Qualora la vittima di violenza sessuale (o di altri reati violenti e intenzionali) non riesca ad ottenere un risarcimento da parte dell'autore del reato, dovrà essere lo Stato a riconoscerle un indennizzo il cui importo non potrà essere puramente simbolico, ma andrà parametrato tenendo conto conto delle peculiarità del crimine e della sua gravità.
Lo ha chiarito la terza sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26757/2020 (sotto allegata) depositata il 24 novembre 2020, il giorno prima della giornata internazionale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne.