mercoledì 18 ottobre 2017

Registrare una telefonata di nascosto è legale

La risposta è stata fornita dalla Cassazione con sentenza n. 47602/17 del 17.10.2017: chi registra la telefonata all’insaputa dell’altro può farlo condannare.
In sostanza la registrazione si considera una prova documentale di un fatto storicamente avvenuto. Il file audio è paragonabile a un’email che è stata inviata da una persona ad un’altra e da quest’ultima archiviata e poi utilizzata contro il mittente. La registrazione ha lo stesso valore di un documento archiviato come un’email. E non conta il fatto che gli altri conversanti non fossero a conoscenza della registrazione.
Non c’è bisogno dell’autorizzazione del giudice per registrare una conversazione telefonica. Ciò vale solo quando le intercettazioni vengono eseguite dalla polizia e non invece dai privati che sono liberi di azionare magari il registratore vocale del telefonino.

Invece quando si tratta di una conversazione avuta tra persone presenti nello stesso luogo è necessario rispettare due condizioni:

    - il registrante deve partecipare alla discussione e non deve quindi essere da un’altra parte (ad esempio assentarsi e lasciare il registratore in modalità “on”);
    - la registrazione non può avvenire nel domicilio, nel luogo di lavoro o nell’auto del soggetto all’oscuro di ciò.


Proprio per quello che abbiamo appena detto non si può registrare una conversazione telefonica intervenuta tra due soggetti entrambi all’oscuro di ciò. È ad esempio il caso del marito che esce di casa e, per scoprire se la moglie parla al telefono con l’amante, inserisce una spia dentro il ricevitore del telefono o lascia un registratore acceso nascosto in una scaffalatura della libreria.

La registrazione, abbiamo detto, costituisce una prova e può essere utilizzata per far condannare colui che non ne era a conoscenza. Non si deve necessariamente trattare del file audio originale. Ad esempio, se il file viene realizzato con lo smartphone e poi da questo dispositivo inviato per email sul computer è possibile creare un’ulteriore copia da depositare con una querela o da far sentire al giudice.

HAI DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, MA L'INPS HA DETTO DI NO? ECCO COSA PUOI FARE.

  Migliaia di richieste vengono respinte ogni anno. Molti di questi dinieghi possono essere ribaltati con un ricorso tempestivo e ben motiva...