martedì 16 settembre 2014

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA


In vigore dal 13.09.2014 il nuovo istituto della negoziazione

.A differenza dell’arbitrato – che mira a trovare una soluzione giuridica della vicenda, ossia a stabilire chi, sulla base delle norme di diritto, ha ragione e chi ha torto – la negoziazione assistita mira invece a trovare una “conciliazione”, una via bonaria alla vicenda.  


Anch’essa sarà gestita dagli avvocati e sarà obbligatoria per alcuni tipi di controversie. È infatti prevista come condizione di procedibilità (tentativo di accordo obbligatorio prima di rivolgersi al giudice) nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro .


La condizione di procedibilità è soddisfatta se assenso o rifiuto non sono arrivati entro il termine di 30 giorni.


Per dare maggior incisività alla proposta di negoziazione assistita è previsto che la condotta della parte che rifiuta di negoziare o comunque non risponde è un elemento che il giudice potrà valutare ai fini dell’attribuzione delle spese di giudizio e in termini di responsabilità nel corso del successivo procedimento giudiziario.


Con la negoziazione assistita si potrà divorziare e anche cambiare le condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile.



Questa via però non sarà possibile laddove esistano figli minorenni, portatori di handicap o anche maggiorenni ma non autosufficienti sul piano economico. Attenzione: la riforma non interviene sugli attuali tempi della separazione che restano ancora tre anni, fermo restando che, in materia, pende il tentativo di riforma per il divorzio breve. 


Sotto il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall’avvocato.
La stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto.


Sotto il profilo pratico, l’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi (con sottoscrizione autenticata dal l’avvocato medesimo) e andrà poi trasmesso entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile) in copia autenticata dall’avvocato.
La stessa procedura potrà avvenire con accordo davanti agli ufficiali di stato civile, con l’unica differenza che questa procedura alternativa non è immediatamente operativa ma si applicherà decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che gli accordi non potranno contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Tali accordi produrranno gli effetti dei provvedimenti giudiziali in analoga materia, a cui equivarranno in tutto e per tutto.





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