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Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motivato. Ecco come tutelarsi.
Ottenere
l'Indennità di Accompagnamento può fare la differenza nella qualità
della vita di una persona con disabilità grave e di chi se ne prende
cura ogni giorno.
Non è un "regalo" dello Stato, ma un diritto riconosciuto dalla legge a chi versa in condizioni tali da non poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Eppure, troppe famiglie si sentono rispondere "no" a una richiesta che, invece, sarebbe pienamente meritata. Quella sensazione di frustrazione e ingiustizia è comprensibile, ma non deve essere l'ultima parola.
Spesso,il
diniego non arriva per mala fede, ma per una valutazione
medico-legale insufficiente o frettolosa. La Commissione INPS
valuta le patologie del richiedente basandosi su documentazione
spesso cartacea, senza avere un quadro completo della reale
condizione di vita. Un verbale che si limita a elencare le
diagnosi, senza descrivere minuziosamente le concrete difficoltà nel
vestirsi, lavarsi, alimentarsi o deambulare, non rende giustizia alla
situazione reale. È qui che nasce il contenzioso.
La
buona notizia è che contro il diniego dell'INPS è possibile
presentare ricorso entro 6 mesi dalla notifica del verbale.
Questo atto non è una semplice "protesta", ma un vero e
proprio strumento giuridico che consente a un Giudice –
specializzato in materia di diritto previdenziale – di riesaminare
tutto il caso. Attraverso il ricorso, è possibile integrare la
documentazione medica con nuove perizie specialistiche, relazioni
dettagliate del medico curante e anche racconti testimoniali di chi
assiste il richiedente ogni giorno. Si costruisce, in altre parole,
un quadro completo e inoppugnabile della disabilità.
Non
accettare un diniego come una risposta definitiva. Un primo "no"
dell'INPS è spesso solo l'inizio di un iter che, con la giusta
assistenza, può concludersi con un "sì" che riconosce un
diritto fondamentale.
Il
mio consiglio è di non aspettare. Il tempo per agire è adesso.
Se tu o un tuo familiare avete ricevuto un diniego all'Indennità di Accompagnamento, contattami per una prima consulenza senza impegno.
Analizzeremo insieme il verbale INPS e valuteremo le concrete possibilità di successo di un ricorso.
Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.
Spesso ci si trova fare i conti con richieste di pagamento, da parte del Comune, per somme dovute a titolo di IMU per vecchie annualità. Ma non sempre queste sono dovute. A tal fine bisogna quindi sapere qual è la prescrizione IMU ossia dopo quanto tempo il Comune perde il diritto di riscuotere tale imposta.
Si segnala innanzitutto che la prescrizione opera automaticamente, per il solo fatto del decorso del tempo. Inoltre, il termine viene interrotto da qualsiasi richiesta di pagamento, ricominciando così, ogni volta, a Detto ciò, bisogna quindi distinguere tra prescrizione IMU del Comune e prescrizione della cartella esattoriale relativa anch’essa all’IMU. La prima si verifica se il Comune chiede il pagamento dell’IMU dopo oltre 5 anni da quando il diritto di credito poteva essere fatto valere (e quindi dall’anno in cui il pagamento era dovuto). La seconda si verifica se, dopo la notifica della cartella, decorrono almeno 5 anni.
In entrambi i casi tuttavia il contribuente deve fare ricorso contro l’atto che gli è stato notificato per chiederne l’annullamento alla Corte di Giustizia Tributaria.
Sul punto si segnala, da ultimo, che, per i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, Tarsu), la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31260, pubblicata il 6 novembre 2023, ha statuito che la prescrizione è quinquennale. La Suprema corte, ha ritenuto che l’Imu «soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, n. 4, del Codice civile, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex articolo 2946 del Codice civile (Cassazione, 3 luglio 2020, n. 13683, e 29 novembre 2017, n. 28576)».
Pertanto, la prescrizione applicabile a tali tributi è quella quinquennale, e non quella decennale, che riguarda, invece, esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie «derivanti da sentenza passata in giudicato» (Cassazione, sezioni unite, 10 dicembre 2009, n. 25790; confermata, tra le altre, da Cassazione, 11 marzo 2011, n. 5837).
