Per richiedere una consulenza legale contattare l'Avv. Marco Valentinotti ai seguenti recapiti: tel. cell. 392.5536295 - email:marcovalentinotti@gmail.com - viale delle Medaglie d'Oro 266- 00136 Roma Segui l'Avvocato Marco Valentinotti su canale Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb95ekqF1YlJ3AN9fn1q e sui social: Facebook, Instagram Linkedin e X
venerdì 9 agosto 2019
martedì 9 luglio 2019
NASPI
La legge italiana tutela i lavoratori in caso di perdita del lavoro garantendo loro una somma di denaro mensile. Questa forma di tutela a favore del disoccupato si chiama Naspi.
A
chi spetta?
La
Naspi non è una forma di tutela universale. Infatti, non tutti i
lavoratori italiani sono assicurati, dal punto di vista
previdenziale, all’Inps. Molti sono iscritti a forme di
previdenza
sociale privata.
Si pensi agli avvocati, ai commercialisti, agli architetti, etc..
Tutti questi professionisti sono iscritti alle proprie Casse
previdenziali di
riferimento e non possono, dunque, ricevere la Naspi così come le
altre provvidenze sociali erogate dall’Inps.La Naspi viene erogata
unicamente ai lavoratori con rapporto
di lavoro subordinato che
hanno perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
lavoratori
assunti con contratto
di apprendistato;
-
soci
lavoratori di cooperative con rapporto
di lavoro subordinatocon
le stesse cooperative;
-
personale
artistico con rapporto di lavoro
subordinato;
-
dipendenti
a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono,
invece, esclusi dalla possibilità di fruire
della Naspi:
-
dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
-
operai
agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
-
lavoratori
extracomunitari con permesso
di soggiorno per
lavoro stagionale;
-
lavoratori
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
-
lavoratori
titolari di assegno
ordinario di invalidità,
a meno che non optano per la Naspi.
soci
lavoratori di cooperative con rapporto
di lavoro subordinatocon
le stesse cooperative;
personale
artistico con rapporto di lavoro
subordinato;
dipendenti
a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
dipendenti
a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai
agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
lavoratori
extracomunitari con permesso
di soggiorno per
lavoro stagionale;
lavoratori
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
lavoratori
titolari di assegno
ordinario di invalidità,
a meno che non optano per la Naspi.
Naspi: quanto spetta?
Chiarito a chi spetta, cerchiamo di capire a quanto ammonta l’assegno Naspi che verrà pagato mensilmente dall’Inps.
L’ammontare
della Naspi varia
a seconda di vari fattori.
In
particolare:
-
se
la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo
di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla
base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente
dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo
valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della
retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni;
-
se
la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento
annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro
1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà
pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla
legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media
mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
La
Naspi, in ogni caso, non può essere più alta di una somma
massima fissata
dalla legge e rivalutata annualmente sulla base della variazione
dell’indice Istat. Anche questo tetto massimo viene reso noto ogni
anno dall’Inps con apposita circolare pubblicata sul sito.
Una
volta che la domanda di Naspi è stata accettata dagli uffici Inps,
il disoccupato si chiede quando
iniziano ad arrivare i soldi.
L’indennità
di disoccupazione Naspi spetta
al lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro a partire:
-
dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se
il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore
presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
-
dall’ottavo
giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia,
infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il
lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
-
dal
trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa,
se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
-
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro
i termini di legge.
E’,
dunque, compito del lavoratore essere il più celere possibile nella
presentazione della domanda al fine di ottenere la Naspi e cominciare
a prendere i soldi il prima possibile. Resta inteso che anche se
dovessero esserci dei ritardi nell’erogazione dell’assegno, i
periodi in cui si ha diritto alla Naspi non può metterli in
discussione nessuno e verranno pagati tutti insieme quando il
pagamento verrà effettuato.
se
la retribuzione del dipendente è inferiore a un determinato importo
di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla
base della variazione dell’indice Istat e reso noto annualmente
dall’Inps con una propria circolare (per l’anno 2019 questo
valore è 1.221,44), l’assegno Naspi ammonta al 75% della
retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli
ultimi quattro anni;
se
la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento
annuo di cui abbiamo appena parlato (ossia, come detto, euro
1.221,44 per l’anno 2019), la misura dell’assegno Naspi sarà
pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla
legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media
mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge.
dall’ottavo
giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se
il lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se il lavoratore
presenta la domanda dopo l’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ma entro i termini di legge;
dall’ottavo
giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia,
infortunio sul lavoro e/o malattia professionale o preavviso, se il
lavoratore presenta la domanda entro l’ottavo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
dal
trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa,
se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno;
dal
giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata
oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro
i termini di legge.
