Cosa fare se l’amministrazione rifiuta la richiesta di accesso agli atti o non si esprime entro il termine previsto? Ecco tutti i rimedi previsti.
Il
23 dicembre scorso è entrato in vigore il Foia(Freedom
information act) che ha introdotto anche in Italia il
cosiddetto accesso
generalizzato.
In pratica, d’ora in poi ogni cittadino potrà visionare e
richiedere i documenti in possesso dell’amministrazione, in nome
della massima trasparenza e della lotta alla corruzione
La
richiesta d’accesso non va motivata ed è gratuita .
L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro 30 giorni. Se
rigetta la richiesta o non si esprime, il cittadino ha una serie di
rimedi a disposizione.
La richiesta di riesame al responsabile anticorruzione
Se
l’amministrazione rigetta la richiesta d’accesso oppure non
risponde entro 30 giorni dall’istanza stessa, il richiedente può
presentare un’opposizione al responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (cosiddetto «responsabile
anticorruzione»). In pratica, il cittadino chiede a questo
soggetto diriesaminare la decisione negativa
dell’amministrazione, sperando questa volta in un esito favorevole.
Il responsabile
anticorruzione è
una figura scelta tra i dirigenti dell’ente pubblico, che si occupa
ufficialmente di garantire la trasparenza e prevenire i fenomeni
corruttivi all’interno dell’ente stesso.
Una
volta presentata la richiesta di riesame, il responsabile
anticorruzione deve pronunciarsi entro 20 giorni, con provvedimento
motivato. Egli potrà confermare quanto deciso dall’amministrazione
oppure cambiare la decisione di quest’ultima, concedendo l’accesso
al richiedente.
Il ricorso al difensore civico
In
alternativa, se la richiesta di accesso è stata
presentata ad un’amministrazione regionale o locale (comune,
provincia, città metropolitana), che l’ha rifiutata o non si è
pronunciata nei 30 giorni previsti, il cittadino può fare ricorso
al difensore civico competente nell’ambito territoriale di
riferimento . Se in quell’ambito territoriale non è
costituita questa figura, il ricorso si presenta al difensore civico
dell’ambito territoriale immediatamente superiore (ad esempio, se
non esiste un difensore civico nel proprio Comune, ci si rivolge a
quello provinciale e, se non c’è nemmeno questo, a quello
regionale).
Il difensore
civico è un organo indipendente a cui i cittadini possono
rivolgersi in caso di danni, ritardi, abusi, anomalie nei rapporti
con la Pubblica amministrazione.
In
ogni caso, il ricorso va
notificato anche all’amministrazione interessata. Presentato il
ricorso, il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni. Se ritiene
sbagliata la decisione della Pa, egli lo comunica sia al richiedente
che alla stessa amministrazione: se quest’ultima non conferma il
diniego o il differimento dell’accesso entro 30 giorni dal
ricevimento di questa comunicazione, l’accesso
agli atti sarà
definitivamente consentito.
Il parere del Garante della privacy
Qualora
l’accesso sia stato negato o differito per motivi riguardanti la
tutela dei dati personali di un soggetto, sia il responsabile
anticorruzione che il difensore civico possono chiedere
un parere alGarante per la protezione dei dati
personali (cosiddetto Garante della privacy). Quest’organo
ha dieci giorni di tempo per emettere il parere. Durante questo
periodo, i termini per la pronuncia del responsabile anticorruzione
(20 giorni) o del difensore civico (30 giorni) rimangono sospesi,
ricominciando a decorrere da quando il Garante emette il parere
suddetto.
Il ricorso al giudice
In
ogni caso, per il cittadino resta sempre la possibilità di
rivolgersi al giudice, che in questo caso è il Tar (Tribunale
amministrativo regionale). Il ricorso al giudice può
essere presentato sia contro la pronuncia dell’amministrazione
(diniego o differimento dell’accesso), sia contro la decisione di
riesame del responsabile anticorruzione. Il ricorso va presentato
entro 30 giorni dalle suddette decisioni .