Il pignoramento dell’Agente della riscossione è nullo quando non è stato preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento.
Anche
in caso di pignoramento
esattoriale,
eseguito dall’Agente
della riscossione,
è ancora possibile difendersi. Infatti il pignoramento può essere
contestato se non è stato preceduto dalla cartella di pagamento o
dagli altri atti equivalenti. Ecco come fare opposizione.
Come
si arriva al pignoramento esattoriale?
La
legge regola in modo molto rigoroso la riscossione dei debiti
esattoriali,
ossia dei debiti per tributi. Stiamo parlando ad esempio dei debiti
nei confronti della Agenzia delle Entrate o dei Comuni.
Il
primo atto normalmente è un avviso di accertamento, con cui il
contribuente è informato in modo completo della pretesa vantata dal
fisco e delle ragioni che sono alla sua base
Dopo
l’accertamento viene notificata la cartella di pagamento da parte
dell’Agente
della riscossione.
Con la cartella vengono richiesti:
- le somme già oggetto dell’avviso di accertamento non pagato;
- l’aggio della riscossione;
- gli interessi.
- Non è necessaria la notifica della cartella nel caso in cui l’atto di accertamento appartenga alla categoria dei cosiddetti accertamenti esecutivi: questi racchiudono in un unico atto gli effetti dell’accertamento e quelli della cartella esattoriale.
Dopo
la cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento, l’Agente
della riscossione notifica l’atto di pignoramento,
con cui vengono materialmente vincolati i beni mobili o immobili del
contribuente debitore.
C’è
un termine per la notifica del pignoramento esattoriale?
Ci
sono due termini essenziali da verificare, quando arriva
un pignoramento
esattoriale:
- il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti il contribuente ha sessanta giorni per pagare e in questo arco temporale non possono essergli notificati altri atti ;
- il termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
- Dunque, per così dire, la cartella scade dopo un anno e la sua efficacia deve essere ripristinata mediante la notifica di un ulteriore sollecito, definito intimazione di pagamento .
Solo
se i due termini sopra indicati sono rispettati, il pignoramento
esattoriale può
considerarsi valido.
Quando
un pignoramento esattoriale può considerarsi viziato?
Oltre
ai termini sopra indicati, nel caso di notifica di un pignoramento da
parte dell’Agente
della riscossione bisogna
verificare che la procedura di riscossione esattoriale sia stata
correttamente eseguita.
Tale
procedura infatti è caratterizzata da una precisa sequenza di atti.
Di conseguenza, la mancata notifica o la notifica viziata di un atto
si ripercuote, a catena, su tutti gli atti successivi
Dunque
è nullo ed è contestabile il pignoramento
esattoriale non
preceduto dalla valida notifica della cartella di pagamento o
dell’intimazione di pagamento.
Come
contestare un pignoramento esattoriale?
La nullità
del pignoramento esattoriale,
derivante dalla mancata notifica della cartella di pagamento, va
contestata proponendo una apposita causa.
In
particolare:
- nel caso di debiti tributari (ad esempio Irpef, Imu, Tari, imposta di registro), l’azione va proposta davanti alla Commissione tributaria competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento ;
- nel caso di debiti non tributari (ad esempio contributi Inps), l’azione va proposta davanti al Tribunale nel termine di venti giorni dalla notifica del pignoramento esattoriale