Naspi: come fare domanda:
La domanda di Naspi deve essere presentata dal lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro all’Inps unicamente per via telematica e deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 68 giorni. Questo termine decorre:
-
dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
-
dalla
cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la
maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente
cessato;
-
dalla
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono
insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
-
dalla
risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
-
dalla
cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato
preavviso ragguagliato a giornate;
-
dal
trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di
licenziamento per giusta causa.
La
domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente
in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
Se
vuoi evitare
di commettere errori o
di sbagliarti nella compilazione
della domanda di Naspi,
prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare
direttamente dal portale Inps il tutorial “Naspi: invio domanda”
che ti fornirà delle precise istruzioni sulla compilazione dei vari
campi di cui si compone la domanda.
Se
hai problemi ad inoltrare telematicamente la domanda, l’Inps ti
offre due possibili alternative:
-
tramite
il Contact
center Inps al
numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al
numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
-
tramite
enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
Nei
consueti tempi tecnici, gli uffici Inps prenderanno in carico la
domanda e verificheranno il possesso di tutti i requisiti necessari
per ottenere la Naspi. Se è tutto a posto a stretto giro riceverai
l’accettazione
della domanda di Naspi con
le relative informazioni.
dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
dalla
cessazione del periodo di maternità indennizzato nel caso in cui la
maternità sia insorta durante il rapporto di lavoro successivamente
cessato;
dalla
cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul
lavoro e/o malattia professionale, se infortunio o malattia sono
insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;
dalla
risoluzione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della
sentenza emessa dall’autorità giudiziaria;
dalla
cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato
preavviso ragguagliato a giornate;
dal
trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di
licenziamento per giusta causa.
La
domanda di Naspi deve essere presentata, come detto, esclusivamente
in via telematica attraverso l’apposito servizio dedicato.
tramite
il Contact
center Inps al
numero 803 164 (la chiamata è gratuita da rete fissa) oppure al
numero 06 164 164 se si chiama da rete mobile;
tramite
enti di patronato e intermediari dell’Inps, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
Note: [1] Art. 38, Cost. - [2] Art. 1, 4 marzo 2015, n. 22.
venerdì 7 giugno 2019
Infortunio in itinere: INAIL e risarcimento danno
Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.
E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?
Preliminarmente bisogna accennare all’art.
il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:
a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro
b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro
c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).
Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.
La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :
a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento
b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa
c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).
Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della
Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):
a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA
b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla
oppure alla
c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.
Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita
Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.
Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.
Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.
Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.
Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.
Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.
Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.
Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.
martedì 21 maggio 2019
Ti presento il mio avvocato
“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre…” (Prima lettera di Giovanni 2:1).
Lo studio del mio Avvocato è molto in alto, ma è aperto a chiunque
Non è come tanti che più sono in alto più diventano irraggiungibili per le persone comuni. La sua porta, invece, è sempre aperta. Somiglia davvero tanto a questa affermazione, che pare sia proprio lui… “Infatti così parla Colui che è l’Alto, l’eccelso, che abita l’eternità, e che si chiama il Santo. «Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi»” (Libro del profeta Isaia 57:15).
Il mio Avvocato è un vero principe del foro
Conosce perfettamente legge e giustizia; è molto influente e temuto. Tutti gli avvocati dell’accusa tremano al solo pensiero di doverlo affrontare. Non solo, ma è molto conosciuto e stimato dal Giudice, quello supremo. Il suo nome è perfino scritto tante volte nel Codice dei codici. Anche il nome di suo Padre… perché è di famiglia.
Devi sentire come parla!
