martedì 24 gennaio 2017

Nel 2017 non è più possibile chiedere la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co.

Addio alla Dis-coll, l’indennità di disoccupazione dei co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi): a partire dal 1°gennaio 2017, difatti, non è più possibile richiedere questa prestazione per i lavoratori parasubordinati, che restano dunque privi di tutela per la perdita dell’impiego. È vero che i contratti di collaborazione sono drasticamente calati, con l’entrata in vigore del Jobs Act e con l’abolizione dei contratti a progetto, ma è stato stimato che la cancellazione della Dis-coll lascerà sprovvisti di tutela economica oltre trecentomila lavoratori, con un impatto sociale non di poco conto.
Nonostante l’importo della Dis-coll non sia altissimo e la sua durata non possa superare i 6 mesi, in effetti, questo trattamento rappresenta comunque un aiuto importante per tante famiglie di lavoratori, soprattutto per coloro che lavorano con discontinuità. Peraltro, non è stata nemmeno ripristinata la vecchia indennità una tantum, un assegno che veniva erogato ai collaboratori dall’Inps all’atto della cessazione del rapporto di collaborazione.
Oltre al danno, la beffa: i collaboratori, nonostante abbiano perso la disoccupazione, dal 2017 si ritroveranno a pagare contributi in più alla Gestione separata dell’Inps, a causa dell’aumento dell’aliquota (cioè della percentuale della retribuzione che viene versata a titolo di contributi) al 32,72%.
La Dis-coll, comunque, può essere richiesta per chi ha terminato il contratto di collaborazione sino al 31 dicembre 2016: i termini per presentare la domanda di disoccupazione, difatti, sono pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In poche parole, i collaboratori che hanno cessato il contratto il 31 dicembre 2016 possono ancora richiedere la Dis-coll, sino al 9 marzo 2017.

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