martedì 31 luglio 2018

Contratto a termine, quando si trasforma in tempo indeterminato?



Secondo le modifiche apportate dal decreto Dignità, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, ed un numero massimo di proroghe pari a 4.  

Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 24 mesi, il lavoro può proseguire di fatto:
  • per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
  • per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi).
In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.
In quali casi si può superare la durata massima del contratto?

Vi sono determinate ipotesi, però, nelle quali è consentito stipulare un nuovo rapporto a termine, nonostante siano raggiunti i 24 mesi cumulativi di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto mansioni equivalenti.

Il nuovo contratto di lavoro, perché sia valido, deve essere stipulato presso l’ispettorato territoriale competente, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Possono essere poi previste specifiche deroghe al superamento del periodo di 24 mesi da parte dei contratti collettivi.

Trasformazione in tempo indeterminato per mancato rispetto del periodo cuscinetto

Se finisce un rapporto a termine e se ne intende stipulare un altro, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto (il cosiddetto periodo cuscinetto, o di stop and go), pari a:
10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
  • 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.


Gli intervalli sono stati ridotti dal decreto del fare [2], in quanto la riforma Fornero li aveva portati, rispettivamente, a 60 e 90 giorni; il decreto Dignità ha lasciato gli stessi giorni di pausa, ma ha esteso l’applicazione del periodo di vacanza contrattuale al contratto di somministrazione a termine, poi nuovamente abrogato da un successivo emendamento.
Il mancato rispetto di questo lasso di tempo determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

rasformazione in tempo indeterminato per mancata indicazione della causale

Il decreto Dignità ha reintrodotto le causali per il contratto a termine, cioè l’obbligo di motivare le ragioni che giustificano il ricorso al termine. Le causali sono obbligatorie, però, solo se il contratto dura più di 12 mesi, e per ogni rinnovo del contratto o proroga, se comporta il superamento della durata di 12 mesi del rapporto.
La stipula del contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi ed il rinnovo del contratto a termine sono validi, in particolare, se le ragioni che li determinano sono:
ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
In assenza delle condizioni previste dalle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Trasformazione del contratto di somministrazione

La somministrazione, rispetto al contratto a termine, è soggetta a meno vincoli: ad esempio, non è previsto alcun periodo cuscinetto tra due diversi contratti di somministrazione.
Tuttavia, secondo le modifiche recentemente apportate dal decreto Dignità, qualora siano superati 24 mesi di rapporto, si ha diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia; lo stesso avviene in caso di superamento di 24 mesi di missione presso uno stesso utilizzatore.

Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato

Un’altra possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato consiste nel diritto di precedenza spettante ai lavoratori. In particolare:
al dipendente che ha prestato attività lavorativa con contratto a termine per almeno 6 mesi, è riconosciuto un diritto di precedenza nel caso in cui l’azienda effettui assunzioni a tempo indeterminato entro un anno dalla cessazione del rapporto [3];
  • il lavoratore a termine stagionale, invece, ha il diritto di precedenza riguardo eventuali nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali [4];
  • per le lavoratrici a termine in maternità, il periodo di astensione concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza, che può essere esercitato sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a termine.
Per far valere il diritto di precedenza, il lavoratore deve manifestare tale volontà all’azienda entro 6 mesi dalla scadenza del contratto (entro 3 mesi se stagionale). Il datore di lavoro deve informare il lavoratore del diritto di precedenza nella lettera di assunzione.
[1] D.L. 78/2014.
[2] D.L. 63/2013.
[3] Art. 5, Co. 4quater, D.Lgs. 368/2001.
[4] Art. 5, Co. 4quinquies, D.Lgs. 368/2001.





Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU?

  Dopo quanto tempo non bisogna più pagare l’IMU? La prescrizione delle imposte locali è sempre di 5 anni salvo nel caso del bollo auto.  Sp...