(Da "la leggepertutti.it)
Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate e prolungate
In materia di diritto del lavoro è stato di recente introdotto l'istituto delle dimissioni di fatto. Esso è previsto da un emendamento al D.D.L. Lavoro, approvato dalla XI Commissione della Camera.
La finalità dell'istituto è limitare l'utilizzo di una prassi oramai piuttosto comune tra i lavoratori, i quali, al fine di farsi licenziare dal datore di lavoro, si assentano dal luogo di lavoro senza alcuna giustificazione, in attesa appunto del licenziamento. L’obiettivo dei dipendenti è ottenere la Naspi a seguito del licenziamento.
Pertanto,
per risolvere tale problematica, il legislatore è intervenuto,
qualificando le dimissioni di fatto come una modalità innovativa di
risoluzione del rapporto di lavoro.
In
altre parole, il datore di lavoro, dinanzi all’assenza
ingiustificata e prolungata di un lavoratore, potrà comunicare la
stessa all’Ispettorato del Lavoro. Si parla di assenza
ingiustificata e prolungata quando il lavoratore si assenta dal luogo
di lavoro per un periodo di tempo superiore a quello stabilito dal
C.C.N.L. o, comunque, superiore ai 15 giorni.
Una
volta ricevuta tale comunicazione, l’Ispettorato del Lavoro
procederà a verificare la veridicità di quanto affermato dal datore
di lavoro. Qualora il controllo dovesse avere esito positivo, allora
si verificherà una risoluzione
del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore,
per la quale non saranno necessarie ulteriori formalità.
Il ruolo
dell’Ispettorato del Lavoro è particolarmente rilevante in questo
ambito. Esso, infatti, funge da garante contro licenziamenti
arbitrari o ingiusti. Inoltre, il suo intervento è finalizzato a far
sì che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in condizione di
equilibrio e parità tra le parti.
Tuttavia,
il meccanismo delle dimissioni di fatto non sarà operativo qualora
il lavoratore sia in grado di dimostrare che, in realtà, la sua
assenza
dal luogo di lavoro è stata determinata da cause di forza
maggiore o
da eventi a lui non imputabili.
Pertanto,
in presenza di una giustificazione da parte del lavoratore, non si
verificherà la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
In questo modo, il legislatore fornisce comunque un meccanismo di protezione nei confronti dei lavoratori, affinché l’istituto delle dimissioni di fatto non sia impiegato in modo scorretto e con finalità punitive.
La
disciplina delle dimissioni di fatto si intreccia anche con quella
del ticket
di licenziamento.
Secondo
la normativa odierna, quando un datore di lavoro licenzia un proprio
dipendente, è obbligato a versare il cosiddetto “ticket
di licenziamento” all’Inps,
ovvero un contributo
economico finalizzato a sostenere il costo della disoccupazione.
L’importo del ticket di licenziamento è stabilito annualmente,
tenendo conto dei dati dell’inflazione.
Tale istituto è stato oggetto di numerose critiche da parte delle imprese, le quali hanno lamentato che in questo modo si introduce, a loro carico, un ulteriore costo, da applicare anche nei casi di licenziamenti giustificati.
Tuttavia, quando operano le dimissioni di fatto, questo contributo non dev’essere versato dal datore di lavoro, in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà per volontà del lavoratore, non trattandosi di un vero e proprio licenziamento.
Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione del debitore.
Questi limiti sono stabiliti dal Codice di procedura civile.
In particolare, in base all’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, se il pignoramento viene eseguito alla fonte, cioè direttamente presso l’ente che eroga la pensione:
esso non può intaccare il cosiddetto minimo vitale impignorabile che è pari ad euro 1.068,82 e può invece avere ad oggetto solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82;
nel caso in cui vi siano più creditori e che quindi si sommino più pignoramenti, il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.068,82 euro;
nel suo caso specifico quindi, nel quale ci sono due creditori, le potranno essere pignorati in tutto i due quinti (un quinto per ciascun creditore) della parte di pensione (al netto delle imposte) che eccede euro 1.068,82.
Se, invece, i creditori intendessero pignorare la sua pensione non alla fonte, ma attingendo al suo conto corrente, i limiti resterebbero quelli appena illustrati con una particolarità che le vado ad illustrare.
