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mercoledì 23 dicembre 2015
venerdì 2 ottobre 2015
Le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare
In sintesi si ripercorrono brevemente le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, istituita dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) che ha introdotto, tra gli altri, con decorrenza 11 dicembre 2014, l’art. 492 bis c.p.c. e l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
All’art. 492 c.p.c. è stato abrogato il comma 7, il quale consentiva all’ufficiale giudiziario di rivolgere la richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di ricercare beni utilmente pignorabili.
Ora con la riforma citata questo non può più avvenire, in quanto si deve seguire il dettato dell’art. 492-bis cpc, ossia “su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la sede verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare….omissis….con l’autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri competenti, al momento l’ufficiale Giudiziario non è in grado di poter dare attuazione all’articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato, pertanto alcuni Presidenti di Tribunali, dando attuazione all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. autorizzano il creditore a fare richiesta ai gestori delle banche dati previsti dall’art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere le informazioni nelle stesse contenute.
Successivamente, per ovviare alla mancanza dell’emanazione, da parte delle autorità preposte, dei decreti attuativi richiamati dall’art. 492-bis c.p.c., con il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art 155-quinquies, disp. att. c.p.c., si legge: “la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’art. 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati".
Pertanto stante quanto disposto dal Decreto Legge n. 83/2015, i gestori di banche dati di cui all’art. 492-bis cpc, non possono più esimersi dal fornire i dati in loro possesso in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi da parte delle autorità preposte.
Infatti dopo innumerevoli richieste di accesso rigettate, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo. Con provvedimento del 23/09/2015, l’Agenzia delle Entrate di Arezzo ha concesso l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, come da allegato.
Un piccolo ma significativo passo verso la piena attuazione della riforma ex art. 492-bis c.p.c.
Fonte: 492-bis c.p.c.: l’Agenzia delle Entrate autorizza l’accesso
(www.StudioCataldi.it)
venerdì 4 settembre 2015
Invalidità civile Diritto alle erogazioni da parte dell'Inps . Domanda di riconoscimento dell'invalidità
I requisiti, i benefici e le tabelle
Laddove la
malattia invalidante rientri tra quelle riconosciute dalla
legge (Vedi
in proposito le Tabelle
invalidità civile con
le indicazioni dei punti di invalidità) il soggetto interessato può
beneficiare innanzitutto dell'assegno
mensile di assistenza.
Ma se la
percentuale minima per ottenere il riconoscimento della qualifica di
invalido civile è quella del 34%, il diritto all'assegno mensile si
acquisisce solo se l'invalidità supera il 74%.
Più nel
dettaglio, il beneficiario dell'assegno mensile deve avere un'età
compresa tra i 18 e i 65 anni e tre mesi, essere privo di impiego e
il suo reddito annuo personale non deve superare la
somma di Euro 4.805,19.
Tale
provvidenza è incompatibile con altri redditi pensionistici.
Chi
supera l'età di 65 anni e tre mesi, pur non avendo diritto
all'assegno di invalidità civile, potrà comunque ottenere l'assegno
sociale,
mentre i minorenni potranno ottenere la cd. indennità
mensile di frequenza se
il reddito annuo personale non superi la somma di Euro 4.805,19.
Diverso
dall'assegno mensile di assistenza è la pensione di
inabilità. Essa spetta al soggetto al quale sia stata
riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, che
abbia un'età
compresa
tra i 18 e i 65 anni e tre mesi di età e il cui reddito
annuo personale non superi la somma di Euro 16.532,10.
Per
chi ha una invalidità del 100% è prevista, a determinate
condizioni, anche l'indennità
di accompagnamento.
Per
l'indennità di accompagnamento non sussistono limiti
reddituali o di età. Tuttavia, per poterne beneficiare, è
necessario che l'invalidità totale e permanente del 100% sia
accompaganta dall'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore o dall'impossibilità di
compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente
necessità di un'assistenza continua.
Non
possono in ogni caso beneficiarne coloro che siano
ricoverati gratuitamente in istituto o percepiscano un'analoga
indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o
di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole.
Le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile
Le modalità
per presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità
civile sono state recentemente revisionate dal
decreto legge n. 78/2009, con l’intento di contrastare le frodi
in materia.
L’intervento
normativo ha, inoltre, rivisto le modalità di valutazione sanitaria
e di concessione delle prestazioni e il ricorso in giudizio.
In sostanza,
oggi le domande vanno presentate all’Inps esclusivamente in
via telematica, anche avvalendosi dell’ausilio di un patronato
o di un’associazione di categoria dei disabili, previa
compilazione di un certificato medico digitale ad opera di
un medico competente abilitato dall’Inps.
Più nel
dettaglio, tale certificato, identificato da un numero generato dal
sistema in automatico, potrà essere abbinato ad una domanda
presentata entro massimo trenta giorni dal suo rilascio, pena
l’impossibilità di utilizzo del numero identificativo impresso
sulla ricevuta per l’inoltro telematico della domanda.
