giovedì 23 gennaio 2020

Contanti: riduzione della soglia e sanzioni



A partire dal 1° luglio 2020, chi darà più di 1.999,99 euro in contanti a un’altra persona, a qualsiasi titolo ciò avvenga, dovrà pagare sanzioni amministrative assai salate. Se anche non scatta alcun reato, i colpevoli – perché le sanzioni colpiranno sia chi dà i soldi, sia chi li riceve – potranno essere costretti a pagare fino a 50mila euro. 
Sono queste le conseguenze della riforma fiscale approvata con la manovra di fine anno dal governo conte2.
L’esecutivo ha abbassato la soglia dell’uso dei contanti, fatto ormai noto a tutti. Le modifiche, che entreranno in vigore tra circa sei mesi, non consentiranno più di prestare, donare o acquistare in contanti se l’importo complessivo raggiunge i 2.000 euro. Tale soglia, peraltro, a partire dal 2022, scende ulteriormente sino ad arrivare a 1.000 euro

E nuove regole si applicano anche ai regali tra familiari. Così, ad esempio, un padre non potrà più elargire al figlio 2mila euro in contanti, ma dovrà dargli un assegno o fare un bonifico. 
La riforma ha modificato, però, anche la misura delle sanzioni. Si va da un minimo di 2mila euro a un massimo di 50mila euro che, come detto, ricadono su entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione. Invece dal 2022, il minimo scende a 1.000 euro.
In pratica:
  • Per le violazioni commesse e contestate dall’1.7.2020 al 31.12.2021 il minimo edittale è fissato a € 2.000 mentre il massimo è di € 50.000;
  • Per le violazioni commesse e contestate dal 1.01.2022 il minimo edittale è fissato a € 1.000 mentre il massimo resta sempre di € 50.000.
Spetterà all’autorità amministrativa stabilire l’entità della sanzione che sarà rapportata all’importo scambiato. È verosimile pensare che le sanzioni saranno così graduate:
  • Fino al 31.12.2021, per scambi da 1 a 2.000 euro, la sanzione è di 2.000 euro che, come detto, costituisce il minimo; all’aumentare dell’importo corrisponderà un proporzionale aumento della sanzione (ad esempio, per uno scambio di 10mila euro si arriverà a una sanzione di 10mila euro), fino ad arrivare a un massimo di 50mila euro. Risultato: chi scambia 100mila euro in contanti subisce una sanzione di 50mila euro;
  • Dal 1.01.2022, per scambi da 1 a 1.000 euro la sanzione è di 1.000 euro che, come anticipato, è anche la soglia minima. La sanzione poi aumenta col crescere dell’importo scambiato.


venerdì 17 gennaio 2020

Carta di credito: come bloccare il pagamento online? Come bloccare un pagamento automatico?

Carta di credito: come bloccare il pagamento online?

Collegandoti al servizio di home banking del tuo istituto, cioè alla tua pagina personale del sito Internet della banca. Questo servizio viene offerto ormai pressoché da tutti gli istituti di credito.

Dovrai, quindi, inserire le tue credenziali (login e password) nella pagina in cui viene gestita la tua carta. Apparirà sul monitor un modulo da compilare con le stesse informazioni richieste al telefono, cioè dati anagrafici, numeri del conto e della carta, dati del pagamento da annullare.

Una volta compilato, il modulo va inviato telematicamente alla banca. Poiché non hai avuto alcuna conversazione con un operatore e non hai potuto chiedere entro quando viene annullato il pagamento e da quando puoi disporre del denaro, controlla spesso l’estratto conto per vedere se ci sono delle variazioni.

Carta di credito: come bloccare un pagamento automatico?

Abbiamo detto che ci sono alcuni pagamenti collegati alla carta di credito che con cadenza mensile, trimestrale o semestrale (a seconda delle disposizioni date al momento del contratto) vengono fatti in automatico. Normalmente, si tratta di abbonamenti a dei servizi come Spotify, Skype, una pay-tv, un gruppo editoriale, ecc. In questo caso, si può bloccare il pagamento quando è stata data la disdetta perché il servizio non interessa più ma i soldi continuano ad essere puntualmente scalati?
Devi sapere che quando firmi un contratto con uno di questi fornitori di servizi, la banca ed il circuito che gestisce la tua carta di credito sono dei semplici esecutori dell’ordine di pagamento che tu hai dato Per capirci meglio: l’accordo l’hai fatto con l’operatore, non con loro. Questo vuol dire che, nel caso in cui tu voglia chiudere la fornitura, non dovrai rivolgerti al tuo istituto di credito o al circuito (Visa, American Express, Mastercard). Dovrai chiedere a Skype, a Spotify o alla pay-tv di interrompere sia il servizio sia i prelievi di denaro.
Se, però, la tua richiesta viene disattesa, allora dovrai disdire la carta di credito. Per questo, sarà necessario che ti vada in banca a firmare i relativi moduli.
(da laleggepertutti.it) 


