mercoledì 14 febbraio 2024

Emozioni e riflessioni

 Ho sentito la canzone " due altalene" di Mr.Rain a Sanremo: è la storia tra un padre e i suoi figli che non ci sono più.  Ha fatto affiorare alla mente e al cuore momenti e immagini meravigliose del rapporto con i miei figli, oggi grandi. Istanti del passato che hanno segnato il nostro legame e che riaffiorano , ravvivando la gioia e la meraviglia  di un rapporto profondo e direi eterno. Alle volte poche note ed un buon testo aiutano a riflettere  e vedere la bellezza  della vita, nonostante la  quotidianità   che spesso spegne l'anima e l'abbrutisce. 

mercoledì 6 dicembre 2023

Quali sono i diritti del passeggero a seguito di un volo cancellato e quando spetta il danno morale?

 A causa di un volo cancellato, al passeggero spettano una serie di diritti. Infatti, può scegliere tra:

  • rimborso del costo del biglietto
  • imbarco su un volo alternativo
  • assistenza a terra
  • sistemazione in albergo
  • trasferimento dall’aeroporto ad altra sistemazione e viceversa

Oltre a queste opzioni, ha diritto ad un ulteriore risarcimento chiamato compensazione pecunaria e, solo in alcuni casi, al danno morale.

 

A quanto ammonta la compensazione pecunaria?

Il risarcimento per un volo cancellato, detto compensazione pecunaria, varia in base alla tratta aerea e dai chilometri da percorrere.

Per le tratte aeree intracomunitarie le somme sono:

  • 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
  • 400 euro per tratte superiori a 1.500 Km

Per le tratte aeree extracomunitarie le somme sono:

  • 250 euro per tratte inferiori o pari a 1.500 Km
  • 400 euro per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km
  • 600 euro per tratte superiori a 3.500 Km

  • Il diritto di ricevere la compensazione pecunariasi perde nei seguenti casi:

    • quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è dipesa da ragioni non imputabili all’azienda come ad esempio, condizioni meteo avverse o problemi relativi alla sicurezza
    • quando il viaggiatore è stato informato della cancellazione del volo:
    1. almeno 14 giorni prima dalla data prevista
    2. tra le due settimane ed i sette giorni prima della data prevista, a patto che gli sia stato proposto in sostituzione un volo con partenza non oltre due ore prima e che comporti un ritardo di non oltre 4 ore, rispetto a quello programmato
    3. meno di 7 giorni prima della partenza, con un volo che parta non oltre un’ora prima e arrivi massimo due ore dopo l’orario originario.

     

    Sono previsti ulteriori risarcimenti in caso di cancellazione di un volo?

    I diritti sopra elencati sono previsti dalla legge e per vederseli erogare è sufficiente esibire il biglietto.

    Per quanto riguarda il danno morale, nel 2008 la Cassazione ha stabilito che i esso prevede un risarcimento solo se scaturisce da:

    • un reato
    • la violazione di un diritto costituzionale

    In altri termini e nel caso della cancellazione dei voli, per ottenere il risarcimento bisogna incorrere nei seguenti casi:

    • la lesione dev’essere grave
    • il danno non dev’essere futile
    • deve trattarsi della lesione di un diritto riconosciuto nella Costituzione italiana

    I danni morali, quindi, oltre a dover sempre essere provati, vanno valutati dal giudice singolarmente nel rispetto della tutela costituzionale dei rapporti familiari e l’unicità dell’evento mancato.

  • ( INFORMAZIONI TRATTE DAL SITO https://www.finsenas.com)

mercoledì 25 ottobre 2023

Cartelle esattoriali: blocco del conto corrente senza autorizzazioni e con collegamento diretto agli archivi della banca.

 

La cartella esattoriale

Come sempre, il pignoramento presuppone sempre la notifica di una cartella esattoriale o di un accertamento immediatamente esecutivo delle Entrate (in questo secondo caso però, l’Esattore invia una lettera semplice con la comunicazione di “presa in carico” della riscossione).

