martedì 28 aprile 2015






Consiglio Nazionale Forense
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMITATO PER LA TENUTA DELL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI
AMMESSI AL PATROCINIO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ED ALLE
ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI


Nr. Iscr 73031 / 2015
Roma li 17/04/2015
OGGETTO: Iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
Avv. MARCO VALENTINOTTI nato a ROMA (RM) il 27/07/1964
codice fiscale VLNMRC64L27H501V

Si comunica che con deliberazione di questo Comitato in data 17/04/2015 è stata disposta
l'iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla
Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori del professionista in oggetto.
per il Comitato

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

-.Avv. Rosa Capria 

-SI CERTIFICA:

sabato 11 aprile 2015

avvocati nel mirino: aggressioni, minacce e anche omicidi

Aggressioni, minacce e anche omicidi: avvocati nel mirino
Da Avvenire del 11.04,.2015
I loro eleganti studi professionali sono spesso frequentati da brutti ceffi. I criminali professionali sono buoni clienti: un boss che si rispetti deve avere un avvocato che si rispetti. Ma poi c’è una pletora di balordi, avventurieri, delinquenti sgarrupati, che per i legali sono un rischio non sempre calcolato.
Le aggressioni a danno dei legali sono all’ordine del giorno. Molti neanche denunciano, sperando di poter ricucire con il proprio assistito, oppure perché comprensivi davanti allo stress che un percorso processuale comporta. Finire nel tritacarne della giustizia non è una passeggiata per nessuno. C’è chi dal proprio legale si aspetta il miracolo. Giardiello era u- no di questi. Ma non il solo.
Evocare 'un clima contro i giudici' in riferimento alla strage del tribunale di Milano è 'fuorviante' e 'quantomeno inopportuno'. A affermarlo è l’Unione delle camere penali italiane, secondo 'l’omicida ha infatti espresso il suo sentimento di rabbia e vendetta nei confronti di chi riteneva ingiustificatamente responsabile delle sue disavventure, e ciò non ha nulla a che vedere con una asserita delegittimazione o con il discredito della magistratura'. Il rispetto, aggiungono, 'si deve a tutti i soggetti della giurisdizione, magistrati e avvocati, e nel caso a tutti coloro i quali sono stati uccisi o feriti, senza distinzione per il ruolo o la funzione esercitata'.
La storia giudiziaria recente è fatta anche di lutti. L’omicidio del penalista Enzo Fragalà, aggredito il 23 febbraio del 2010 a Palermo e morto dopo un’agonia di tre giorni, resta un mistero. Furono arrestati in tre, ma nessuno è stato ritenuto colpevole. Altre volte se non c’è scappato il morto è stato solo per caso. Il 14 ottobbre l’avvocatessa milanese Diana Ricceri è stata aggredita per la sceonda volta nel giro di sei mesi. Alla fine di marzo era stata addirittura presa a martellate da un cliente. Si è salvata per un soffio. Lo scorso 23 marzo, a Torre Annunziata, un avvocato della curatela fallimentare della Deiulemar è stato aggredito durante il procedimento per il crac multimilionario (13mila risparmiatori hanno investito oltre 720milioni di euro).
«Tutti coloro che contribuiscono alla formazione di una sentenza e della giustizia devono essere tutelati», ha detto ieri l’ex ministro della Giustizia, l’avvocato Paola Severino. «Purtroppo - ha aggiunto - episodi così richiamano alla necessità di non distrarsi mai».
Non sempre la categoria da il meglio di sé. Lo scorso 1 aprile due colleghi di Cosenza sono stati protagonisti una scazzottata finita tra pronto soccorso e questura. Uno è ancora in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Episodi che non fanno onore al sacrificio di legali come Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979 da un sicario ingaggiato dal banchiere siciliano Michele Sindona, sulle cui attività l’avvocato milanese stava indagando, rispondendo del suo incarico di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, dello stesso Sindona. Esempi come quello di Serafino Famà, avvocato penalista catanese fattò ammazzare dalla mafia nel 1995. Il penalista convinse una sua assistita a non mentire durante un’udienza (come invece le avevano ordinato alcuni boss), facendo così saltare una versione dei fatti costruita a tavolino dai mafiosi. I giudici, nelle motivazioni della sentenza di colpevolezza a carico di una decina di 'uomini d’onore', scrivono: «L’omicidio in esame va individuato esclusivamente nel corretto esercizio dell’attività professionale espletata dall’avvocato Famà».

mercoledì 8 aprile 2015

Licenziamento e assunzioni: cosa è cambiato con il Jobs Act

Il D. Lgs. n. 23 del 2015 cosa disciplina?
Il D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 prevede per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti, in tema di licenziamento, in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il di- ritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
Il D. Lgs. 23/2015 si applica solo ai neo assunti?
No, da un’attenta lettura degli art. 1 e 9, comma 2, si applica: a) ai “lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e a prescindere dalla dimensione dell’impresa datrice di lavoro; b) ai dipendenti occupati prima dell’entrata in vigore del decreto, nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro, in conseguenza di assunzioni successive al decreto stesso, superi la soglia dimensionale, di cui all’art. 18, commi 8 e 9, della legge n. 300 del 1970; c) ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto; d) nei casi di “conversione” in contratto a tempo indeterminato, di contratti di lavoro a tempo determinato o di contratti di apprendistato, avvenute successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento discriminatorio?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 stabilisce che il giudice: a) ordina  al  datore  di  lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro; b) condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal  lavoratore, stabilendo a tal fine  un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di  fine  rapporto,  corrispondente  al  periodo   dal   giorno   del licenziamento sino a quello  dell’effettiva  reintegrazione,  dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura  del  risarcimento non  potrà  essere  inferiore  a   cinque   mensilità   dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; c) condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. In alternativa, il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro: a)  un’indennità pari  a   quindici   mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento  di  fine rapporto; b) l’indennità richiesta non è assoggettata a contribuzione  previdenziale; c) la richiesta dell’indennità determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Qual è il regime sanzionatorio, che il D. Lgs. 23/2015 attribuisce in caso di licenziamento orale?
L’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 equipara il licenziamento discriminatorio al licenziamento orale; prevedendo per entrambe lo stesso regime sanzionatorio (v. domanda n. 3).
L’impugnativa della lettera di licenziamento ha subito modifiche dal D. Lgs. 23/2015?
No; il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta dello stesso, ovvero dalla comunicazione dei motivi qualora non contestuale.
Il D. Lgs. 23/2015 ha introdotto novità sull’impugnativa del licenziamento orale?
No. Sul tema non è intervenuto il D. Lgs. 23/2015.
E’ possibile la revoca del Licenziamento?
Il D. Lgs. 23/2015, all’art. 5 prevede la revoca del licenziamento, purché venga effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo. In tal modo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal D. Lgs. 23/2015.

Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU?

  Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.  Sp...