mercoledì 11 dicembre 2019

Sim Swap, e il tuo conto in banca è vuoto. Nuova e pericolosa frode


All’improvviso, la rete telefonica del proprio smartphone va in tilt. Non è più possibile collegarsi alla rete telefonica, non si possono inviare SMS, non ci si connette ad Internet. Spe
sso si tratta di un guasto temporaneo, ma non bisogna mai abbassare la guardia e mantenere la mente vigile: l’utente pensa si tratti di un guasto temporaneo, ma in un paio d’ore invece i pirati informatici prendono il controllo della scheda telefonica e svuotano velocemente il conto corrente.
Nata negli Stati Uniti, come per lo più succede alle novità tecnologiche, la nuova truffa della “Sim Swap” ha raggiunto ora anche l’Italia; è particolarmente insidiosa, si basa sulla clonazione della scheda telefonica della vittima, che di colpo vede la rete del proprio smartphone andare in avaria.
La procedura è semplice e redditizia, tanto che la Polizia ha divulgato sul proprio sito una guida per allertare i cittadini. Il Cyber criminale individua una vittima e cerca il suo numero di cellulare, magari attraverso una App spia o una mail infetta: ricordiamo che la raccolta dei dati personali presenti online è il primo passo per un furto di identità.
A questo punto il criminale falsifica un documento d’identità e lo presenta in un centro assistenza per chiedere una nuova scheda telefonica, affermando che è stato rubato il cellulare.
Tutto questo diventa molto facile se c’è anche la complicità di un esercente di schede telefoniche, ma non è indispensabile.
Appena la nuova Sim arriva in mano al criminale, la vecchia scheda in uso alla persona truffata viene disabilitata automaticamente. L’ultimo passo consiste nel richiedere all’assistenza telefonica della banca, magari tramite un sms, i nuovi dati di accesso al conto corrente della vittima. La banca non si accorge della truffa, perché la chiamata arriva dal numero registrato nei propri sistemi informatici.A questo punto il criminale ha la piena operatività sul conto corrente della vittima.
Come difendersi? Le ‘best practices’ sono sempre i migliori consigli:
  • usare password non banali e differenti per ogni sito;
  • se si notano rallentamenti, o sparisce il campo per mezza giornata, contattare subito il gestore e verificare con la banca lo stato del proprio conto corrente;
  • evitare di dichiarare troppi dati personali, come numero di cellulare o IBAN, nei propri profili online, sia nei normali siti web sia nei social network, per impedire la raccolta automatizzata dei nostri dati;
  • fare attenzione all’installazione di App di dubbia provenienza; le informazioni personali possono essere estrapolate anche da App maligne o infette;
  • almeno per i siti di maggior importanza, come quelli delle banche online, è utile dotarsi di una chiave di sicurezza aggiuntiva, per non usare il cellulare come secondo fattore di autenticazione;
Purtroppo il boom delle frodi legate alle Sim clonate dipende proprio dal rafforzamento di alcune misure di sicurezza dei conti correnti online, come l’uso del numero di telefono come secondo fattore di autenticazione (il cosiddetto ‘token software’) al posto delle vecchie “chiavette” (i token fisici)


martedì 3 dicembre 2019

Attività dello studio

Questa settimana lo studio ha ottenuto:


  • decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma, per crediti da Lavoro;
  • sentenza del Giudice di Pace di Roma di accoglimento  ricorso cartella esattoriale per sanzioni amministrativa,
  • sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento ricorso avverso cartella Agenzia delle Entrate per Tari AMA.
Massimo impegno, obiettivo conseguito. 



mercoledì 20 novembre 2019

Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi


Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi

Il risarcimento del danno non spetta all'assicurazione, a meno che il contratto della polizza non preveda una copertura per agenti armosferici. Il dovere di risarcire spetta al proprietario dell'area in cui l'albero è caduto. Se si tratta di strade, piazze, parchi comunali, spetta al Comune. Se si tratta di strada extraurbana, invece, spetta all'Anas, se si tratta di area privata, al soggetto o ente proprietario. A regolarlo è l'articolo 2051 del Codice Civile.