Da tale atto decorrono 60 giorni per consentire al contribuente di fare ricorso al giudice.

L’avvio del pignoramento

Se dalla data di ricevimento della cartella esattoriale sono decorsi più di 12 mesi, l’Esattore deve inviare un ulteriore sollecito, chiamato “intimazione di pagamento” a pena di nullità del pignoramento.

l pignoramento

Svolte tali attività, l’Esattore può procedere a individuare i beni del contribuente da sottoporre a esecuzione forzata e quindi avviare il vero e proprio pignoramento.

Un tempo questa attività era piuttosto complicata: per poter conoscere i conti correnti del debitore, l’Agente per la Riscossione doveva affacciarsi all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Con la riforma tutto ciò non è più necessario. Difatti, tra le pieghe della bozza della legge di bilancio per il 2024 spunta anche la “velocizzazione” dei pignoramenti presso terzi dell’agente della riscossione. Quest’ultimo potrà, in via stragiudiziale, accedere con collegamento telematico diretto, alle informazioni sulle risorse del debitore sui suoi conti correnti. Se trova disponibilità sul conto, anche presso più istituti finanziari, l’Esattore può procedere subito al blocco delle somme presso terzi inviando alla banca una richiesta di “storno” delle somme dal conto del debitore a quello dell’Esattore medesimo.

L’Agente per la riscossione tuttavia non potrà procedere senza aver informato di ciò il contribuente nei 30 giorni successivi dalla richiesta di pagamento alla banca, pena la nullità del pignoramento.

Nuova misura sul vincolo dei pagamenti della PA

La legge di bilancio prevede inoltre un’altra misura nei confronti di chi non paga le cartelle esattoriali. Chi ha debiti scaduti e già iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, non potrà avvalersi della compensazione con i crediti eventualmente vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Una preclusione destinata a cessare a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

(da laleggepertutti.it)


venerdì 9 giugno 2023

Il lavoratore può farsi assistere dall’avvocato davanti al datore di lavoro in sede di procedimento disciplinare ? L'assistenza del sindacalista è obbligatoria?

 La legge consente al dipendente al lavoratore, in sede di procedimento disciplinare, di presentarsi da solo o assistito da un rappresentante sindacale. 

Secondo la Cassazione, tale disposizione non può estendersi anche all’avvocato, il quale quindi non è ammesso all’audizione del dipendente nel corso del procedimento disciplinare. 

il lavoratore ha il diritto di essere assistito da un rappresentante sindacale nel corso di un procedimento disciplinare. 

Tuttavia l’assistenza del sindacalista non è obbligatoria ma scatta solo se è il lavoratore a richiederla.

 Inoltre, la richiesta deve essere fatta prima dell’audizione e non durante o dopo. 

Non vi è alcuna violazione del procedimento disciplinare se l’incolpato e il rappresentante sindacale vengono ascoltati in momenti diversi.

Il diritto di difesa consiste nella possibilità del lavoratore di esprimere la propria posizione, che può avvenire sia oralmente che per iscritto, con o senza l’assistenza di un rappresentante sindacale.

venerdì 31 marzo 2023

Prescrizione delle sanzioni tributarie

 

Prescrizione delle sanzioni tributarie:

La prescrizione delle sanzioni tributarie ha una disciplina e un termine diverso rispetto a quello del tributo. Si tratta infatti di due obbligazioni tra loro autonome, anche se la prima presuppone sempre la seconda.

La prescrizione delle sanzioni tributarie è regolata dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Secondo questa norma, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

Come per le sanzioni tributarie, anche gli interessi dovuti per il ritardato versamento dei tributi si prescrivono in cinque anni. In tal caso la materia è disciplinata dalla norma dell’art. 2948, n. 4, del codice civile. Questa disposizione stabilisce che l’obbligazione relativa agli interessi ha natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al termine di prescrizione quinquennale.

