Dal
1° aprile 2017, il paziente danneggiato che intende richiedere
il risarcimento
del danno derivante da responsabilità medica,
in alternativa
alla mediazione
obbligatoria,
può svolgere un «tentativo obbligatorio di conciliazione»
proponendo ricorso per consulenza
tecnica preventiva [1].
In buona sostanza, con questo tipo di procedimento, il danneggiato
chiede al Presidente del Tribunale di nominare un perito affinché
sottoponga a visita il malato e rediga una relazione stabilendo se
questi ha effettivamente ragione o meno (da un punto di vista
tecnico, ossia a prescindere dalle questioni processuali, ma solo con
riferimento alla pretesa sostanziale dellaresponsabilità
medica).
In pratica il consulente nominato dal tribunale fa quello che, di
norma, farebbe un consulente
tecnico d’ufficio (cosiddetto Ctu),
ma lo fa prima ancora della causa, dimodoché le parti sappiano già
quale potrebbe essere l’esito del giudizio e, in virtù di ciò,
tentino un accordo. Accordo che sarà più facile raggiungere proprio
perché vengono subito scoperte le carte.
Tale
procedimento costituisce, così come la mediazione
obbligatoria, condizione per
poter procedere in causa. Pertanto se non è esperita, né la
mediazione obbligatoria, né la conciliazione davanti al consulente
tecnico, il successivo processo deve essere dichiarato improcedibile.
La
consulenza tecnica preventiva può essere disposta prima dell’inizio
della causa di merito, anche in assenza di una situazione di pericolo
e dell’urgenza. Il giudice, a seguito dell’istanza di parte,
fissa l’udienza
di comparizione ed
il termine per la notifica alla controparte; nomina il consulente e
stabilisce il giorno di inizio delle operazioni peritali.
L’esito
della perizia che
potremmo chiamare “preventiva”
(proprio perché viene espletata prima della causa e proprio allo
scopo di evitare il giudizio) ha lo scopo di dissuadere le parti in
conflitto dall’instaurare la causa di merito, rendendo più facile
giungere a una transazione amichevole sulla base delle risultanze
prospettate dal consulente. Le parti possono infatti avere una
conoscenza anticipata sul possibile esito della futura causa e quindi
decidere (in particolare la parte cui è stato prospettato un esito
sfavorevole) di comporre amichevolmente la lite senza più procedere
in tribunale.
Se
la conciliazione
riesce,
viene redatto un verbale, dotato di efficacia di titolo esecutivo
(ossia valevole al pari di una sentenza). Il verbale è esente
dall’imposta di registro.
Se
invece la conciliazione
fallisce,
il consulente provvede a depositare la relazione tecnica in
cancelleria, che viene acquisita agli atti per il successivo giudizio
di merito.