In essa
andranno necessariamente indicati i dati anagrafici e di
residenza del richiedente, completi di codice fiscale, il
fatto che si tratta di domanda di invalidità,
l’indicazione del primo riconoscimento/aggravamento, i
dati anagraficidell’eventuale tutore, l’indicazione
di domicilio provvisorio e l’indirizzo e-mail.
Contestualmente
alla presentazione della domanda potrà essere già stabilita
la data della visita di accertamento, modificabile una sola volta
ed entro limiti di tempo predefiniti.
L’accertamento sanitario
Una volta
presentata la domanda, il richiedente viene visitato dalla
Commissione medica ASL incaricata, che oggi deve necessariamente
essere integrata con la presenza di un medico Inps tra
i membri effettivi.
Se ne
ricorrono le condizioni, la visita può avvenire anche a
domicilio.
Laddove l’istante
non si presenti alla visita, viene riconvocato.
Se,
però, non si presenta neanche la seconda volta,
l’assenza viene considerata a tutti gli effetti come una rinuncia
alla domanda.
Se la
Commissione accerta l’invalidità, al richiedente sono riconosciute
le relative provvidenze economiche, la cui concessione è
attribuita alle Regioni e affidata all’Inps, previi controlli
amministrativi e reddituali effettuati dall’istituto, in
ragione del fatto che l’assegno di invalidità spetta in misura
proporzionale ai limiti di reddito.
Occorre
specificare che gli accertamenti che si concludono a
maggioranza (e non all’unanimità) vengono verificati con
riesame degli atti o disposizione di una nuova visita.
Le verifiche ordinarie e straordinarie
L’Inps, in
via ordinaria, effettua annualmente delle verifiche circa
l’invalidità accertata nella misura compresa tra il 2% e
il 5% dei verbali delle Commissioni mediche ASL,
indipendentemente dalla circostanza che il loro esito sia stato
positivo o negativo.
Talvolta,
inoltre, sono state previste delle verifiche
straordinarie circa la permanenza dello stato
invalidante: nel 2010, ad esempio, in occasione
dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009, sono
state programmate 100.000 visite.
Trasparenza del processo amministrativo e sanitario
Al fine di
garantire la massima trasparenza circa il processo amministrativo e
sanitario, il cittadino e gli enti di patronato potranno in
ogni momento consultarne le risultanze, collegandosi al sito
dell’Inps ed accedendo ad un’apposita pagina personale tramite un
pin rilasciato dall’Istituto.
Ricorsi avverso il mancato riconoscimento sanitario
Laddove
l’invalidità civile non venga riconosciuta, è possibile ricorrere
in giudizio entro 180 giorni dalla notifica del verbale
sanitario.
Unico
legittimato passivo è l’Inps e, laddove venga nominato
dal giudice un CTU, il medico legale dell’istituto deve
necessariamente assistere alle operazioni peritali.
A seguito
della riforma del 2009, non è più possibile né presentare
un ricorso amministrativo né utilizzare forme di contenimento del
contenzioso di qualsiasi genere.
Quanto spetta in concreto (Tabella)
Tipo
di provvidenza
|
Importo
|
Limite
di reddito
|
Pensione
ciechi civili assoluti
|
302,53
|
16.532,10
|
Pensione
ciechi civili assoluti (se ricoverati)
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
ciechi civili parziali
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
invalidi civili totali
|
279,75
|
16.532,10
|
Pensione
sordi
|
279,75
|
16.532,10
|
Assegno
mensile invalidi civili parziali
|
279,75
|
4.805,19
|
Indennità
mensile frequenza minori
|
279,75
|
4.805,19
|
Indennità
accompagnamento ciechi civili assoluti
|
880,70
|
Nessun limite
|
Indennità
accompagnamento invalidi civili totali
|
508,55
|
Nessun limite
|
Indennità
comunicazione sordi
|
253,26
|
Nessun limite
|
Indennità
speciale ciechi ventesimisti
|
203,15
|
Nessun limite
|
Lavoratori
con drepanocitosi o talassemia major
|
502,39
|
Nessun limite
|
Lo sai che:
- Con una percentuale di invalidità del 33,33% si ha diritto ad alcune agevolazioni per l’acquisito di protesi ed altri strumenti medici.
-
con il 46% di invalidità si ha diritto alla iscrizione al
collocamento obbligatorio nelle categorie protette (ma il diritto è
riservato a chi ha un'età compresa tra 18 e 55 anni);
-con
una percentuale del 51% si ha diritto ai congedi per cure;
- con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
- con una invalidità del 67% si puà avere l'esenzione dal ticket sanitario;
- con una invalidità deò 74% si ha diritto all'assegno mensile (occorre avere un'età comtresa tra 18 e 65 anni); c
-
con il 100% di invalidità si ha diritto alla Pensione di
inabilità
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'indennità di accompagnamento).
- Le persone mutilate o invalide totali per i quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure che risultino incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto alla iindennità di accompagnamento (vedi nel sito dell'INPS: l'indennità di accompagnamento).
