martedì 4 aprile 2017

Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica

Dal 1° aprile 2017, il paziente danneggiato che intende richiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, in alternativa
alla mediazione obbligatoria, può svolgere un «tentativo obbligatorio di conciliazione» proponendo ricorso per consulenza tecnica preventiva [1]. In buona sostanza, con questo tipo di procedimento, il danneggiato chiede al Presidente del Tribunale di nominare un perito affinché sottoponga a visita il malato e rediga una relazione stabilendo se questi ha effettivamente ragione o meno (da un punto di vista tecnico, ossia a prescindere dalle questioni processuali, ma solo con riferimento alla pretesa sostanziale dellaresponsabilità medica). In pratica il consulente nominato dal tribunale fa quello che, di norma, farebbe un consulente tecnico d’ufficio (cosiddetto Ctu), ma lo fa prima ancora della causa, dimodoché le parti sappiano già quale potrebbe essere l’esito del giudizio e, in virtù di ciò, tentino un accordo. Accordo che sarà più facile raggiungere proprio perché vengono subito scoperte le carte.
Tale procedimento costituisce, così come la mediazione obbligatoria, condizione per poter procedere in causa. Pertanto se non è esperita, né la mediazione obbligatoria, né la conciliazione davanti al consulente tecnico, il successivo processo deve essere dichiarato improcedibile.
La consulenza tecnica preventiva può essere disposta prima dell’inizio della causa di merito, anche in assenza di una situazione di pericolo e dell’urgenza. Il giudice, a seguito dell’istanza di parte, fissa l’udienza di comparizione ed il termine per la notifica alla controparte; nomina il consulente e stabilisce il giorno di inizio delle operazioni peritali.
L’esito della perizia che potremmo chiamare “preventiva” (proprio perché viene espletata prima della causa e proprio allo scopo di evitare il giudizio) ha lo scopo di dissuadere le parti in conflitto dall’instaurare la causa di merito, rendendo più facile giungere a una transazione amichevole sulla base delle risultanze prospettate dal consulente. Le parti possono infatti avere una conoscenza anticipata sul possibile esito della futura causa e quindi decidere (in particolare la parte cui è stato prospettato un esito sfavorevole) di comporre amichevolmente la lite senza più procedere in tribunale.
Se la conciliazione riesce, viene redatto un verbale, dotato di efficacia di titolo esecutivo (ossia valevole al pari di una sentenza). Il verbale è esente dall’imposta di registro.
Se invece la conciliazione fallisce, il consulente provvede a depositare la relazione tecnica in cancelleria, che viene acquisita agli atti per il successivo giudizio di merito.


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