A
quale livello va inquadrata la collaboratrice
domestica?
Che orario
di lavoro deve
rispettare? Quanti giorni di ferie le
spettano? Quanto va pagata? Con questa breve guida cercheremo di
rispondere a questi e a numerosi altri quesiti, parlando di
tutto quello
che c’è da sapere in
ordine al lavoro domestico.
Il lavoro
domestico nella
sua formulazione più diffusa è di carattere subordinato, ma nulla
esclude che lo stesso si atteggi nella forma del lavoro
autonomo.
In questi casi i caratteri distintivi devono essere ricercati
nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Il contratto
di lavoro,
prevede quattro livelli di inquadramento in base alle mansioni
svolte e
ad ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale
e uno superiore. Ciascun livello corrisponde ad un salario
minimo, variabile
a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la
famiglia.
Il
periodo di prova
Il Ccnl
del lavoro domestico prevede
la possibilità di un periodo di prova normalmente retribuito.
Durante il periodo di prova ambedue le parti possono recedere dal
contratto, in forma scritta, senza motivazione e senza il termine
di preavviso.
Superato il periodo di prova, il prestatore
di lavoro deve
intendersi confermato e il periodo viene computato a tutti gli
effetti contrattuali.
La
tredicesima
Oltre
alla retribuzione
mensile,
ai lavoratori domestici spetta anche la tredicesima,
vale a dire una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il mese
di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è
corrisposta in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo della
tredicesima per colf, badanti e
per tutti i lavoratori
domesticiviene
effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita
durante l’anno.
Lavoro domestico: l’orario di lavoro
La
durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le
parti, nel rispetto dei seguenti limiti:
- massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
- massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Si
possono anche stipulare contratti con numero inferiore di ore, ma in
quel caso per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in
base al numero di ore, mentre per i collaboratori conviventi la paga
rimane fissa anche al variare delle ore contrattuali, ma i contributi
vengono calcolati in base alle ore lavorative.
I riposi settimanali
In ordine ai riposi settimanali va detto che al collaboratore convivente spettano 36 ore settimanali di riposo così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Il lavoratore domestico matura 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio, a prescindere dall’orario di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite, non possono essere indennizzate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore convivente ha inoltre diritto sia al vitto che all’alloggio, mentre quello che presta servizio per 6 o più ore ha diritto solo al pasto. Qualora il datore non provveda direttamente al vitto o all’alloggio, al collaboratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva. I collaboratori domestici non conviventi, invece, hanno diritto a 24 ore settimanali di riposo da godere nel giorno stabilito dalle parti nella lettera di assunzione.
Il
datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi
previdenziali del
collaboratore domestico. Il versamento deve essere effettuato entro i
primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.
I documenti necessari per l’assunzione
Per
la formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il lavoratore
al momento dell’assunzione deve
consegnare:
- documento di identità (carta di identità, passaporto, patente);
- codice fiscale;
- se il lavoratore è extracomunitario deve possedere il permesso di soggiorno (motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio);
- documenti assicurativi e previdenziali;
- tessera sanitaria e ogni altro documento comprovante l’idoneità al lavoro;
- eventuali diplomi o attestati specifici;
- eventuali referenze di precedenti datori di lavoro.
Va
precisato che responsabile del mancato controllo dell’autenticità
dei documenti del lavoratore
extracomunitario è
il datore di lavoro.