La Corte Europea ha riconosciuto anche ai lavoratori autonomi il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione, senza discriminazioni
Gli
Stati europei e dunque anche l’Italia, devono prevedere una forma
di sostegno al reddito anche per la disoccupazione
dei lavoratori autonomi.
A fissare questo rivoluzionario principio è una sentenza
della Corte di Giustizia europea depositata
qualche giorno fa [ C.
Giust. Ue causa C-442/16 del 20.12.2017.].
D’ora
in poi, dunque, anche i lavoratori
autonomi potranno
percepire l’assegno
di
disoccupazione senza
subire discriminazioni. Tutti i lavoratori, non solo dipendenti ma
anche autonomi, hanno diritto di percepire l’indennità
di disoccupazione. D’ora
innanzi, infatti, se il lavoratore autonomo è costretto a chiudere
la partita Iva o
in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo
stesso trattamento del dipendente che perde il proprio lavoro,
senza discriminazioni di trattamento.
Disoccupazione
involontaria e ammortizzatori sociali
Il
mondo del lavoro negli ultimi 10 anni si è trasformato e ha ridotto
drasticamente le opportunità, tanto che i dati della disoccupazione,
così come quelli della crisi, non cessano di essere sempre più
allarmanti. Le difficoltà non riguardano solo i lavoratori
dipendenti ma anche
i lavoratori autonomi.
La
nozione di disoccupazione
involontaria – ha
osservato la Corte Europea – non è limitata ai soli casi di
lavoro subordinato, ma comprende anche lo stato di cessazione di
un’attività professionale
autonoma, se causato da
«ragioni indipendenti dalla volontà
della persona interessata, come può essere una situazione di
recessione economica».
Secondo
la Corte di Giustizia europea, analogamente a un lavoratore
subordinato che può involontariamente perdere il proprio lavoro
dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento,
una persona che ha esercitato un’attività di lavoro
autonomo può trovarsi
costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto
trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di
un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non
sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse della
medesima tutela di cui gode un dipendente che abbia cessato di essere
un lavoratore subordinato. Da tutto quanto precede risulta che
una persona che ha cessato di essere un lavoratore
autonomo a causa
della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti
dalla sua volontà, può, analogamente a una persona che abbia
involontariamente perso il suo impiego dipendente, beneficiare della
medesima tutela che spetterebbe a quest’ultimo, ivi compreso
il diritto all’indennità
di disoccupazioneprevista
per i lavoratori dipendenti.
Autonomi
e indennità di disoccupazione
La
questione che ha portato alla sentenza di riconoscimento
del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori
autonomi nasce dalla
richiesta fatta da un cittadino rumeno che, per cinque anni, aveva
svolto l’attività di imbianchino e poi era stato costretto a
chiudere per assenza di incarichi. L’uomo si era poi trasferito in
Irlanda dove aveva chiesto l’indennità di disoccupazione per
autonomi, prevista da una legge del 2005 [Art.
139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge
consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come
modificata)
], ma lì gli era stata
negata. E questo perché la direttiva
comunitaria del 2004 [
Art.
6, par. 2, direttiva Ue n. 2204/38
] prevede il diritto
dei lavoratori di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri per periodi superiori a tre mesi a condizione di
lavorare (onde non essere un eccessivo peso per lo Stato ospitante).
Ribaltando il destino del lavoratore che, per ragioni di crisi
economica indipendenti
dalla sua volontà si era visto costretto a chiudere la propria
attività, la Corte
di Giustizia europea
gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore
autonomo disoccupato per
motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi
nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non
sono ammesse disparità di trattamento in relazione al correlativo
diritto di percepire l’indennità
di disoccupazione.
Autonomi
disoccupati: spetta la Naspi?
A
tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è, dunque, imposta
l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale
indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia.
Presupposto comune deve essere, come si legge nel dispositivo della
sentenza, la cessazione di un’attività
professionale determinata
da ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata,
come può essere una situazione di recessione economica.
Dopo
questa sentenza è certamente auspicabile un rapido intervento
legislativo di recepimento anche se, sulla base del carattere
self-executing della sentenza, la stessa potrebbe trovare
applicazione anche in mancanza di un intervento diretto. In realtà
in Italia non sarebbe un intervento legislativo molto complesso: una
disciplina esiste e deve solo essere estesa alle partita
Iva,
coloro che sono stati o sono iscritti in albi
professionali.
Infatti, se è vero che la Naspi riguarda
solo i lavoratori dipendenti, è ugualmente vero che qualche forma di
indennità, come la Dis-Coll,
è prevista anche per i collaboratori iscritti alla gestione separata
e per gli artigiani e i commercianti.
Ma
queste sono misure non certo paragonabili alla indennità
di disoccupazione vera
e propria. E, in particolare, non c’è niente per le partite Iva,
che versano anch’esse alla gestione separata senza che vi sia la
minima tutela per i casi di perdita delle commesse e del lavoro.