mercoledì 12 febbraio 2020

OPPOSIZIONE ALLE CARTELLE DEL FISCO


La cartella di pagamento nelle quale viene indicata solo la cifra degli interessi, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, è nulla.
In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento deve considerarsi nulla se non contiene le analitiche modalità per il calcolo degli interessi, gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della L. n. 241 del 1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212 del 2000) poiché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento (Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. VII, 12/03/2019, n.258).

La cartella di pagamento deve per forza contenere l’indicazione del nome del soggetto responsabile del procedimento. In caso contrario l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, prevede la nullità delle cartelle solo se riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

Il contribuente può impugnare senza termini di scadenza la cartella della cui notifica – mai avvenuta correttamente – sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.

Nulle le cartelle sotto i mille euro affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

Per effetto dell’art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 – c.d. decreto fiscale -, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati (Cassazione n. 28072/2019).


Mancanza di motivazione. Quando la cartella esattoriale non è preceduta da altro atto da cui si evinca la motivazione della pretesa tributaria, la cartella stessa deve contenere tutte quelle indicazioni necessarie affinché il contribuente possa porre in essere la sua attività di verifica e controllo, pur essendo la cartella di pagamento redatta secondo l’approvato modello ministeriale. (Nella specie, il giudice di appello ha annullato l’atto di riscossione per la mancata indicazione del tasso d’interesse e la mancata esposizione del criterio di calcolo delle somme dovute). (CTR Milano, sent. n. 3642/2019).



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