la Legge 104/92 è
una condizione giuridica che da diritto a
secondo del tipo di riconoscimento sulla gravità del
proprio status ad
alcuni benefici fiscali,
economici ed agevolazioni lavorative (come permessi retribuiti).
Tale normativa quadro
riconosce le suddette agevolazioni in
determinate situazioni (da provare ed oggetto di esame) di gravità,
legate alla condizione di svantaggio sociale
conseguente ad una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o
di integrazione.
Il riconoscimento della disabilità è
valutata secondo criteri medico sociali e non medico legali o
espressi in percentuale.
Per
richiedere i benefici connessi alla legge 104/92 è prima necessario
il riconoscimento dello stato di disabilità.
Tale richiesta dovrà essere inoltrata dal proprio medico (a
corredo potrà essere allegata tutta la documentazione attestante le
proprie patologie). Prima dell’accoglimento della domanda, si sarà
sottoposti ad accertamenti sanitari
da parte di un’apposita commissione Asl, avente al suo interno
anche un medico dell’Inps.
Al termine dell’accertamento medico, se sussistono i requisiti,
verrà rilasciato il certificatocomprovante
l’handicap o
l’invalidità,
per poter accedere ai benefici richiesti. I
benefici sono differenti a seconda del grado di handicap e
d’invalidità:
– l’handicap
può essere non grave, in situazione di gravità o superiore ai 2/3;
– l’invalidità
è riconosciuta in misura percentuale (per avere dei benefici, la
percentuale d’invalidità deve risultare superiore al 33,33%: si
tratta della riduzione di
un terzo della capacità lavorativa).
Con
riguardo alle agevolazioni lavorative è possibile usufruire di 3
giorni di permessi retribuiti (frazionabili anche ad ore) o in
alternativa riposi orari
giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
I lavoratori con
disabilità grave hanno diritto, altresì, alla scelta della sede
lavorativa, al rifiuto del trasferimento (quest’ultimo
è un vero e proprio diritto soggettivo in capo al
lavoratore disabile);
ed ancora i titolari di
legge 104 hanno il diritto di preferenza nella
richiesta di trasformazione del contratto di
lavoro da full
time a part
time.
E’ importante evidenziare che tale scelta è subordinata a dei casi
limite introdotti dalla normativa vigente; difatti oltre che per
i pazienti oncologici,
tale preferenza (attenzione non si parla di diritto soggettivo!
Pertanto andrà dimostrato e certificato) è stata estesa ai
lavoratori affetti da patologie croniche
ingravescenti che devono essere medicalmente accertate, attraverso
una commissione ad
hoc istituita presso l’ASL territorialmente
competente. Stesso discorso vale se il lavoratore deve sottoporsi
a terapie ambulatoriali
di natura specialistica che determinano incapacità lavorativa.
Occorre infatti inviare la certificazione prima
dell’inizio della terapia, fornendo l’indicazione dei giorni
previsti per la sua esecuzione. A tale certificazione faranno
seguito, periodiche dichiarazioni.
In ogni caso la richiesta del lavoratore non può essere negata e
entrambe le parti possono stabilire una nuova collocazione temporale
dell’orario di lavoro, che può essere di tipo orizzontale,
verticale o in ultimo misto.
Al
fine di una maggiore chiarezza espositiva è importante far constare
che, nel caso in cui a seguito della richiesta per il riconoscimento
della Legge 104 per handicap, si scelga di ottenere anche il
riconoscimento per l’invalidità (riduzione della capacità
lavorativa), quest’ultima potrà essere inoltrata congiuntamente
con la richiesta della L. 104/92 e sono previsti i seguenti benefici:
1)
contributi figurativi per invalidità: quest’ultima
è un’agevolazione non collegata alla Legge 104, ma al possesso
d’invalidità sopra il 75%: in questo caso, si ha diritto, dalla
data di riconoscimento di tale percentuale d’invalidità, a 2 mesi
l’anno di contributi figurativi aggiuntivi, con la finalità di
raggiungere prima la pensione. L’anticipo massimo consentito è
pari a 5 anni.
2)
la pensione anticipata d’invalidità:
nel dettaglio, i lavoratori invalidi all’80%, o con una percentuale
superiore, hanno diritto di accedere alla pensione di vecchiaia
anticipata. Per l’accesso al trattamento sono necessari almeno 60
anni di età per gli uomini e 55 anni per le donne, ai quali vanno
aggiunti gli adeguamenti alla speranza di vita (pertanto, sino al 31
dicembre 2015, i requisiti sono 55 anni e 3 mesi per le donne e 60
anni e 3 mesi per gli uomini, mentre dal primo gennaio 2016 saranno
rispettivamente di 55 anni e 7 mesi e 60 anni e 7 mesi). Per ricevere
l’assegno, è necessario attendere una finestra di 12 mesi, che
parte dalla data in cui maturano i requisiti.
Ed
ancora è importante far presente che è possibile ottenere una
certificazione provvisoria nel caso di mancato rilascio della
certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla
presentazione della domanda (richiesta da effettuare per il tramite
del proprio medico). L’interessato è ammesso a presentare un
certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia
denunciata in servizio presso l’ASL che attesti la situazione di
gravità. La certificazione provvisoria di disabilità in situazione
di gravità deve essere rilasciata dal medico specialista ASL e deve
specificare per essere ritenuta idonea, oltre che la diagnosi anche
le difficoltà socio-lavorative relazionali e situazionali che
la patologia determina.
Qualora il provvedimento definitivo
non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle
somme percepite per aver fruito dei permessi retribuiti. La
certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento
definitivo.