Creditori e Agenzia Entrate Riscossione non possono iscrivere ipoteca sulla base della semplice accettazione tacita dell’eredità: è necessario un atto redatto da un notaio o una scrittura privata autenticata.
Ricevere
in eredità una casa con debiti pendenti non fa piacere a nessuno. Ma
talvolta i ricordi collegati a un’abitazione costringono a
sacrifici enormi. Buone notizie però dalla Cassazione che, in due
sentenze, ha spiegato come
liberare da ipoteca e pignoramento la casa in eredità e come
non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati.
Il discorso fatto dai giudici si riferisce, in entrambi i casi, a
debiti dovuti nei confronti dell’Agente della Riscossione
(Equitalia fino al 1° luglio 2017; per il periodo successivo,
invece, Agenzia Entrate Riscossione), ma il ragionamento può essere
esteso a qualsiasi tipo di creditore. Ma procediamo con ordine e
cerchiamo di comprendere, a quali condizioni, gli eredi non
rispondono dei debiti lasciati dal defunto.
Gli
eredi non rispondono delle sanzioni
Prima
di spiegare come
liberare da ipoteca e pignoramento la casa in ereditàricordiamo
un aspetto particolarmente interessante della riscossione esattoriale
che viene spesso dimenticato (in particolar modo dal fisco). Gli
eredi non pagano sanzioni su debiti e cartelle dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione;
questo significa che se, in una cartella, oltre ai tributi non
corrisposti dal soggetto defunto, viene richiesto il pagamento di
sanzioni collegate a tale morosità o di multe stradali, gli eredi
possono ottenere lo sgravio di tali importi.
Come non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati
La
Commissione Tributaria Regionale di Milano [1] –
conformemente a un indirizzo della Cassazione [2] –
ha di recente offerto un valido suggerimento per chi non vuole pagare
una cartella esattoriale ricevuta per conto di un familiare defunto
(leggi Come
non pagare la cartella esattoriale per debiti ereditati).
In pratica, l’erede che vuol sbarazzarsi di una cartella di
pagamento lasciata insoluta dal soggetto defunto deve seguire questi
passaggi:
- innanzitutto deve rinunciare all’eredità;
- fatto ciò, deve agire in tribunale, impugnare la cartella e farla annullare per assenza dell’obbligazione (l’erede che rinuncia all’eredità infatti non è tenuto a pagare i debiti del defunto);
- infine deve revocare la rinuncia all’eredità, ritornando così ad essere erede, ma senza l’obbligo di pagare la cartella che, in precedenza, è stata annullata.
Il
meccanismo è del tutto legittimo, spiegano i giudici, in quanto è
sempre possibile rinunciare all’eredità entro 10 anni
dall’apertura della successione così come, entro lo stesso termine
(non oltre), è possibile “cambiare idea” e revocare la rinuncia
all’eredità. Il fatto che si possa revocare la rinuncia
all’eredità non toglie che le cartelle notificate prima di tale
revoca siano illegittime e possano essere annullate dal giudice.
Come liberare dal pignoramento la casa ereditata
Sempre
la Cassazione [3] ha
offerto un ultimo spunto per annullare il pignoramento di una casa
ottenuta in eredità. Il creditore o l’agente della riscossione non
possono pignorare un bene divenuto di proprietà del
contribuente-debitore solo a seguito di accettazione
tacita dell’eredità da
parte di questi. Difatti la semplice accettazione tacita
dell’eredità, quando effettuata con un atto che non può essere
trascritto nei pubblici registri immobiliari – come la richiesta di
voltura catastale o la denuncia di successione presentata dal
debitore – non basta per legittimare il pignoramento sulla casa o
altro immobile. Al contrario, per pignorare l’immobile del
contribuente è necessario che il creditore o Agenzia Entrate
Riscossione dimostrino, con un atto pubblico, che il debitore abbia
accettato l’eredità e, quindi, ne sia divenuto proprietario a
tutti gli effetti. In pratica, la validità dell’eredità deve
necessariamente risultare da un atto
di un notaio oppure
da una scrittura
privata autenticata.
Se
il contribuente non trascrive nei pubblici registri l’atto di
accettazione dell’eredità il pignoramento è illegittimo e, contro
di esso, si potrà fare ricorso in tribunale. Ovviamente questo non
toglie che tale trascrizione possa essere chiesta ad esempio
dall’Esattore, ma dovrà farlo a propria cura e spese.
Peraltro,
sempre secondo la Cassazione non vale come accettazione (neanche
tacita) dell’eredità la dichiarazione
di successione ed
il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti che
hanno solo effetti e finalità fiscali.
Quanto
sopra, è stato sintetizzato dalla Cassazione con le seguenti parole:
«In
materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposta a
pignoramento la proprietà (o altro diritto reale) su un bene
immobile proveniente al contribuente da una eredità e il
debitore-erede non abbia trascritto nei pubblici registri
l’accettazione di tale eredità, dovrà essere il creditore
pignorante (nel nostro caso Equitalia) a richiedere, a sua cura e
spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso
risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o
accertata dal giudice, anche dopo la trascrizione del pignoramento (e
sempre che il chiamato all’eredità abbia compiuto uno degli atti
che comportano accettazione tacita dell’eredità)».
note
[1] Ctr
Milano, sent. n. 2129/12/17.
[2] Cass.
sent. n. 8053/17.
[3] Cass.
sent. n. 11638 del 26.05.2014.
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Testo tratto dal sito www.laleggepertutti.it