lunedì 9 maggio 2016

“Che vuol dire «grande avvocato»?

“Che vuol dire «grande avvocato»?

Vuol dire avvocato utile ai giudici per aiutarli a decidere secondo giustiziautile al cliente per aiutarlo a far valere le proprie ragioni. 

Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza: proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per «grande avvocato».” 

PIERO CALAMANDREI

martedì 22 marzo 2016

Licenziamento economico

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è riconosciuto illegittimo, laddove venga dimostrata la manifesta insussistenza di motivazioni riconducibili a necessità imprenditoriali sia di carattere economico che di carattere riorganizzativo.
  1. Azienda con più di 15 dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015: è prevista il reintegro del lavoratore o, a sua scelta, un’indennità sostitutiva di 15 mensilità. Ulteriore pagamento dell‘indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità, con il relativo versamento dei contributi ed interessi legali.
  2. Azienda con più di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: in questo caso non è più prevista il reintegro ma solo il pagamento di un’indennità risarcitoria, seppure non soggetta a contribuzione. L’importo potrà essere pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; la base da prendere come riferimento sarà l’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
  3. Azienda con meno di 15 dipendenti tutti assunti prima del 7 marzo 2015: il datore di lavoro potrà scegliere tra  riassunzione immediata (entro 3 giorni dalla data della sentenza) del lavoratore o il pagamento di un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. La determinazoione dell’indennità sarà funzione del numero dei dipendenti occupati, delle dimensione dell’impresa e dell’anzianità di servizio del dipendente.
  4. Azienda con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015: è prevista solamente un’indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione,pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, compresa comunque tra un minimo di due ed un massimo di sei mensilità

sabato 5 marzo 2016

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martedì 9 febbraio 2016

FISCO Equitalia: la rateizzazione sospende il fermo amministrativo

La rateizzazione sospende il fermo amministrativo, lo rende noto Equitalia in un apposito comunicato diramato in data 9 febbraio 2016.
Il fermo amministrativo, quindi, può essere sospeso se il contribuente ottiene un piano di rateizzazione.
Infatti, con il pagamento della prima rata Equitalia rilascerà un' apposita comunicazione con la quale il debitore potrà recarsi negli uffici del Pra (Pubblico Registro Automobilistico) per effettuare l' annotazione della sospensione e riprendere a utilizzare il veicolo. Questo provvedimento voluto dall'amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, consente di neutralizzare gli effetti del fermo amministrativo con la dilazione del debito.
Fonte: Equitalia
La Direzione
(9 febbraio 2016)

venerdì 22 gennaio 2016

Stepchild adoption , 10 motivi per il no

Da Avvenire del 22.01.2016

Unioni civili, matrimoni gay, stepchild adoption, adozione del figliastro, affido rafforzato. Tante questioni complesse e, troppo spesso, tanta confusione condita da abbondanti dosi di ideologia e mistificazioni. Ecco una guida per orientarsi nel dibattito.


1 Cos’è la stepchild adoption?
 
È la proposta di modifica del titolo IV della legge sulle adozioni (184 del 1983) che già prevede, in casi particolari, decisi volta per volta dal giudice, l’adozione del figlio del coniuge. La proposta di legge Cirinnà vorrebbe aggiungere alla parola «coniuge», questa specificazione: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». La modifica aprirebbe la strada alla possibilità di adottare da parte del partner omosessuale. Il minore superiore ai 14 anni sarebbe comunque chiamato ad esprimere il suo consenso. E se di età dai 12 ai 14 dovrebbe esprimere un’opinione. Per i bambini più piccoli la parola passerebbe invece al giudice che dovrebbe valutare idoneità affettiva, situazione personale, capacità educative del partner omosessuale. Ma quanti giudici si sentiranno liberi di esprimere una valutazione obiettiva, di fronte al rischio di un’inevitabile accusa di omofobia da parte delle associazioni Lgtb in caso di parere contrario? 


2 Quanti sarebbero interessati alla stepchild adoption? 
Un numero esiguo di persone. Per quanto riguarda i minori che vivono all’interno di coppie omosessuali non esistono statistiche ufficiali. Le associazioni delle famiglie arcobaleno parlano di 100mila bambini. Ma è un numero poco credibile, considerando che le persone omosessuali rappresentano, secondo gli studi più accreditati, non più del 3% della popolazione. Inoltre, solo una piccola percentuale di questi minori potrebbe avere i requisiti per l’adottabilità, considerando che sarebbe comunque necessario il consenso – revocabile – dell’altro genitore biologico. Quindi il numero di minori potenzialmente interessati alla 'stepchild adoption' 


3 Dove esiste già la 'stepchild'?In Europa le coppie omosessuali possono accedere all’adozione piena, cioè 'legittimante', in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Invece Germania, Estonia, Slovenia e Svizzera hanno scelto l’adozione 'non legittimante', come sarebbe anche la 'stepchild' nel disegno di legge Cirinnà. 


4 Quali problemi dovrebbe risolvere? 
Secondo i sostenitori della 'stepchild adoption' dovrebbe garantire innanzitutto la continuità affettiva ai minori che vivono già all’interno di coppie omosessuali, nel caso di decesso del genitore biologico. Al di là di questi casi, l’adozione dovrebbe offrire al partner omosessuale del genitore biologico la possibilità di esercitare una potestà genitoriale 'non legittimante' in tutte le altre circostanze della vita. È però da verificare se questa ipotesi vada fatta rientrare nell’ambito del «superiore interesse del minore», secondo la Carta Onu per i diritti del minore. O se, al contrario, non si tratta di una preoccupazione dettata da pretese 'adultocentriche', secondo la logica discutibile e rischiosa del 'figlio ad ogni costo'. 


