Addio
alla Dis-coll,
l’indennità di disoccupazione dei
co.co.co. (collaboratori coordinati e continuativi): a partire dal
1°gennaio 2017, difatti, non è più possibile richiedere questa
prestazione per i lavoratori parasubordinati,
che restano dunque privi di tutela per la perdita dell’impiego. È
vero che i contratti di collaborazione sono
drasticamente calati, con l’entrata in vigore del Jobs Act e con
l’abolizione dei contratti a progetto, ma è stato stimato che la
cancellazione della Dis-coll lascerà sprovvisti di tutela economica
oltre trecentomila lavoratori, con un impatto sociale non di poco
conto.
Nonostante
l’importo della Dis-coll non sia altissimo e la sua durata non
possa superare i 6
mesi,
in effetti, questo trattamento rappresenta comunque un aiuto
importante per tante famiglie di lavoratori, soprattutto per coloro
che lavorano con discontinuità. Peraltro, non è stata nemmeno
ripristinata la vecchia indennità
una tantum,
un assegno che veniva erogato ai collaboratori dall’Inps all’atto
della cessazione del rapporto di collaborazione.
Oltre
al danno, la beffa: i collaboratori, nonostante abbiano perso la
disoccupazione, dal 2017 si ritroveranno a pagare contributi in più
alla Gestione
separata dell’Inps,
a causa dell’aumento dell’aliquota (cioè della percentuale della
retribuzione che viene versata a titolo di contributi) al 32,72%.
La
Dis-coll, comunque, può essere richiesta per chi ha terminato il
contratto di collaborazione sino al 31
dicembre 2016:
i termini per presentare la domanda di disoccupazione, difatti, sono
pari a 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In
poche parole, i collaboratori che hanno cessato il contratto il 31
dicembre 2016 possono ancora richiedere la Dis-coll, sino al 9
marzo 2017.