-
I minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni propri della minore età e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate in questa pagina dell'INPS
(inps.it/...dir=10035)
hanno diritto alla indennità
mensile di frequenza
lunedì 24 agosto 2015
l’arte del non-combattere
Riportare cento vittorie in altrettante battaglie non significa avere grande abilità. Sottomettere il nemico senza combattere: questa è l’arte suprema.
– Sun Tsu
– Sun Tsu
venerdì 21 agosto 2015
Ripresa attività il 20 agosto
Ripresa l'attività professionale. Studio operativo full time dal lunedi al venerdi dall 9.30 alle 19.30. Il sabato dalle 9.30 alle 12.30
giovedì 30 luglio 2015
Notifica cartella di pagamento da Equitalia
La prova del contenuto della raccomandata relativa alla cartella spetta all’Agente della Riscossione
Spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non può sottrarsi Equitalia quando ha inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contesta di averla ricevuta. E’ onere del mittente (Equitalia) del plico raccomandato di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto. In mancanza di tale elemento, il presupposto dell’avvenuta notifica della cartella viene meno e quindi la notifica è nulla. Quindi, le notifiche da parte della società di riscossione sono legittime, ma cadono se in giudizio essa non prova il contenuto della raccomandata.
mercoledì 3 giugno 2015
La liquidazione del danno morale prescinde da quella del danno biologico
La
liquidazione del danno morale, da intendersi come turbamento
dell'animo e sofferenza subita da un individuo per le lesioni fisiche
riportate in un sinistro, è stata oggetto di una recentissima
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la quale, con la sentenza
n. 811/2015, ha definitivamente cristallizzato un principio
innovativo secondo cui la liquidazione del danno morale prescinde da
quella del danno biologico.
Se anche quest'ultimo, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto "la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario".
Gli ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso di un motociclista deceduto a seguito di un incidente stradale, mentre era a bordo del suo ciclomotore, hanno accolto il ricorso depositato dai familiari del giovane avverso la compagnia assicurativa e cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata drasticamente ridotta la somma liquidata dal Giudice di prime cure.
La Cassazione ha confermato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. denunciate dai ricorrenti, nella parte in cui si determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in relazione al danno biologico.
La Suprema Corte è pervenuta a questa distinzione ontologica tra le due voci di danno, e come tali suscettibili di differente valutazione in sede di liquidazione, partendo dall'ovvio presupposto che trattasi di due distinte situazioni soggettive: l'offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione (danno morale) e la lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32.
I primi e fondamentali cenni giurisprudenziali con cui si è poi definitivamente decretata l'autonoma risarcibilità del danno morale sono da rintracciare nelle storiche sentenze di San Martino dell'11 novembre del 2008 con cui, in un caso analogo, le Sezioni Unite avevano statuito che "il danno morale o catastrofale, derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima".
Peraltro, vi sono diverse sentenze che confermano l'orientamento sopra descritto tra cui Cass. Civ. sez. III, sentenza 13 maggio 2009 n. 11059, Cass. Civ. sez III sentenza 10 marzo 2010 n. 5770.
Alla luce di questi orientamenti la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del giudice, che "deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico".
Se anche quest'ultimo, inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo fosse lieve, ciò non significa che il danno morale non possa essere valutato ex sé ed essere rilevante, in quanto "la valutazione del danno morale, inteso come entità autonoma, deve essere effettuata caso per caso, senza che il pregiudizio biologico funga da riferimento assoluto e necessario".
Gli ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso di un motociclista deceduto a seguito di un incidente stradale, mentre era a bordo del suo ciclomotore, hanno accolto il ricorso depositato dai familiari del giovane avverso la compagnia assicurativa e cassato la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli con la quale era stata drasticamente ridotta la somma liquidata dal Giudice di prime cure.
La Cassazione ha confermato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado e la falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. denunciate dai ricorrenti, nella parte in cui si determinava il quantum del danno morale subito dalla vittima in relazione al danno biologico.
La Suprema Corte è pervenuta a questa distinzione ontologica tra le due voci di danno, e come tali suscettibili di differente valutazione in sede di liquidazione, partendo dall'ovvio presupposto che trattasi di due distinte situazioni soggettive: l'offesa alla dignità umana, garantita dagli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione (danno morale) e la lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32.
I primi e fondamentali cenni giurisprudenziali con cui si è poi definitivamente decretata l'autonoma risarcibilità del danno morale sono da rintracciare nelle storiche sentenze di San Martino dell'11 novembre del 2008 con cui, in un caso analogo, le Sezioni Unite avevano statuito che "il danno morale o catastrofale, derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima".
Peraltro, vi sono diverse sentenze che confermano l'orientamento sopra descritto tra cui Cass. Civ. sez. III, sentenza 13 maggio 2009 n. 11059, Cass. Civ. sez III sentenza 10 marzo 2010 n. 5770.
Alla luce di questi orientamenti la quantificazione del danno morale è rimessa alla discrezionalità del giudice, che "deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico".
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