In
vigore dal 13.09.2014 il nuovo
istituto della negoziazione
.A
differenza dell’arbitrato – che mira a trovare una soluzione
giuridica della vicenda, ossia a stabilire chi, sulla base delle
norme di diritto, ha ragione e chi ha torto – la negoziazione
assistita mira invece a trovare una “conciliazione”, una via
bonaria alla vicenda.
Anch’essa
sarà gestita dagli avvocati e sarà obbligatoria per alcuni tipi di
controversie. È infatti prevista come condizione di procedibilità
(tentativo di accordo obbligatorio prima di rivolgersi al giudice)
nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o
nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro .
La
condizione di procedibilità è soddisfatta se assenso o rifiuto non
sono arrivati entro il termine di 30 giorni.
Per
dare maggior incisività alla proposta di negoziazione assistita è
previsto che la condotta della parte che rifiuta di negoziare o
comunque non risponde è un elemento che il giudice potrà valutare
ai fini dell’attribuzione delle spese di giudizio e in termini di
responsabilità nel corso del successivo procedimento giudiziario.
Con
la negoziazione assistita si potrà divorziare e anche cambiare le
condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di
un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare
l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile.
Questa
via però non sarà possibile laddove esistano figli minorenni,
portatori di handicap o anche maggiorenni ma non autosufficienti sul
piano economico. Attenzione: la riforma non interviene sugli attuali
tempi della separazione che restano ancora tre anni, fermo restando
che, in materia, pende il tentativo di riforma per il divorzio breve.
Sotto
il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che
sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà
essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal
l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al
Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in
copia autenticata dall’avvocato.
La
stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali
di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura
alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi
30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di
trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti
dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno
in tutto e per tutto.
Sotto
il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che
sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà
essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal
l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al
Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in
copia autenticata dall’avvocato.
La
stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali
di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura
alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi
30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del
decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di
trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti
dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno
in tutto e per tutto.