Ed infatti l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che quando l’accredito della pensione avviene sul conto corrente intestato al debitore, possono essere pignorate:
tutte le somme giacenti sul conto che eccedono il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento;
nel caso in cui, invece, l’accredito della pensione avvenga lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, questi accrediti potranno essere pignorati con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.068,82 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro e, perciò, nel suo caso specifico (di due creditori) al massimo per i due quinti della parte che eccede euro 1.068,82 euro.
In sostanza, nel caso di pignoramento della pensione eseguito sul conto corrente, il creditore preleva dal conto tutto quello che è giacente sul conto da prima del pignoramento che eccede euro 1.603,23 euro (cioè in pratica, se il giorno del pignoramento sul suo conto vi sono euro 10.000,00 il creditore che effettua il pignoramento preleva, fino a concorrenza del suo credito, l’intero importo lasciando sul conto euro 1.603,23).
Sui ratei pensionistici accreditati in seguito, i limiti di pignoramento sono quelli, per ciascun creditore, di un quinto dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82 (e, nel caso di due creditori, due quinti dell’importo netto della pensione che eccede euro 1.068,82).
(Da laleggepertutti.it)
Ho sentito la canzone " due altalene" di Mr.Rain a Sanremo: è la storia tra un padre e i suoi figli che non ci sono più. Ha fatto affiorare alla mente e al cuore momenti e immagini meravigliose del rapporto con i miei figli, oggi grandi. Istanti del passato che hanno segnato il nostro legame e che riaffiorano , ravvivando la gioia e la meraviglia di un rapporto profondo e direi eterno. Alle volte poche note ed un buon testo aiutano a riflettere e vedere la bellezza della vita, nonostante la quotidianità che spesso spegne l'anima e l'abbrutisce.
A causa di un volo cancellato, al passeggero spettano una serie di diritti. Infatti, può scegliere tra:
Oltre a queste opzioni, ha diritto ad un ulteriore risarcimento chiamato compensazione pecunaria e, solo in alcuni casi, al danno morale.
Il risarcimento per un volo cancellato, detto compensazione pecunaria, varia in base alla tratta aerea e dai chilometri da percorrere.
Per le tratte aeree intracomunitarie le somme sono:
Per le tratte aeree extracomunitarie le somme sono:
Il diritto di ricevere la compensazione pecunaria, si perde nei seguenti casi:
I diritti sopra elencati sono previsti dalla legge e per vederseli erogare è sufficiente esibire il biglietto.
Per quanto riguarda il danno morale, nel 2008 la Cassazione ha stabilito che i esso prevede un risarcimento solo se scaturisce da:
In altri termini e nel caso della cancellazione dei voli, per ottenere il risarcimento bisogna incorrere nei seguenti casi:
I danni morali, quindi, oltre a dover sempre essere provati, vanno valutati dal giudice singolarmente nel rispetto della tutela costituzionale dei rapporti familiari e l’unicità dell’evento mancato.
( INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO https://www.finsenas.com)
Come sempre, il pignoramento presuppone sempre la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento immediatamente esecutivo delle Entrate (in questo secondo caso però, l’Esattore invia una lettera semplice con la comunicazione di “presa in carico” della riscossione).
Da tale atto decorrono 60 giorni per consentire al contribuente di fare ricorso al giudice.
Se dalla data di ricevimento della cartella esattoriale sono decorsi più di 12 mesi, l’Esattore deve inviare un ulteriore sollecito, chiamato “intimazione di pagamento” a pena di nullità del pignoramento.
Svolte tali attività, l’Esattore può procedere a individuare i beni del contribuente da sottoporre a esecuzione forzata e quindi avviare il vero e proprio pignoramento.
Un tempo questa attività era piuttosto complicata: per poter conoscere i conti correnti del debitore, l’Agente per la Riscossione doveva affacciarsi all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Con la riforma tutto ciò non è più necessario. Difatti, tra le pieghe della bozza della legge di bilancio per il 2024 spunta anche la “velocizzazione” dei pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Quest’ultimo potrà, in via stragiudiziale, accedere con collegamento telematico diretto, alle informazioni sulle risorse del debitore sui suoi conti correnti. Se trova disponibilità sul conto, anche presso più istituti finanziari, l’Esattore può procedere subito al blocco delle somme presso terzi inviando alla banca una richiesta di “storno” delle somme dal conto del debitore a quello dell’Esattore medesimo.
