martedì 18 ottobre 2016

Equitalia, pignoramento a sorpresa: come difendersi?

Se Equitalia ti pignora lo stipendio, il conto o la pensione o iscrive il fermo sull’auto o l’ipoteca sulla casa è perché ritiene di averti notificato la cartella, ma non è detto sia vero.

Non si può procedere a un pignoramento, a un fermo auto o a un’ipoteca se prima il contribuente non è stato informato dell’esistenza del debito e non ha ricevuto la cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo. Il che significa che se Equitalia agisce a sorpresa le ipotesi possono essere solo due:
  • la notifica, che ai computer di Equitalia risulta essere avvenuta correttamente, in realtà non è mai avvenuta o non ha incontrato il debitore, sicché questi non è stato messo in condizione di sanare la propria morosità;
  • la notifica è avvenuta correttamente, magari quando il debitore non era presente in casa, e la cartella è stata ritirata per conto suo da qualcun altro o è stata depositata alla Casa comunale con conseguente compiuta giacenza.

Come ci si deve difendere in questi casi? La soluzione la ricorda una ordinanza della Cassazione di qualche giorno fa .Ecco, quindi, i suggerimenti del caso.

La prima cosa che devi fare è accertarti se davvero la notifica non è mai avvenuta o è avvenuta in modo non conforme alla legge oppure è stata eseguita correttamente ma sei stato tu a disinteressartene o a perderne le tracce. Per appurarti di ciò devi chiedere a Equitalia quello che comunemente si chiama estratto di ruolo (qualcuno impropriamente lo chiama anche estratto conto). Si tratta di una stampa – che si può domandare anche tramite internet, mediante autenticazione al sito dell’Agente della riscossione – dove, in modo piuttosto schematico, al pari di una tabella, vengono elencate: le cartelle notificate al contribuente, il numero della cartella, la causale della cartella, l’importo iscritto a ruolo, la data di notifica e altre informazioni utili.

Da questo documento puoi iniziare a farti un’idea di ciò che è avvenuto e confrontarlo con l’atto di pignoramento che dovrebbe indicare la causa originaria della morosità. Se, ad esempio, risultano iscritti a ruolo dei debiti per cartelle che non ricordi di aver mai ricevuto, puoi chiedere, con un’istanza di accesso agli atti, di visionare il procedimento di notifica per controllare che, sulla cartolina della raccomandata ar ci sia la tua firma o che esista la relazione di notifica redatta dal messo comunale.
Puoi anche verificare se, in tua assenza, la cartella è stata consegnata a un parente convivente o depositata alla Casa comunale dandotene notizia.

Il consiglio è di far visionare tutta questa documentazione a un legale o a un commercialista di fiducia, perché controlli – con la malizia del tecnico – che tutto sia formalmente e sostanzialmente corretto. Ma che succede se c’è qualche irregolarità e, nonostante il pignoramento, il fermo o l’ipoteca, dovesse risultare che nessuna cartella ti è mai stata notificata?

La soluzione è presto detta: il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta da Equitalia.

Secondo la Cassazione – nel caso in cui la cartella sia nulla per notifica irregolare – il contribuente può impugnare l’estratto del ruolo, documento attraverso cui è venuto a conoscenza della pretesa tributaria. L’estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile. Infatti, quando il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo grazie all’estratto di ruolo, gli deve essere concesso di impugnarlo anche se la norma sembrerebbe escluderlo.

Se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può quindi adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa (ad esempio quando riceve l’estratto di ruolo da Equitalia o quando subisce un pignoramento, un fermo o un’ipoteca).

Per la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia.

Entro quanto tempo va presentato il ricorso?

Benché la presa visione dell’estratto di ruolo non sia configurabile come una notifica, la circostanza che si tratti di un «documento» del quale il contribuente «sia comunque legittimamente venuto a conoscenza» induce a ritenere che il termine per l’impugnazione decorra dalla data di stampa del medesimo. In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso da parte del contribuente contro l’estratto di ruolo non pregiudica la possibilità di presentare ricorso successivamente contro gli specifici atti successivi (pignoramento, fermo o ipoteca).




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