mercoledì 18 ottobre 2017

Registrare una telefonata di nascosto è legale

La risposta è stata fornita dalla Cassazione con sentenza n. 47602/17 del 17.10.2017: chi registra la telefonata all’insaputa dell’altro può farlo condannare.
In sostanza la registrazione si considera una prova documentale di un fatto storicamente avvenuto. Il file audio è paragonabile a un’email che è stata inviata da una persona ad un’altra e da quest’ultima archiviata e poi utilizzata contro il mittente. La registrazione ha lo stesso valore di un documento archiviato come un’email. E non conta il fatto che gli altri conversanti non fossero a conoscenza della registrazione.
Non c’è bisogno dell’autorizzazione del giudice per registrare una conversazione telefonica. Ciò vale solo quando le intercettazioni vengono eseguite dalla polizia e non invece dai privati che sono liberi di azionare magari il registratore vocale del telefonino.

Invece quando si tratta di una conversazione avuta tra persone presenti nello stesso luogo è necessario rispettare due condizioni:

    - il registrante deve partecipare alla discussione e non deve quindi essere da un’altra parte (ad esempio assentarsi e lasciare il registratore in modalità “on”);
    - la registrazione non può avvenire nel domicilio, nel luogo di lavoro o nell’auto del soggetto all’oscuro di ciò.


Proprio per quello che abbiamo appena detto non si può registrare una conversazione telefonica intervenuta tra due soggetti entrambi all’oscuro di ciò. È ad esempio il caso del marito che esce di casa e, per scoprire se la moglie parla al telefono con l’amante, inserisce una spia dentro il ricevitore del telefono o lascia un registratore acceso nascosto in una scaffalatura della libreria.

La registrazione, abbiamo detto, costituisce una prova e può essere utilizzata per far condannare colui che non ne era a conoscenza. Non si deve necessariamente trattare del file audio originale. Ad esempio, se il file viene realizzato con lo smartphone e poi da questo dispositivo inviato per email sul computer è possibile creare un’ulteriore copia da depositare con una querela o da far sentire al giudice.

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