L’automobilista
che rifiuta di sottoporsi all’alcoltest compie reato: in
particolare, egli si considera come se fosse stato trovato con il
tasso di alcol più alto rispetto alle tre soglie previste dalla
legge (v. dopo). Quindi, si applicano le medesime sanzioni penali
previste per la guida
in stato di ebbrezza sopra
la soglia massima.
Ricordiamo
a tal fine che:
- da 0,51 a 0,8 g/l (grammi di alcol per litro di sangue) non ci sono sanzioni penali. Si tratta di un semplice illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria di 531 euro oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, e con sospensione della stessa patente da 3 a 6 mesi. In tal caso non ci sono procedimenti penali e si riceve un semplice verbale a casa, al pari di una comune multa per eccesso di velocità;
- da 0,81 a 1,5 g/l si passa al penale, ma la sanzione è lieve: ammenda da 800 a 3.200 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a un anno;
- da 1,5 g/l in su scatta la sanzione penale più severa: ammenda da 1.500 a 6mila euro, decurtazione di 10 punti, sospensione della patente da 1 a 2 anni, confisca dell’auto.
Chi
rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque
viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso
di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce una ammenda da
1.500 a 6mila euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la
sospensione della patente da 1 a 2 anni, la definitiva confisca
dell’automobile (salvo che guidasse un’auto di proprietà
altrui).
Non
diverso è il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi rifiuta
di prestare consenso informato all’accertamento del tasso
alcoolemico. Secondo la Cassazione, tale condotta equivale al rifiuto
di accertamento del tasso alcoolemico, essendo evidente che
«attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato»,
necessario per effettuare le analisi
del sangue in ospedale,
«l’imputato impedisce deliberatamente l’accertamento
etilometrico sulla sua persona, in tal modo opponendo rifiuto».