Esempio: Un contribuente riceve una cartella esattoriale il 1° marzo 2023, relativa a una sanzione tributaria per omessa dichiarazione dei redditi nel 2017. La cartella esattoriale non è fondata su una sentenza passata in giudicato. In questo caso, il termine di prescrizione delle sanzioni tributarie decorre dall’iscrizione a ruolo del credito, avvenuta il 1° marzo 2023, e scadrà il 1° marzo 2028.

Esempio: Un contribuente impugna il provvedimento di irrogazione di una sanzione tributaria notificata il 15 giugno 2022. Il procedimento si conclude il 20 settembre 2023. In questo caso, la prescrizione delle sanzioni tributarie è interrotta dall’impugnazione e non corre fino alla definizione del procedimento. Pertanto, il termine di prescrizione riprenderà a decorrere dal 20 settembre 2023 e scadrà il 20 settembre 2028.

Interruzione della prescrizione: La prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo in caso di eventi quali notifiche di accertamenti e avvio di procedimenti penali. Anche la notifica della cartella esattoriale interrompe la prescrizione, e così vale per tutti i successivi atti quali ad esempio le intimazioni di pagamento o il pignoramento.

Come difendersi in caso di prescrizione? Atteso il più breve termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi rispetto ai tributi erariali (questi ultimi infatti si prescrivono sempre in 10 anni) ben potrebbe succedere che una cartella esattoriale contenga la richiesta di pagamento di un’imposta o una tassa non ancora prescritta e delle sanzioni e/o del interessi che invece lo sono. In questo caso il contribuente che voglia difendere i propri diritti può:

presentare ricorso alla Commissione di Giustizia Tributaria limitatamente alla parte della cartella relativa alle sanzioni e agli interessi;

presentare una istanza in autotutela all’ente titolare del credito e all’Agenzia Entrate Riscossione per chiedere lo sgravio dell’importo dovuto a interessi e sanzioni. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso al giudice e non garantisce una risposta. 

lunedì 13 febbraio 2023

Come sapere se si è un cattivo pagatore?

 

Come sapere se si è un cattivo pagatore?

Chiunque può consultare il registro che contiene la tanto temuta «lista nera»: basta rivolgersi all’intermediario che ha erogato il finanziamento oppure farne richiesta direttamente alla Centrale dei rischi. Il cittadino può fruire di questo servizio in forma gratuita, con la possibilità di accedere soltanto ai dati che lo riguardano in prima persona.

Significa, dunque, che l’accesso all’elenco dei cattivi pagatori è aperto a:

·         le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni o, per loro conto, i soggetti previsti dalla legge (ad esempio il tutore, l’amministratore di sostegno, l’erede o un soggetto munito di delega);

·         le persone giuridiche come, ad esempio, enti, società o associazioni, tramite il legale rappresentante o altri soggetti previsti dalla legge (ad esempio il liquidatore, i soci

 

La Centrale rischi finanziari, detta anche Crif, è una società che si occupa della gestione del più importante sistema di informazioni creditizie (Sic) presente in Italia. Questo sistema si chiama Eurisc. È una banca dati contenente tutte le informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e ad imprese. I dati vengono trasferiti alla Crif dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono volontariamente al sistema.

Nella banca dati vengono registrate le informazioni in caso di ritardo di un pagamento, ma anche:quando la banca o la finanziaria, durante la fase di istruttoria, valuta la richiesta;quando viene erogato il finanziamento;quando vengono effettuati i pagamenti per la restituzione del debito, con aggiornamenti periodici sul versamento delle rate.

Come si diventa cattivo pagatore?

La segnalazione che arriva al Sistema di informazioni creditizie dalla banca o dalla finanziaria viene resa visibile per la prima volta sulla Crif quando c’è un mancato versamento per due mesi consecutivi o per due rate di fila.

l cliente, 15 giorni prima della segnalazione al Sic, riceve una comunicazione con cui viene avvisato del ritardo e della conseguente comunicazione alla banca dati. In questo modo, il debitore ha due settimane di tempo per sapere se si è trattato di un errore tecnico o di altro problema che non dipende dalla sua volontà, come un ritardo nel versamento dello stipendio.