Come richiedere il risarcimento

Per richiedere il risarcimento, in seguito alla caduta di un albero o di qualche ramo sulla propria vettura, è necessario inviare una diffida al Comune (o a chi gestisce l'area interessata dall'incidente) attraverso raccomandata a/r. All'interno della diffida deve esseere descritto l'evento, con tanto di foto e devono essere riportati gli estremi del veicolo, del proprietario e tutti i dettagli relativi all'incidente (orario, luogo, danno con fattura del preventivo di riparazione).

Quando il danno non viene risarcito

Come detto sopra, i danni procurati dalla caduta di alberi devono essere risarciti dall'ente proprietario di quella determinata area, a meno che, quest'ultimo non dimostri che l'evento sia "imprevedibile e inevitabile", in tal caso, la colpa non è attribuibile all'ente e, dunque, a pagare i danni dovrà essere il proprietario della vettura danneggiata.




sabato 19 ottobre 2019

Telecamere nascoste sul luogo di lavoro


L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro non solo è vietata dallo Statuto dei lavoratori, ma integra anche il reato di violazione della privacy. Secondo la Cassazione [1], il datore di lavoro che spia il lavoratore nell’esercizio delle proprie mansioni, occultando la video sorveglianza, può essere denunciato.
A sorpresa, però, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [2] ritiene eccezionalmente lecite le telecamere nascoste sul luogo di lavoro, senza previa informazione ai dipendenti, se utilizzate per scoprire l’autore dei furti avvenuti in azienda. Non quindi una finalità preventiva, volta cioè ad anticipare ed evitare la commissione di reati, ma investigativa. Vediamo meglio i dettagli di questa pronuncia e come si inserisce nel quadro nazionale delle norme a tutela dei lavoratori e della loro privacy.
Il nostro Statuto dei lavoratori [3] ammette le telecamere di video sorveglianza sui luoghi di lavoro solo previo accordo con i sindacati aziendali (o, in caso di mancata intesa, su autorizzazione dell’ufficio territoriale del lavoro) e comunque dandone adeguata informazione ai dipendenti (che non vanno tenuti all’oscuro di ciò). In presenza di tali due requisiti, l’installazione è comunque ammessa in tre casi:
  • quando necessario per tutelare la sicurezza sul lavoro: si pensi a una telecamera negli uffici della posta o allo sportello della banca per dissuadere le rapine;
  • quando necessario per la tutela del patrimonio aziendale: si pensi a una telecamera nei reparti del supermercato, per evitare che la merce venga rubata dai clienti o dagli stessi dipendenti (se al precedente punto la finalità è la tutela delle persone – dipendenti e clienti – in questo caso la tutela è il patrimonio);
  • per esigenze organizzative e produttive: si pensi a una telecamera posta sull’uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli oppure a quella posta nei pressi di un macchinario pericoloso, per verificare se funziona correttamente.
Al di fuori di tali tre finalità, l’uso delle telecamere è sempre illecito. È illecito, ad esempio, se il datore di lavoro usa la video sorveglianza per verificare se i dipendenti stanno lavorando o piuttosto chiacchierano, escono o fanno la pausa caffè. E non solo: pur ricorrendo uno dei tre predetti casi, la telecamera è illegittima se la sua presenza non viene prima comunicata ai lavoratori del reparto i quali devono sapere di essere inquadrati.
La Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere, con le mani nel sacco, il responsabile.
La decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo il Garante della Privacy la limitazione della riservatezza dei dipendenti può essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono “speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
La Cedu – ossia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ha autorizzato l’installazione, in un negozio spagnolo, di telecamere nascoste per evitare furti da parte dei dipendenti. L’azione non è stata resa nota prima ai lavoratori proprio per fa sì di cogliere, con le mani nel sacco, il responsabile.
La decisione appare in contrasto con la normativa italiana, ma secondo il Garante della Privacy la limitazione della riservatezza dei dipendenti può essere giustificata da una serie di considerazioni che rendono “speciale” il caso concreto. Difatti, l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.
Il requisito essenziale – sottolinea il Garante – affinché le telecamere nascoste sul lavoro, anche quelle destinate ad evitare furti e a tutelare il patrimonio aziendale, siano legittime resta dunque, per la Cedu, la loro rigorosa proporzionalità rispetto al fine per il quale sono state installate. Per la Grande Camera, le autorità nazionali devono garantire un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco ossia il rispetto della privacy da un lato e, dall’altro lato, l’esigenza datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, soprattutto esercitando il proprio potere disciplinare.

note

[1] Cass. sent. n. 4564/18 del 31.01.2018.
[2] Cedu – Corte Europea dei Diritti dell’uomo – sentenza del 17.10.2019. Causa López Ribalda e altri contro Spagna; (Applications nos. 1874/13 and 8567/13).
[3] Art. 4 Legge 300/1970.

articolo tratto da laleggepertutti.it



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