Se Equitalia ti pignora lo stipendio, il conto o la pensione o iscrive il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa è perché ritiene di averti notificato la cartella, ma non è detto sia vero.
Non
si può procedere a un pignoramento, a un fermo auto o a un’ipoteca
se prima il contribuente non è stato informato dell’esistenza del
debito e non ha ricevuto la cartella
di pagamento o
un avviso di accertamento esecutivo. Il che significa che se
Equitalia agisce a sorpresa le ipotesi possono essere solo due:
- la notifica, che ai computer di Equitalia risulta essere avvenuta correttamente, in realtà non è mai avvenuta o non ha incontrato il debitore, sicché questi non è stato messo in condizione di sanare la propria morosità;
- la notifica è avvenuta correttamente, magari quando il debitore non era presente in casa, e la cartella è stata ritirata per conto suo da qualcun altro o è stata depositata alla Casa comunale con conseguente compiuta giacenza.
Come
ci si deve difendere in questi casi? La soluzione la ricorda una
ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa .Ecco,
quindi, i suggerimenti del caso.
La
prima cosa che devi fare è accertarti se davvero la notifica non è
mai avvenuta o è avvenuta in modo non conforme alla legge oppure è
stata eseguita correttamente ma sei stato tu a disinteressartene o a
perderne le tracce. Per appurarti di ciò devi chiedere a Equitalia
quello che comunemente si chiama estratto
di ruolo (qualcuno
impropriamente lo chiama anche estratto
conto).
Si tratta di una stampa – che si può domandare anche tramite
internet, mediante autenticazione al sito dell’Agente della
riscossione – dove, in modo piuttosto schematico, al pari di una
tabella, vengono elencate: le cartelle notificate al contribuente, il
numero della cartella, la causale della cartella, l’importo
iscritto a ruolo, la data di notifica e altre informazioni utili.
Da
questo documento puoi iniziare a farti un’idea di ciò che è
avvenuto e confrontarlo con l’atto di pignoramento che dovrebbe
indicare la causa originaria della morosità. Se, ad esempio,
risultano iscritti a ruolo dei debiti per cartelle che non ricordi di
aver mai ricevuto, puoi chiedere, con un’istanza
di accesso agli atti,
di visionare il procedimento di notifica per controllare che, sulla
cartolina della raccomandata ar ci sia la tua firma o che esista la
relazione di notifica redatta dal messo comunale.
Puoi
anche verificare se, in tua assenza, la cartella è stata consegnata
a un parente convivente o depositata alla Casa comunale dandotene
notizia.
Il
consiglio è di far visionare tutta questa documentazione a un legale
o a un commercialista di fiducia, perché controlli – con la
malizia del tecnico – che tutto sia formalmente e sostanzialmente
corretto. Ma che succede se c’è qualche irregolarità e,
nonostante il pignoramento, il fermo o l’ipoteca, dovesse risultare
che nessuna cartella ti è mai stata notificata?
La
soluzione è presto detta: il contribuente può impugnare la cartella
di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della
relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un
estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia.
Secondo
la Cassazione – nel caso in cui la cartella sia nulla per notifica
irregolare – il contribuente può impugnare l’estratto del ruolo,
documento attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa
tributaria. L’estratto
di ruolo è
un atto autonomamente impugnabile. Infatti, quando il contribuente
sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie
all’estratto di ruolo, gli deve essere concesso di impugnarlo anche
se la norma sembrerebbe escluderlo.
Se
la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al
contribuente, questi può quindi adire le vie giudiziali nel momento
in cui ha contezza della pretesa (ad esempio quando riceve l’estratto
di ruolo da Equitalia o quando subisce un pignoramento, un fermo o
un’ipoteca).
Per
la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo
nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e
dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente
attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia.
Entro quanto tempo va presentato il ricorso?
Benché
la presa visione dell’estratto di ruolo non sia configurabile come
una notifica, la circostanza che si tratti di un «documento» del
quale il contribuente «sia comunque legittimamente venuto a
conoscenza» induce a ritenere che il termine per l’impugnazione
decorra dalla data
di stampa del medesimo.
In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso
da parte del contribuente contro l’estratto di ruolo non pregiudica
la possibilità di presentare ricorso successivamente contro gli
specifici atti successivi (pignoramento, fermo o ipoteca).