Il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo è riconosciuto
illegittimo, laddove venga dimostrata la manifesta insussistenza di
motivazioni riconducibili a necessità imprenditoriali sia di
carattere economico che di carattere riorganizzativo.
- Azienda con più di 15 dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015: è prevista il reintegro del lavoratore o, a sua scelta, un’indennità sostitutiva di 15 mensilità. Ulteriore pagamento dell‘indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, con il relativo versamento dei contributi ed interessi legali.
- Azienda con più di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: in questo caso non è più prevista il reintegro ma solo il pagamento di un’indennità risarcitoria, seppure non soggetta a contribuzione. L’importo potrà essere pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; la base da prendere come riferimento sarà l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
- Azienda con meno di 15 dipendenti tutti assunti prima del 7 marzo 2015: il datore di lavoro potrà scegliere tra riassunzione immediata (entro 3 giorni dalla data della sentenza) del lavoratore o il pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. La determinazoione dell’indennità sarà funzione del numero dei dipendenti occupati, delle dimensione dell’impresa e dell’anzianità di servizio del dipendente.
- Azienda con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: è prevista solamente un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione,pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, compresa comunque tra un minimo di due ed un massimo di sei mensilità