lunedì 6 dicembre 2021

IN QUALI CIRCOSTANZE PUO' ESSERE LICENZIATO UN DIPENDENTE DURANTE LA MALATTIA?

1) Qualora la malattia perduti oltre il periodo di comporto, ossia oltre il limite stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per la categoria di appartenenza.

Ma il licenziamento per superamento del periodo di comporto non può mai essere inflitto quando la malattia del dipendente dipende dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro da parte del datore. Il dipendente che si infortuna per causa dell’azienda ha diritto alla conservazione del posto di lavoro anche oltre il periodo di comporto, potendo pertanto stare a casa fino a guarigione completamente avvenuta.

2) Per  gravi violazioni del contratto di lavoro o della legge commesse prima della malattia

Ricordiamo che il licenziamento disciplinare può essere di due tipi:

  • per giusta causa: quando la condotta è talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno; si ha così il licenziamento in tronco, ossia senza preavviso;
  • per giustificato motivo soggettivo: quando la condotta, pur tradendo definitivamente la fiducia del datore, consente la prosecuzione temporanea del rapporto di lavoro per il periodo di preavviso indicato nel Ccnl. È facoltà del datore, così come del dipendente, rinunciare al preavviso e operare la risoluzione del contratto con effetto immediato, versando però all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso

3) Per  gravi violazioni del contratto di lavoro o della legge commesse  anche durante l’assenza per malattia, 

 E difatti, anche quando malato, il lavoratore deve tenere un comportamento ligio e fedele. Non può ad esempio:

  • pregiudicare la guarigione compiendo attività che potrebbero aggravare o rallentare il decorso della malattia. Il dipendente deve collaborare per fare in modo di tornare sul lavoro il prima possibile;
  • fingersi malato, presentando un falso certificato medico;
  • rendersi irreperibile alle visite fiscali, ossia ai controlli del medico dell’Inps;
  • compiere, durante la malattia, un secondo lavoro in concorrenza con il proprio datore;
  • compiere, durante la malattia, attività pregiudizievoli per l’azienda come, ad esempio, la pubblicazione di post sui social rivolti contro il datore di lavoro.
4) Per giustificato motivo oggettivo ( per crisi o riorganizzazione)  fermo restando l’obbligo di repêchage previsto in via generale per ogni licenziamento economico. 
Ciò implica che il datore, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del 
contratto di lavoro, deve verificare se il dipendente può essere adibito ad altre 
mansioni compatibili con la sua formazione e competenza.  


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