La cartella
di pagamento nelle
quale viene indicata solo la cifra degli interessi, senza indicazione
di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il
conteggio e quali tassi siano stati applicati, è nulla.
In
tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento deve
considerarsi nulla se non contiene le analitiche modalità per il
calcolo degli interessi, gli interessi calcolati congruamente
motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la
provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo
deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul
procedimento amministrativo (Art. 3 della L. n. 241 del 1990) e dallo
statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212 del 2000) poiché il
contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il
contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella
cartella di pagamento (Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez.
VII, 12/03/2019, n.258).
La
cartella
di pagamento deve
per forza contenere l’indicazione del nome del soggetto
responsabile
del procedimento.
In caso contrario
l’art.
36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l.
n. 31 del 2008,
prevede
la nullità delle cartelle solo se riferite ai ruoli consegnati agli
agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.
Il
contribuente può impugnare senza termini di scadenza la cartella
della cui notifica – mai avvenuta correttamente – sia venuto a
conoscenza tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta
dal concessionario.