La
risposta è stata fornita dalla Cassazione con sentenza
n. 47602/17 del 17.10.2017: chi
registra la telefonata all’insaputa dell’altro può farlo
condannare.
In
sostanza la registrazione si considera una prova documentale di un
fatto storicamente avvenuto. Il file audio è paragonabile a un’email
che è stata inviata da una persona ad un’altra e da quest’ultima
archiviata e poi utilizzata contro il mittente. La registrazione ha
lo stesso valore di un documento archiviato come un’email. E non
conta il fatto che gli altri conversanti non fossero a conoscenza
della registrazione.
Non
c’è bisogno dell’autorizzazione
del giudice per registrare una conversazione telefonica. Ciò
vale solo quando le intercettazioni vengono eseguite dalla polizia e
non invece dai privati che sono liberi di azionare magari il
registratore vocale del telefonino.
Invece quando si tratta di una conversazione avuta tra persone presenti nello stesso luogo è necessario rispettare due condizioni:
-
il registrante deve partecipare alla discussione e non deve quindi
essere da un’altra parte (ad esempio assentarsi e lasciare il
registratore in modalità “on”);
-
la registrazione non può avvenire nel domicilio, nel luogo di
lavoro o nell’auto del soggetto all’oscuro di ciò.
Proprio
per quello che abbiamo appena detto non si può registrare una
conversazione telefonica intervenuta tra due soggetti entrambi
all’oscuro di ciò. È ad esempio il caso del marito che esce di
casa e, per scoprire se la moglie parla al telefono con l’amante,
inserisce una spia dentro il ricevitore del telefono o lascia un
registratore acceso nascosto in una scaffalatura della libreria.
La registrazione, abbiamo detto, costituisce una prova e può essere utilizzata per far condannare colui che non ne era a conoscenza. Non si deve necessariamente trattare del file audio originale. Ad esempio, se il file viene realizzato con lo smartphone e poi da questo dispositivo inviato per email sul computer è possibile creare un’ulteriore copia da depositare con una querela o da far sentire al giudice.