mercoledì 18 ottobre 2017

Registrare una telefonata di nascosto è legale

La risposta è stata fornita dalla Cassazione con sentenza n. 47602/17 del 17.10.2017: chi registra la telefonata all’insaputa dell’altro può farlo condannare.
In sostanza la registrazione si considera una prova documentale di un fatto storicamente avvenuto. Il file audio è paragonabile a un’email che è stata inviata da una persona ad un’altra e da quest’ultima archiviata e poi utilizzata contro il mittente. La registrazione ha lo stesso valore di un documento archiviato come un’email. E non conta il fatto che gli altri conversanti non fossero a conoscenza della registrazione.
Non c’è bisogno dell’autorizzazione del giudice per registrare una conversazione telefonica. Ciò vale solo quando le intercettazioni vengono eseguite dalla polizia e non invece dai privati che sono liberi di azionare magari il registratore vocale del telefonino.

Invece quando si tratta di una conversazione avuta tra persone presenti nello stesso luogo è necessario rispettare due condizioni:

    - il registrante deve partecipare alla discussione e non deve quindi essere da un’altra parte (ad esempio assentarsi e lasciare il registratore in modalità “on”);
    - la registrazione non può avvenire nel domicilio, nel luogo di lavoro o nell’auto del soggetto all’oscuro di ciò.


Proprio per quello che abbiamo appena detto non si può registrare una conversazione telefonica intervenuta tra due soggetti entrambi all’oscuro di ciò. È ad esempio il caso del marito che esce di casa e, per scoprire se la moglie parla al telefono con l’amante, inserisce una spia dentro il ricevitore del telefono o lascia un registratore acceso nascosto in una scaffalatura della libreria.

La registrazione, abbiamo detto, costituisce una prova e può essere utilizzata per far condannare colui che non ne era a conoscenza. Non si deve necessariamente trattare del file audio originale. Ad esempio, se il file viene realizzato con lo smartphone e poi da questo dispositivo inviato per email sul computer è possibile creare un’ulteriore copia da depositare con una querela o da far sentire al giudice.

lunedì 2 ottobre 2017

Tutela avverso bollette luce e gas sbagliate




Luce e gas: più difficile andare in causa se la bolletta sarà salata e ingiustificata. 

Tra circa 3 mesi arriva infatti un nuovo sistema di tutela per gli utenti: 
una conciliazione ad hoc che servirà a rimediare agli errori delle compagnie ed evitare di dover ricorrere necessariamente – come sino ad oggi spesso si è fatto – alla lunga e costosa tutela di un giudice. È stata infatti appena pubblicata la delibera dell’Aeegsi (Autorità Garante per l’Energia elettrica, il Gas e il sistema idrico) [ AEEGSI delibera n. 639/2017/E/com.che predispone, a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di richiedere l’intervento della medesima autorità sulle controversie con i fornitori di energia elettrica o gas.

L’attuale sistema di tutele del consumatore è strutturato su tre livelli. Vediamoli singolarmente.
In presenza di una bolletta della luce o del gas errata l’utente deve prima inviare un reclamo scritto alla società fornitrice. Se non si ottiene risposta o questa non è soddisfacente, scatta il secondo livello di tutela: il tentativo di conciliazione che è obbligatorio esperire se si intende agire in tribunale.

Dal 1° gennaio 2018 si aggiunge dunque un terzo livello che è alternativo al ricorso al giudice e che si deve esperire dopo il fallimento della conciliazione: l’intervento dell’Autorità Garante affinché dirima la questione. 
La richiesta va presentata entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. In questo modo l’utente evita la causa e tutto si risolve dinanzi all’Autorità garante che potrebbe anche inibire determinati comportamenti alle società fornitrici, irrogando sanzioni elevate in caso di abusi ai danni dei consumatori.

Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU?

  Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.  Sp...