioni di fatto, questo contributo non dev’essere versato dal datore di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per volontà del lavoratore, non trattandosi di un vero e proprio licenziamento.
giovedì 18 aprile 2024
Pignoramento pensione: è possibile? Ci sono dei limiti?
Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione del debitore.
Questi limiti sono stabiliti dal Codice di procedura civile.
In particolare, in base all’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, se il pignoramento viene eseguito alla fonte, cioè direttamente presso l’ente che eroga la pensione:
esso non può intaccare il cosiddetto minimo vitale impignorabile che è pari ad euro 1.068,82 e può invece avere ad oggetto solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82;
nel caso in cui vi siano più creditori e che quindi si sommino più pignoramenti, il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.068,82 euro;
nel suo caso specifico quindi, nel quale ci sono due creditori, le potranno essere pignorati in tutto i due quinti (un quinto per ciascun creditore) della parte di pensione (al netto delle imposte) che eccede euro 1.068,82.
Se, invece, i creditori intendessero pignorare la sua pensione non alla fonte, ma attingendo al suo conto corrente, i limiti resterebbero quelli appena illustrati con una particolarità che le vado ad illustrare.
Ed infatti l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che quando l’accredito della pensione avviene sul conto corrente intestato al debitore, possono essere pignorate:
tutte le somme giacenti sul conto che eccedono il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento;
nel caso in cui, invece, l’accredito della pensione avvenga lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, questi accrediti potranno essere pignorati con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.068,82 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro e, perciò, nel suo caso specifico (di due creditori) al massimo per i due quinti della parte che eccede euro 1.068,82 euro.
In sostanza, nel caso di pignoramento della pensione eseguito sul conto corrente, il creditore preleva dal conto tutto quello che è giacente sul conto da prima del pignoramento che eccede euro 1.603,23 euro (cioè in pratica, se il giorno del pignoramento sul suo conto vi sono euro 10.000,00 il creditore che effettua il pignoramento preleva, fino a concorrenza del suo credito, l’intero importo lasciando sul conto euro 1.603,23).
Sui ratei pensionistici accreditati in seguito, i limiti di pignoramento sono quelli, per ciascun creditore, di un quinto dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82 (e, nel caso di due creditori, due quinti dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82).
(Da laleggepertutti.it)
mercoledì 14 febbraio 2024
Emozioni e riflessioni
Ho sentito la canzone " due altalene" di Mr.Rain a Sanremo: è la storia tra un padre e i suoi figli che non ci sono più. Ha fatto affiorare alla mente e al cuore momenti e immagini meravigliose del rapporto con i miei figli, oggi grandi. Istanti del passato che hanno segnato il nostro legame e che riaffiorano , ravvivando la gioia e la meraviglia di un rapporto profondo e direi eterno. Alle volte poche note ed un buon testo aiutano a riflettere e vedere la bellezza della vita, nonostante la quotidianità che spesso spegne l'anima e l'abbrutisce.
domenica 24 dicembre 2023
mercoledì 6 dicembre 2023
Quali sono i diritti del passeggero a seguito di un volo cancellato e quando spetta il danno morale?
A causa di un volo cancellato, al passeggero spettano una serie di diritti. Infatti, può scegliere tra:
- rimborso del costo del biglietto
- imbarco su un volo alternativo
- assistenza a terra
- sistemazione in albergo
- trasferimento dall’aeroporto ad altra sistemazione e viceversa
Oltre a queste opzioni, ha diritto ad un ulteriore risarcimento chiamato compensazione pecunaria e, solo in alcuni casi, al danno morale.
A quanto ammonta la compensazione pecunaria?
Il risarcimento per un volo cancellato, detto compensazione pecunaria, varia in base alla tratta aerea e dai chilometri da percorrere.
