venerdì 11 aprile 2014

Affitti in nero:nulle le sanzioni per il proprietario

E’ illegittima la norma che prevedeva le sanzioni per gli affitti in nero: la Corte costituzionale ha bocciato il Dlgs 23/2011 per eccesso di delega negli articoli 8 e 9.
Si tratta, però, dello stesso decreto che introduceva la cedolare secca, la tassa fissa per l’occupazione di immobili a canone concordato e dunque slegata dai valori di mercato. Proprio quella tassa che il governo Renzi ha recentemente pensato di dimezzare, portandola al 10% dall’iniziale 19% – e dopo un passaggio al 15% definito dai precedenti governi.
Secondo le previsioni del decreto infatti, all’interno del provvedimento avrebbero dovuto trovarsi le norme relative ai vari organi di governo, come Province, Comuni, Città metropolitane e Regioni, in relazione all’incremento della loro autonomia finanziaria. Dunque, tutte le sanzioni in relazione a affitti sommersi, erano fuori luogo ed è così che la Consulta, lo scorso 14 marzo, ha dichiarato incostituzionale il decreto legislativo.
Quali sono gli effetti di questa sentenza? Molto semplicemente, in caso di registrazione incompleta o mancante, l’amministrazione non potrà subentrare per stabilire il canone dovuto o anche la durata del contratto di affitto.
Nello specifico, era il comma 8 a definire le modifiche agli accordi tra proprietario e inquilino. In generale era stabilito che la durata standard arrivasse a quattro anni dalla data di avvenuta archiviazione, sia che fosse realizzata spontaneamente dagli interessati, sia che procedesse l’ufficio comunale a mettere a verbale. Inoltre, il canone annuo veniva fissato al triplo della rendita catastale dell’immobile, con relativo adeguamento del 75% dell’Istat a partire dal tredicesimo mese.
Secondo la legge appena decaduta per mano della Consulta, le sanzioni in caso di mancata o insufficiente registrazione di dati sull’affitto negli uffici degli enti territoriali erano insomma per nulla attinenti con l’ambito in cui la delega era stata esercitata da parte dell’esecutivo, che avrebbe dovuto essenzialmente tutelare i margini di influenza tributaria da parte dei singoli livelli di governo e invece aveva travalicato in un terreno del tutto estraneo.
Oltretutto, la legge ormai scomparsa dopo il no della Corte costituzionale, contraddiceva anche l’articolo 6 dello Statuto del contribuente, poiché non avrebbe rispettato i minimi necessari a informare degnamente il contribuente.

martedì 28 gennaio 2014

Mobbing, registra conversazioni di colleghi per provarlo: sì al licenziamento


Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 21.11.2013 n° 26143 
E’ legittimo il licenziamento del dipendente che registra di nascosto e diffonde le conversazioni dei colleghi, utilizzandole per una denunzia di mobbing nelle sedi giudiziarie.
E’ quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza 21 novembre 2013, n. 26143.
Nel caso in esame, il ricorrente era stato licenziato in quanto aveva registrato le conversazioni dei colleghi, ad insaputa degli stessi ed in violazione del loro diritto di riservatezza, per dimostrare il mobbing nei confronti del primario, rispetto al quale il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. Avverso tale licenziamento, il dipendente aveva proposto impugnazione, respinta sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, in quanto la condotta del lavoratore integrava gli estremi della giusta causa di recesso per via della lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Aveva presentato, quindi, ricorso in Cassazione, censurando l’erronea valutazione dei giudici di merito i quali avrebbero giudicato legittimo il licenziamento in virtù della sola contestazione relativa "alle registrazioni delle conversazioni tra i colleghi al fine di supportare la denuncia di mobbing nei confronti del primario".
I Giudici di Piazza Cavour hanno sposato le argomentazioni della Corte territoriale, secondo cui dalle risultanze processuali emergeva che il ricorrente aveva tenuto “un comportamento tale da integrare una evidente violazione del diritto alla riservatezza dei suoi colleghi, avendo registrato e diffuso le loro conversazioni intrattenute in un ambito strettamente lavorativo alla presenza del primario ed anche nei loro momenti privati svoltisi negli spogliatoi o nei locali di comune frequentazione, utilizzandole strumentalmente per una denunzia di mobbing, rivelatasi, tra l'altro, infondata.” Alla luce di tutto ciò era venuta meno, nei confronti del ricorrente, quella fiducia che è elemento indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo stato irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra il dipendente e l'Azienda ospedaliera datrice di lavoro.
Per tali ragioni, confermando le motivazioni della Corte d’appello, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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