Prima
che avvenga il distacco del
contatore per mancato pagamento delle bollette
di luce e gas,
il venditore deve, prima di tutto, mettere
in mora l’utente.
Per farlo, deve inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno queste informazioni:
- Il termine ultimo per il pagamento e
la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il
debito non risulta pagato, verrà chiesto al distributore di sospendere
la fornitura;
- le modalità con cui l’utente deve comunicare
l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che, se le condizioni tecniche
del contatore dell’energia elettrica lo consentono, prima della
sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un
livello pari al 15% della potenza disponibile;
- i casi in cui il cliente ha diritto a
un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa
senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi
non pagati per consumi che risalgono a più di due anni,
l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per
farlo.
Se il debito non viene saldato
entro il termine indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore
chiederà al distributore il distacco del contatore non prima
che siano trascorsi:
- 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento;
- 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha
ricevuto la notifica della messa in mora.
Per quanto riguarda la fornitura
dell’energia elettrica, se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono,
il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al
40esimo giorno) in cui la potenza viene ridotta al 15% di quella
Distacco del
contatore: cosa fare in caso di mancato preavviso?
Come detto, l’Autorità che
gestisce l’energia elettrica e il gas vieta di procedere al distacco del
contatore senza preavviso. Se ciò dovesse succedere, bisogna innanzitutto pagare
la bolletta per non restare, comunque, dalla parte del torto.
Successivamente, l’utente avrà il diritto di ricevere un indennizzo
automatico (di solito, nella bolletta successiva) nel caso in cui si
sia verificato:
- il mancato invio della costituzione in mora;
- il mancato rispetto del termine ultimo di
pagamento indicato nella raccomandata;
- il mancato rispetto del termine massimo di
10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di
effettivo invio.
Inoltre, se l’utente non ha
ricevuto il sollecito di pagamento, dopo aver pagato la bolletta o chiesto la
rateizzazione può chiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale
o non patrimoniale che il distacco ha provocato
(Da laleggepertutti.it)