L’Agente per la riscossione tuttavia non potrà procedere senza aver informato di ciò il contribuente nei 30 giorni successivi dalla richiesta di pagamento alla banca, pena la nullità del pignoramento.
Nuova misura sul vincolo dei pagamenti della PA
La legge di bilancio prevede inoltre un’altra misura nei confronti di chi non paga le cartelle esattoriali. Chi ha debiti scaduti e già iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, non potrà avvalersi della compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Una preclusione destinata a cessare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
(da laleggepertutti.it)
La legge consente al dipendente al lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, di presentarsi da solo o assistito da un rappresentante sindacale.
Secondo la Cassazione, tale disposizione non può estendersi anche all’avvocato, il quale quindi non è ammesso all’audizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare.
il lavoratore ha il diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale nel corso di un procedimento disciplinare.
Tuttavia l’assistenza del sindacalista non è obbligatoria ma scatta solo se è il lavoratore a richiederla.
Inoltre, la richiesta deve essere fatta prima dell’audizione e non durante o dopo.
Non vi è alcuna violazione del procedimento disciplinare se l’incolpato e il rappresentante sindacale vengono ascoltati in momenti diversi.
Il diritto di difesa consiste nella possibilità del lavoratore di esprimere la propria posizione, che può avvenire sia oralmente che per iscritto, con o senza l’assistenza di un rappresentante sindacale.
La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo. Si tratta infatti di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda.
La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni. In tal caso la materia è disciplinata dalla norma dell’art. 2948, n. 4, del codice civile. Questa disposizione stabilisce che l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al termine di prescrizione quinquennale.
Esempio: Un contribuente riceve una cartella esattoriale il 1° marzo 2023, relativa a una sanzione tributaria per omessa dichiarazione dei redditi nel 2017. La cartella esattoriale non è fondata su una sentenza passata in giudicato. In questo caso, il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, avvenuta il 1° marzo 2023, e scadrà il 1° marzo 2028.
Esempio: Un contribuente impugna il provvedimento di irrogazione di una sanzione tributaria notificata il 15 giugno 2022. Il procedimento si conclude il 20 settembre 2023. In questo caso, la prescrizione delle sanzioni tributarie è interrotta dall’impugnazione e non corre fino alla definizione del procedimento. Pertanto, il termine di prescrizione riprenderà a decorrere dal 20 settembre 2023 e scadrà il 20 settembre 2028.
Come sapere se si è un cattivo pagatore?
Chiunque può consultare il registro che contiene la
tanto temuta «lista nera»: basta rivolgersi all’intermediario che ha erogato il
finanziamento oppure farne richiesta direttamente alla Centrale dei rischi. Il
cittadino può fruire di questo servizio in forma gratuita, con la possibilità
di accedere soltanto ai dati che lo riguardano in prima persona.
Significa, dunque, che l’accesso all’elenco dei
cattivi pagatori è aperto a:
·
le persone fisiche a nome delle quali
sono registrate le informazioni o, per loro conto, i soggetti previsti dalla
legge (ad esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede o un
soggetto munito di delega);
·
le persone giuridiche come, ad esempio,
enti, società o associazioni, tramite il legale rappresentante o altri soggetti
previsti dalla legge (ad esempio il liquidatore, i soci
La Centrale
rischi finanziari, detta anche Crif, è una società che si occupa della gestione del più
importante sistema di informazioni creditizie (Sic) presente in Italia. Questo sistema si chiama Eurisc. È una banca dati contenente tutte le informazioni sui
finanziamenti richiesti ed erogati a privati e ad imprese. I dati vengono
trasferiti alla Crif dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono
volontariamente al sistema.
Nella banca dati vengono registrate le informazioni in
caso di ritardo di un pagamento, ma anche:quando la banca o la
finanziaria, durante la fase di istruttoria, valuta la richiesta;quando viene
erogato il finanziamento;quando vengono effettuati i pagamenti per la
restituzione del debito, con aggiornamenti periodici sul versamento delle rate.
Come si diventa cattivo pagatore?
