lunedì 5 settembre 2022

Distacco del contatore per mancato pagamento delle bollette di luce e gas: condizioni

 

Prima che avvenga il distacco del contatore per mancato pagamento delle bollette di luce e gas, il venditore deve, prima di tutto, mettere in mora l’utente. Per farlo, deve inviare una raccomandata o una Pec indicando almeno queste informazioni:

  • Il termine ultimo per il pagamento e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
  • l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, verrà chiesto al distributore di sospendere la fornitura;
  • le modalità con cui l’utente deve comunicare l’avvenuto pagamento;
  • l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore dell’energia elettrica lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
  • i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
  • se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.

Se il debito non viene saldato entro il termine indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore chiederà al distributore il distacco del contatore non prima che siano trascorsi:

  • 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento;
  • 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della messa in mora.

Per quanto riguarda la fornitura dell’energia elettrica, se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza viene ridotta al 15% di quella

Distacco del contatore: cosa fare in caso di mancato preavviso?

Come detto, l’Autorità che gestisce l’energia elettrica e il gas vieta di procedere al distacco del contatore senza preavviso. Se ciò dovesse succedere, bisogna innanzitutto pagare la bolletta per non restare, comunque, dalla parte del torto. Successivamente, l’utente avrà il diritto di ricevere un indennizzo automatico (di solito, nella bolletta successiva) nel caso in cui si sia verificato:

  • il mancato invio della costituzione in mora;
  • il mancato rispetto del termine ultimo di pagamento indicato nella raccomandata;
  • il mancato rispetto del termine massimo di 10 giorni tra la data di emissione della comunicazione e la data di effettivo invio.

Inoltre, se l’utente non ha ricevuto il sollecito di pagamento, dopo aver pagato la bolletta o chiesto la rateizzazione può chiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale che il distacco ha provocato

(Da  laleggepertutti.it)

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