Il reato, ora tra quelli procedibili a querela ai sensi del d.lgs. 36/2018, potrà giovare dell'istituto della riparazione previsto dal nuovo art. 162-ter c.p.
l legislatore infatti (con l'articolo 1, comma 1, della L. 103/2017) ha inserito nel codice il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", a norma del quale "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".
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