Per le tratte aeree intracomunitarie le somme sono:
- 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
- 400 euro per tratte superiori a 1.500 Km
Per le tratte aeree extracomunitarie le somme sono:
- 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
- 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
- 600 euro per tratte superiori a 3.500 Km
Il diritto di ricevere la compensazione pecunaria, si perde nei seguenti casi:
- quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è dipesa da ragioni non imputabili all’azienda come ad esempio, condizioni meteo avverse o problemi relativi alla sicurezza
- quando il viaggiatore è stato informato della cancellazione del volo:
- almeno 14 giorni prima dalla data prevista
- tra le due settimane ed i sette giorni prima della data prevista, a patto che gli sia stato proposto in sostituzione un volo con partenza non oltre due ore prima e che comporti un ritardo di non oltre 4 ore, rispetto a quello programmato
- meno di 7 giorni prima della partenza, con un volo che parta non oltre un’ora prima e arrivi massimo due ore dopo l’orario originario.
Sono previsti ulteriori risarcimenti in caso di cancellazione di un volo?
I diritti sopra elencati sono previsti dalla legge e per vederseli erogare è sufficiente esibire il biglietto.
Per quanto riguarda il danno morale, nel 2008 la Cassazione ha stabilito che i esso prevede un risarcimento solo se scaturisce da:
- un reato
- la violazione di un diritto costituzionale
In altri termini e nel caso della cancellazione dei voli, per ottenere il risarcimento bisogna incorrere nei seguenti casi:
- la lesione dev’essere grave
- il danno non dev’essere futile
- deve trattarsi della lesione di un diritto riconosciuto nella Costituzione italiana
I danni morali, quindi, oltre a dover sempre essere provati, vanno valutati dal giudice singolarmente nel rispetto della tutela costituzionale dei rapporti familiari e l’unicità dell’evento mancato.
( INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO https://www.finsenas.com)
mercoledì 25 ottobre 2023
Cartelle esattoriali: blocco del conto corrente senza autorizzazioni e con collegamento diretto agli archivi della banca.
La cartella esattoriale
Come sempre, il pignoramento presuppone sempre la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento immediatamente esecutivo delle Entrate (in questo secondo caso però, l’Esattore invia una lettera semplice con la comunicazione di “presa in carico” della riscossione).
Da tale atto decorrono 60 giorni per consentire al contribuente di fare ricorso al giudice.
Se dalla data di ricevimento della cartella esattoriale sono decorsi più di 12 mesi, l’Esattore deve inviare un ulteriore sollecito, chiamato “intimazione di pagamento” a pena di nullità del pignoramento.
l pignoramento
Svolte tali attività, l’Esattore può procedere a individuare i beni del contribuente da sottoporre a esecuzione forzata e quindi avviare il vero e proprio pignoramento.
Un tempo questa attività era piuttosto complicata: per poter conoscere i conti correnti del debitore, l’Agente per la Riscossione doveva affacciarsi all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Con la riforma tutto ciò non è più necessario. Difatti, tra le pieghe della bozza della legge di bilancio per il 2024 spunta anche la “velocizzazione” dei pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Quest’ultimo potrà, in via stragiudiziale, accedere con collegamento telematico diretto, alle informazioni sulle risorse del debitore sui suoi conti correnti. Se trova disponibilità sul conto, anche presso più istituti finanziari, l’Esattore può procedere subito al blocco delle somme presso terzi inviando alla banca una richiesta di “storno” delle somme dal conto del debitore a quello dell’Esattore medesimo.
L’Agente per la riscossione tuttavia non potrà procedere senza aver informato di ciò il contribuente nei 30 giorni successivi dalla richiesta di pagamento alla banca, pena la nullità del pignoramento.
Nuova misura sul vincolo dei pagamenti della PA
La legge di bilancio prevede inoltre un’altra misura nei confronti di chi non paga le cartelle esattoriali. Chi ha debiti scaduti e già iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, non potrà avvalersi della compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Una preclusione destinata a cessare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
(da laleggepertutti.it)
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Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
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Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motiva...
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Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione d...