La legge [ Art. 50 co. 2 e 3 DPR n. 602/1973 ] impone ad Equitalia di iniziare l'esecuzione forzata (con la notifica dell'atto di
pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento,
ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica.
Se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l'atto di pignoramento entro un anno dal
ricevimento della cartella esattoriale, deve obbligatoriamente rinnovare l’invito a pagare le somme
non riscosse con un ulteriore atto: non dovrà farlo con la notifica di una seconda cartella, bensì con
un atto che viene chiamato intimazione di pagamento (anche detta intimazione ad adempiere).
Tale atto è una sorta di diffida, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro
cinque giorni.
Se, quindi, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia non invia
l’intimazione ad adempiere, non può neanche avviare il pignoramento; se lo fa ugualmente, esso
è nullo.
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