5 Come tutelare i bambini?Innanzi tutto esiste già, come detto, il titolo IV della legge sulle adozioni («adozione in casi particolari») che potrebbe essere modificato per includere, in determinati contesti, anche questi nuovi casi. L’eventuale modifica andrebbe però realizzata senza necessità di collegarla alla legge sulle Unioni civili: le due norme dovrebbero viaggiare su binari paralleli, evitando rischiose 'contaminazioni'. 


6 Perché la 'stepchild' apre la strada all’utero in affitto? 
Perché, legittimando l’adozione gay, indurrebbe alcune coppie omosessuali – e probabilmente anche eterosessuali – a ricorrere a questa pratica di sfruttamento. Non regge, a questo proposito, l’affermazione secondo cui in Italia l’utero in affitto è comunque punito per legge, e quindi non rappresenterebbe un problema. Di fronte a una crescita delle richieste di trascrizione all’anagrafe di questi bambini 'ordinati e acquistati' all’estero, quale giudice potrebbe opporsi una volta che è stata aperta la breccia 


7 Quali sono le alternative? 
Un’ipotesi è quella dell’affido rafforzato, ma anche in questo caso le contraddizioni giuridiche sono evidenti. L’affido è una situazione transitoria e riguarda quasi sempre minori in stato d’abbandono o che hanno alle spalle una situazione familiare problematica. Quindi sarebbe necessario il verificarsi di queste ipotesi. Un’altra proposta è quella di lasciare al giudice la valutazione volta per volta. Ma si tratterebbe di una soluzione a rischio, perché in assenza di linee generali, troppi giudici avrebbero la tentazione di trasformarsi in legislatori. L’unica soluzione ragionevole, come indicato anche dal presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, sarebbe quella di stralciare il capitolo adozioni dalla legge sulle Unione civili e procedere ad una modifica equilibrata e non ideologica della legge 184 del 1983 con la preoccupazione reale di mettere i bambini al primo posto. Troppo bello per essere vero? 


8 Cosa cambierebbe con il nuovo emendamento allo studio? 
Ben poco, perché la proposta di concedere l’adozione dopo due anni di verifica preadottiva, con la decisione finale da parte di un giudice, lascia inalterate tutte le contraddizioni giuridiche e i dubbi sostanziali della 'stepchild adoption' prima maniera e si concluderebbe in ogni caso con un’adozione 


9 La proposta Cirinnà presenta rischi di incostituzionalità?Verissimo. Secondo la Corte costituzionale la regolamentazione delle unioni civili avrebbe dovuto essere 'diversa dal matrimonio' (sentenza n. 138/2010). Invece, anche nella nuova stesura, sono rimasti tutti i riferimenti agli articoli del Codice civile che disciplinano il matrimonio. Anche i nuovi emendamenti allo studio sono tutti da verificare sotto questo punto di vista. 


10 Esistono altre incongruenze? Molte. Al punto 1 dell’art. 3 del disegno di legge si vuole introdurre l’obbligo reciproco alla 'coabitazione'. Ma già la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva cancellato questo obbligo, tanto che i coniugi sono liberi di fissare la loro residenza in luoghi diversi. E inoltre, per sciogliere le unioni civili omosessuali, il ddl Cirinnà fa riferimento alla disciplina della separazione e del divorzio (capo V del titolo VI del libro primo del Codice civile). Ma quelle leggi erano pensate per sciogliere un vincolo matrimoniale, non una «dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile ». Di fatto non si ha certezza su cosa succederebbe. Tutta da verificare anche la compatibilità del disegno di legge con la norma sul diritto al riconoscimento delle origini biologiche approvata nel giugno scorso.




venerdì 2 ottobre 2015

Le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare

In sintesi si ripercorrono brevemente le novità della procedura per la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, istituita dal D.L. n. 132/2014 (convertito in Legge 10.11.2014, n. 162) che ha introdotto, tra gli altri, con decorrenza 11 dicembre 2014, l’art. 492 bis c.p.c. e l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.
All’art. 492 c.p.c. è stato abrogato il comma 7, il quale consentiva all’ufficiale giudiziario di rivolgere la richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche al fine di ricercare beni utilmente pignorabili.
Ora con la riforma citata questo non può più avvenire, in quanto si deve seguire il dettato dell’art. 492-bis cpc, ossia “su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, la dimora o la sede verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare….omissis….con l’autorizzazione di cui al primo comma il Presidente del Tribunale o un Giudice da lui delegato, dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e, in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti”.
Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri competenti, al momento l’ufficiale Giudiziario non è in grado di poter dare attuazione all’articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato, pertanto alcuni Presidenti di Tribunali, dando attuazione all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. autorizzano il creditore a fare richiesta ai gestori delle banche dati previsti dall’art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere le informazioni nelle stesse contenute. 
Successivamente, per ovviare alla mancanza dell’emanazione, da parte delle autorità preposte, dei decreti attuativi richiamati dall’art. 492-bis c.p.c., con il recente Decreto legge n. 83/2015 si è consentito al creditore autorizzato di richiedere ai gestori le informazioni previste dalla disposizione del codice di rito. Infatti al riscritto art 155-quinquies, disp. att. c.p.c., si legge: “la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’art. 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati".
Pertanto stante quanto disposto dal Decreto Legge n. 83/2015, i gestori di banche dati di cui all’art. 492-bis cpc, non possono più esimersi dal fornire i dati in loro possesso in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi da parte delle autorità preposte.
Infatti dopo innumerevoli richieste di accesso rigettate, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato indirizzo. Con provvedimento del 23/09/2015, l’Agenzia delle Entrate di Arezzo ha concesso l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione, come da allegato.
Un piccolo ma significativo passo verso la piena attuazione della riforma ex art. 492-bis c.p.c.

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