lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico

La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017, accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.

La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma la Cassazione ribalta tutto, ritenendo, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui) che l'affermazione della corte d'Appello, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda".Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

giovedì 2 marzo 2017

Che rischi se rifiuti l’alcoltest e se non firmi il consenso informato all’alcoltest?

L’automobilista che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato: in particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla legge (v. dopo). Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima.
Ricordiamo a tal fine che:
  • da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;
  • da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
  • da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.
Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce una ammenda da 1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la definitiva confisca dell’automobile (salvo che guidasse un’auto di proprietà altrui).

Non diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta di prestare consenso informato all’accertamento del tasso alcoolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che «attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato», necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, «l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».






Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU?

  Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.  Sp...