La segnalazione che arriva al Sistema di informazioni
creditizie dalla banca o dalla finanziaria viene resa visibile per la prima
volta sulla Crif quando c’è un mancato versamento per due
mesi consecutivi o per due rate di fila.
l cliente, 15 giorni prima della segnalazione al
Sic, riceve una comunicazione con cui viene avvisato del ritardo e della
conseguente comunicazione alla banca dati. In questo modo, il debitore ha due
settimane di tempo per sapere se si è trattato di un errore tecnico o di altro
problema che non dipende dalla sua volontà, come un ritardo nel versamento
dello stipendio.
Nel Sistema della Crif finiscono:
·
i dati relativi all’identità della persona:
nome, cognome, codice fiscale, recapiti, reddito, sesso ed età, stato civile,
ecc.;
·
le informazioni sui finanziamenti.
Queste ultime sono registrate per categorie, cioè:
·
rateali, quando si tratta di prestiti o mutui;
·
non rateali, se si tratta di fidi di conto,
finanziamenti di anticipo su effetti o all’import/export;
·
carte di credito.
Come consultare
l’elenco dei cattivi pagatori?
È possibile accedere ai dati della Centrale
dei rischi finanziari per sapere se si è un cattivo pagatore,
presentando alla stessa Crif una richiesta telematica:
·
tramite la piattaforma Servizi online (servizionline.bancaditalia.it),
selezionando il box «Richiedi i dati»;
Un ulteriore modo di
consultare la banca dati è quello di rivolgersi a unadelle filiali
della Banca d’Italia, per posta elettronica certificata (PEC), posta
ordinaria oppure consegna a mano, utilizzando il modulo scaricabile dal sito di
Bankitalia e allegando copia leggibile di un documento di identità valido. La
risposta arriva sempre all’indirizzo e-mail indicato dall’utente.
La Banca d’Italia fornisce, di norma, una risposta
entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai
dati della Centrale dei rischi.
Nel caso di richieste presentate da un delegato per
conto di persone giuridiche, la risposta verrà fornita entro 90 giorni dal
ricevimento della richiesta e i dati verranno recapitati direttamente alla
persona giuridica delegante.
Quanto tempo si rimane nell’elenco cattivi
pagatori?
I dati inseriti nel database della Centrale dei rischi
sono visibili per un tempo variabile a seconda del
motivo dell’iscrizione. Va ricordato che questa non avviene necessariamente per
una ragione negativa, cioè perché si è cattivi pagatori ma
anche per il semplice fatto di avere chiesto un mutuo.
Ad ogni modo, i dati vengono cancellati:
·
in caso di finanziamento richiesto
ed in corso di valutazione: dopo 180 giorni dalla data della
richiesta;
·
in caso di richieste di
finanziamento rinunciate o rifiutate: dopo 90 giorni dalla data di
aggiornamento con l’esito di rinuncia o rifiuto;
·
in caso di finanziamento rimborsato regolarmente:
dopo 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero
dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data. In caso di
compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri con eventi negativi, si
applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi
non sanati;
·
in caso di ritardo nel pagamento
di 1 o 2 rate o mensilità: dopo 12 mesi dalla comunicazione di
regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre
regolari;
·
in caso di ritardo nel pagamento di 3
o più rate o mensilità: dopo 24 mesi dalla comunicazione di
regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i
pagamenti siano sempre regolari;
·
in caso di finanziamento non rimborsato (eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi
inadempimenti, sofferenze): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del
rapporto o dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo
aggiornamento, in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in
relazione al rimborso. Al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del
rapporto, come risulta dal contratto.
Come sapere se si è stati cancellati
dall’elenco della Crif?
Per sapere se si è stati cancellati
dall’elenco dei cattivi pagatori, è possibile controllare se il proprio
nome si trova ancora nella banca dati.
La procedura è la stessa sopra indicata. In questo
caso, però, mentre l’accesso resta gratuito per le persone fisiche, le persone
giuridiche devono pagare un contributo pari a:
·
4 euro,
Iva inclusa, nel caso in cui vengano rilevate informazioni;
·
10 euro se
non è presente alcuna informazione.
Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dal
ricevimento della lettera di riscontro con carta di credito oppure presso un
punto vendita Sisal Pay utilizzando il codice a barre ricevuto.
(Laleggepertutti.it)
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