sabato 10 giugno 2017

Il pignoramento dell’Agente della riscossione

Il pignoramento dell’Agente della riscossione è nullo quando non è stato preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento.


Anche in caso di pignoramento esattoriale, eseguito dall’Agente della riscossione, è ancora possibile difendersi. Infatti il pignoramento può essere contestato se non è stato preceduto dalla cartella di pagamento o dagli altri atti equivalenti. Ecco come fare opposizione.
Come si arriva al pignoramento esattoriale?
La legge regola in modo molto rigoroso la riscossione dei debiti esattoriali, ossia dei debiti per tributi. Stiamo parlando ad esempio dei debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate o dei Comuni.
Il primo atto normalmente è un avviso di accertamento, con cui il contribuente è informato in modo completo della pretesa vantata dal fisco e delle ragioni che sono alla sua base 
Dopo l’accertamento viene notificata la cartella di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Con la cartella vengono richiesti:
  • le somme già oggetto dell’avviso di accertamento non pagato;
  • l’aggio della riscossione;
  • gli interessi.
  • Non è necessaria la notifica della cartella nel caso in cui l’atto di accertamento appartenga alla categoria dei cosiddetti accertamenti esecutivi: questi racchiudono in un unico atto gli effetti dell’accertamento e quelli della cartella esattoriale.
Dopo la cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione notifica l’atto di pignoramento, con cui vengono materialmente vincolati i beni mobili o immobili del contribuente debitore.
C’è un termine per la notifica del pignoramento esattoriale?
Ci sono due termini essenziali da verificare, quando arriva un pignoramento esattoriale:
  • il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti il contribuente ha sessanta giorni per pagare e in questo arco temporale non possono essergli notificati altri atti ;
  • il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
  • Dunque, per così dire, la cartella scade dopo un anno e la sua efficacia deve essere ripristinata mediante la notifica di un ulteriore sollecito, definito intimazione di pagamento .
Solo se i due termini sopra indicati sono rispettati, il pignoramento esattoriale può considerarsi valido.
Quando un pignoramento esattoriale può considerarsi viziato?
Oltre ai termini sopra indicati, nel caso di notifica di un pignoramento da parte dell’Agente della riscossione bisogna verificare che la procedura di riscossione esattoriale sia stata correttamente eseguita.
Tale procedura infatti è caratterizzata da una precisa sequenza di atti. Di conseguenza, la mancata notifica o la notifica viziata di un atto si ripercuote, a catena, su tutti gli atti successivi 
Dunque è nullo ed è contestabile il pignoramento esattoriale non preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento.
Come contestare un pignoramento esattoriale?
La nullità del pignoramento esattoriale, derivante dalla mancata notifica della cartella di pagamento, va contestata proponendo una apposita causa.
In particolare:

  • nel caso di debiti tributari (ad esempio Irpef, Imu, Tari, imposta di registro), l’azione va proposta davanti alla Commissione tributaria competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento ;
  • nel caso di debiti non tributari (ad esempio contributi Inps), l’azione va proposta davanti al Tribunale nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento esattoriale

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