Nel Sistema della Crif finiscono:

·         i dati relativi all’identità della persona: nome, cognome, codice fiscale, recapiti, reddito, sesso ed età, stato civile, ecc.;

·         le informazioni sui finanziamenti.

Queste ultime sono registrate per categorie, cioè:

·         rateali, quando si tratta di prestiti o mutui;

·         non rateali, se si tratta di fidi di conto, finanziamenti di anticipo su effetti o all’import/export;

·         carte di credito.

Come consultare l’elenco dei cattivi pagatori?

È possibile accedere ai dati della Centrale dei rischi finanziari per sapere se si è un cattivo pagatore, presentando alla stessa Crif una richiesta telematica:

·         tramite la piattaforma Servizi online (servizionline.bancaditalia.it), selezionando il box «Richiedi i dati»;

  • utilizzando il link diretto al servizio online Centrale dei rischi (arteweb.bancaditalia.it).
  • identificarsi con Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi: si accederà a uno spazio personale in cui compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai dati, consultare e scaricare le risposte;
  • se non si dispone di identità digitale: compilare e inviare la richiesta, insieme alla copia leggibile di un documento di identità valido, seguendo le indicazioni. La risposta viene inviata all’indirizzo postale o a quello di posta elettronica certificata (Pec) indicato dall’utente-

 

Un ulteriore modo di consultare la banca dati è quello di rivolgersi a unadelle filiali della Banca d’Italia, per posta elettronica certificata (PEC), posta ordinaria oppure consegna a mano, utilizzando il modulo scaricabile dal sito di Bankitalia e allegando copia leggibile di un documento di identità valido. La risposta arriva sempre all’indirizzo e-mail indicato dall’utente.

La Banca d’Italia fornisce, di norma, una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso ai dati della Centrale dei rischi.

Nel caso di richieste presentate da un delegato per conto di persone giuridiche, la risposta verrà fornita entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e i dati verranno recapitati direttamente alla persona giuridica delegante.

Quanto tempo si rimane nell’elenco cattivi pagatori?

I dati inseriti nel database della Centrale dei rischi sono visibili per un tempo variabile a seconda del motivo dell’iscrizione. Va ricordato che questa non avviene necessariamente per una ragione negativa, cioè perché si è cattivi pagatori ma anche per il semplice fatto di avere chiesto un mutuo.

Ad ogni modo, i dati vengono cancellati:

·         in caso di finanziamento richiesto ed in corso di valutazione​: dopo 180 giorni dalla data della richiesta;

·         in caso di richieste di finanziamento rinunciate o rifiutate: dopo 90 giorni dalla data di aggiornamento con l’esito di rinuncia o rifiuto;

·         in caso di finanziamento rimborsato regolarmente: dopo 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data. In caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri con eventi negativi, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati;

·         in caso di ritardo nel pagamento di 1 o 2 rate o mensilità: dopo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;

·         in caso di ritardo nel pagamento di 3 o più rate o mensilità: dopo ​24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari;

·         in caso di finanziamento non rimborsato (eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze): 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l’ente partecipante ha fornito l’ultimo aggiornamento, in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso. Al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, come risulta dal contratto.

 

Come sapere se si è stati cancellati dall’elenco della Crif?

Per sapere se si è stati cancellati dall’elenco dei cattivi pagatori, è possibile controllare se il proprio nome si trova ancora nella banca dati.

La procedura è la stessa sopra indicata. In questo caso, però, mentre l’accesso resta gratuito per le persone fisiche, le persone giuridiche devono pagare un contributo pari a:

·         4 euro, Iva inclusa, nel caso in cui vengano rilevate informazioni;

·         10 euro se non è presente alcuna informazione.

Il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di riscontro con carta di credito oppure presso un punto vendita Sisal Pay utilizzando il codice a barre ricevuto.

(Laleggepertutti.it)

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