Quando apre la bocca lui, tutti tacciono e lo ascoltano, letteralmente pendono dalle sue labbra. Lui dice sempre la verità, ci puoi scommettere. Quello che dice non lo dimentichi più, perché le sue parole lasciano sempre il segno. Sono parole di vita eterna, di profonda consolazione…
Non ha mai perso una causa e mai ne perderà
Pensa che lui è soprannominato… “il Leone della tribù di giuda, il discendente di Davide”, che “ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli” (Apocalisse 5:5). Ha sconfitto una volta per sempre l’avvocato dell’accusa, che ha fatto proprio una brutta fine: “È stato gettato giù… l’accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio” (Libro dell’Apocalisse 12:10). Quindi, se ti difende lui, la vittoria è assicurata!
Starai pensando che deve essere carissimo
Di solito gli avvocati più son bravi più costano. Però per il mio Avvocato le cose non stanno così. Pensa che ha una tale passione per la vita che metterebbe la Sua al posto di quella degli altri… Non chiede mai soldi, anzi paga sempre lui, anticipatamente. Lo ha fatto “in natura”, tanto che di lui è scritto che “Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo” (1 Giovanni 2:2).
Vuoi sapere come si chiama il mio Avvocato?
Il Suo nome è Gesù Cristo, il giusto! Un Paràkletos, un Consolatore…
Questo è un messaggio per oggi
Dio, il giusto Giudice, vuole che i Suoi figli non continuino a infrangere la Sua volontà. Infatti il nostro testo dice: “Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate”. Ma è altresì scritto… “che nel nome di Gesù si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti” (Vangelo di Luca 24:47), in modo che… “se qualcuno ha peccato”, se tu e io abbiamo peccato… anche tu e io “abbiamo un Avvocato presso il Padre…”. Andiamo a Gesù, che sa riconoscere il vero ravvedimento, difenderà la nostra causa davanti a Dio il Giusto Giudice, dal quale soltanto può procedere il perdono, come è scritto nella stessa Prima lettera dell’apostolo Giovanni che aggiunge: “Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del nome di Gesù”. (2:12).
Per finire c’è una verità che ognuno di noi deve ricordare
Quando Dio perdona, perdona davvero! È un dono, immeritato, da accettare con gratitudine. Sì, i meriti non sono nostri, ma nel nostro Signore, che ha pagato al nostro posto. Se rigettiamo il Suo perdono, non solo rimaniamo nella condizione di errore, ma vanifichiamo per noi il significato del Suo sacrificio e del Suo compito di intercedere per i credenti. Allora apriamo con le mani il cuore e accogliamo il dono di Dio. Così potremo proseguire il cammino con il nostro Avvocato: Gesù Cristo il giusto!
giovedì 18 aprile 2019
martedì 9 aprile 2019
EXCUSATIO NON PETITA, ACCUSATIO MANIFESTA
Una scusa non richiesta equivale ad una accusa manifesta,
Questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche.
In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.
Questo il nocciolo di un motto latino che risulta valido ancora oggi nelle sue componenti comportamentali e psicologiche.
In effetti chi tende a giustificarsi prima ancora di essere accusato, spesso tradisce la propria colpevolezza, rasentando o anticipando una confessione.
martedì 12 marzo 2019
Nuovi accordi territoriali per le locazioni a canone concordato (zona Roma Capitale)
Lo
scorso 4 marzo, sono stati stipulati i nuovi “accordi
territoriali per le locazioni a canone concordato”,
finalizzati a regolare esigenze abitative ordinarie, contratti
transitori e con studenti nell’ambito di Roma Capitale.
I
nuovi accordi entrano in vigore il giorno 11
marzo 2019 ed
hanno durata triennale.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Segui le news anche sul canale Whatsapp
https://whatsapp.com/channel/0029Vb95ekqF1YlJ3AN9fn1q
-
Il D.D.L. Lavoro introduce le “dimissioni di fatto”, che permettono al datore di risolvere il contratto in caso di assenze ingiustificate ...
-
Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motiva...
-
Occorre innanzitutto precisare quali siano i limiti che i creditori sono obbligati a rispettare quando intendano pignorare la pensione d...
