FR, crediti di lavoro e fondo di garanzia
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.
Il Fondo di garanzia Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l'accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest'ultimo nel pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, ossia delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Presupposti per l'intervento del fondo di garanzia INPS
La garanzia del fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro:dimissioni, licenziamento, scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
La legge distingue tra i lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati a tali procedure.
I presupposti per l'intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'apertura di una procedura concorsuale;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).
I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:
- la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;
- l'accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;
- l'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- l'insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).
Chi può richiedere l'intervento del fondo di garanzia
Possono chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
A chi presentare la domanda
La domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps - questo il modello - deve essere presentata dal lavoratore presso la sede dell'Inps nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza. Nel caso in cui sia stata presentata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Questa invece la dichiarazione, compilata e firmata dal lavoratore, che deve essere presentata in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale.
Si ricorda che in caso di spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata o in caso di delega alla presentazione a terzi occorre allegare la fotocopia del documento di identità personale.
Cosa succede in caso di decesso del lavoratore
In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Questa la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro in favore deglieredi. A tale richiesta va allegata questa dichiarazione.
Questo, infine, il modello di delega che può essere presentato in allegato alla domanda di intervento del Fondo di garanzia Inps quando il pagamento è richiesto a favore di un solo erede.
L’Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.